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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 633 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Foglia Manzillo) in virtu' di mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Crispi n.62
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. elett. te domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla Via A. D'AVALOS N.8, presso lo studio dell'Avv. Mario del Pennino giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 , premetteva che aveva convissuto Parte_1
ininterrottamente per circa venti anni, fino al mese di settembre u.s., con nella Controparte_1
casa famigliare sita in Napoli al Viale degli Oleandri n. 9; che dalla loro unione era nato in [...]
30/04/2005 Fabrizio, riconosciuto da entrambi i genitori;
che, falliti i tentativi di accordo per il mantenimento del figlio , che era rimasto a vivere con lei nella casa famigliare, il resistente Per_1 le aveva versato importo di € 300,00 mensili accettato solo a titolo di acconto;
che tale importo risultava essere del tutto insufficiente per il mantenimento di considerato lo stile di vita a Per_1
cui era abituato;
che il resistente, commercialista con uno studio privato sito in Napoli alla Via
Cervantes 55, con una propria segretaria, aveva da sempre sostenuto le spese famigliari ed in particolare quelle di;
che il medesimo lavorava anche come perito assicurativo alla società Per_1 con un introito di circa in €2.000,00 netti mensili e come CTU Controparte_2
presso il Tribunale di Napoli;
che inoltre il resistente aveva diverse proprietà immobiliari tra cui una a Posillipo sita alla Via Rocco Galdieri n.49 int.4, dalla quale percepiva un canone di locazione, di un box di proprietà in viale degli Oleandri, una casa di proprietà cointestata con il fratello a ( CP_3
provincia di Latina); che era altresì intestatario di n. 6 motocicli, una Mercedes classe A ed un gommone oltre agli immobili suddetti e aveva una liquidità disponibile sul conto corrente di almeno
€100.000,00, ricevuto dalla vendita della casa dei genitori;
che il costo di locazione dell'attuale casa famigliare era di €1.100,00; che ella era insegnate e percepiva mensilmente l'importo di € 1.800,00 netti, di conseguenza tutto quanto percepito, da quando il era andato via, veniva utilizzato CP_1
dalla stessa per le spese basilari di casa (canone di locazione, luce, gas, tari e condominio). Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa famigliare, stabilire a carico del resistente un contributo mensile di €1.500,00 con aggiornamento Istat oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio secondo le modalità stabilite dal Protocollo d'intesa tra Per_1
Tribunale di Napoli e Avvocati del Foro di Napoli siglato in data 07/03/2018.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva il resistente il quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, si dichiarava disponibile alla collocazione presso di sé del figlio. Concludeva chiedendo determinare in € 300,00 il contributo a suo carico al mantenimento del figlio. Sentite le parti all'udienza del 16/04/2024, la ricorrente riferiva che aveva lasciato la casa famigliare e insieme al figlio era andata a vivere in un altro immobile preso in locazione nel medesimo quartiere con un canone di locazione di € 800,00, non riuscendo a sostenere i maggiori costi della casa famigliare. Le parti confermavano che la convivenza era cessata a settembre e che da ottobre il resistente aveva iniziato a versare euro 300,00 per il mantenimento di . La Per_1
ricorrente evidenziava la necessità che a carico del resistente fosse posto un contributo di almeno €
1.000,00, il resistente si dichiarava disponibile a versare € 400/450,00. Il Tribunale, constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa, si riservava. Sciogliendo la riserva il Tribunale in via provvisoria poneva a carico di parte resistente un assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
Parte resistente reclamava il suddetto provvedimento che veniva confermato dalla Corte d'Appello.
Oggetto del presente procedimento è unicamente l'importo da porre a carico del genitore non convivente a titolo di contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. E' infatti pacifico che , che frequenta la facoltà di ingegneria aerospaziale, Per_1
ha scelto di rimanere a vivere con la madre.
Secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del
06/08/2020) l'obbligo di mantenimento del figlio da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del
16.09.2020). A tale fine le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. N. 18196/2015). Sulla base dei principi esposti, al fine di ricostruire il tenore di vita goduto da durante la Per_1
convivenza con entrambi i genitori, che non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare, vanno esaminate la documentazione prodotta in atti, le dichiarazioni rese dalle parti, nonché le allegazioni riportate negli scritti difensivi e non contestate.
La famiglia, in costanza di convivenza, viveva in una casa in locazione, nel quartiere Colli Aminei, con un canone di € 1.100,00; la ricorrente è un insegnante, con un reddito complessivo medio negli ultimi tre anni, come risultante dai CUD allegati al ricorso, di circa € 29.000,00, mentre il resistente
è un commercialista, svolge la libera professione presso uno studio in Napoli alla via Cervantes ove si avvale dell'ausilio di una segretaria, lavora come perito assicurativo della società
[...]
è proprietario di un immobile alla via Rocco Galdieri concesso in locazione a Controparte_2
terzi, nonché di un box utilizzato dalla famiglia ed è altresì comproprietario con i fratelli di una casa a risulta intestatario di diversi veicoli e motoveicoli come da visura PRA allegata al ricorso;
CP_3
dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, allegate alla comparsa risulta un reddito complessivo medio di circa € 57.130,00 e però non essendo allegata alla documentazione fiscale il quadro RB, non risulta il canone di cui gode per la locazione dell'immobile sito alla via Galdieri, né
è stato prodotto il relativo contratto, mentre emerge che egli ha optato per il regime della cedolare secca, con la conseguenza che la relativa entrata non è ricompresa nel reddito annuo sopra indicato.
In ogni caso nella determinazione del reddito complessivo vanno considerati tutti i cespiti di cui è proprietario, pur se non producono direttamente reddito, in quanto egli potrebbe pur sempre alienare una parte del suo patrimonio per adempiere l'obbligo da cui è gravato (ex plurimis, Cass.
16730/2004).
Ciò premesso, va altresì considerato che la ricorrente ha lasciato la casa familiare, rinunciando in questo giudizio alla domanda originariamente formulata di assegnazione della stessa, prendendo in locazione un altro immobile per un canone mensile di € 800,00, a fronte dell'importo di € 1.100,00 previsto per la locazione della casa familiare.
Alla stregua di siffatti elementi, dell'esigenza di garantire una soluzione abitativa al ragazzo, nonché delle esigenze correlate all'età dello stesso, appare equo confermare, a carico di CP_1
l'assegno mensile di € 800,00, a decorrere dalla domanda (gennaio 2024) quale contributo
[...]
al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal mese di giugno
2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Tale importo è da versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, in favore della ricorrente, convivente con il figlio, non potendosi accogliere la richiesta del resistente di versamento diretto dell'assegno in favore del figlio in mancanza di domanda da parte dei quest'ultimo.
Passando alle spese di giudizio attesa la natura e l'esito dello stesso, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. pone a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , a Controparte_1 Per_1 decorrere dalla domanda (gennaio 2024) l'importo mensile di € 800,00, da versare a entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese. Tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2025;
2. Pone a carico di le spese straordinarie per il figlio , individuate come da Controparte_1 Per_1
Protocollo d'Intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018, nella misura del 50%;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 633 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso) promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] – C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Roberta Foglia Manzillo) in virtu' di mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Francesco Crispi n.62
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. elett. te domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla Via A. D'AVALOS N.8, presso lo studio dell'Avv. Mario del Pennino giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.01.2024 , premetteva che aveva convissuto Parte_1
ininterrottamente per circa venti anni, fino al mese di settembre u.s., con nella Controparte_1
casa famigliare sita in Napoli al Viale degli Oleandri n. 9; che dalla loro unione era nato in [...]
30/04/2005 Fabrizio, riconosciuto da entrambi i genitori;
che, falliti i tentativi di accordo per il mantenimento del figlio , che era rimasto a vivere con lei nella casa famigliare, il resistente Per_1 le aveva versato importo di € 300,00 mensili accettato solo a titolo di acconto;
che tale importo risultava essere del tutto insufficiente per il mantenimento di considerato lo stile di vita a Per_1
cui era abituato;
che il resistente, commercialista con uno studio privato sito in Napoli alla Via
Cervantes 55, con una propria segretaria, aveva da sempre sostenuto le spese famigliari ed in particolare quelle di;
che il medesimo lavorava anche come perito assicurativo alla società Per_1 con un introito di circa in €2.000,00 netti mensili e come CTU Controparte_2
presso il Tribunale di Napoli;
che inoltre il resistente aveva diverse proprietà immobiliari tra cui una a Posillipo sita alla Via Rocco Galdieri n.49 int.4, dalla quale percepiva un canone di locazione, di un box di proprietà in viale degli Oleandri, una casa di proprietà cointestata con il fratello a ( CP_3
provincia di Latina); che era altresì intestatario di n. 6 motocicli, una Mercedes classe A ed un gommone oltre agli immobili suddetti e aveva una liquidità disponibile sul conto corrente di almeno
€100.000,00, ricevuto dalla vendita della casa dei genitori;
che il costo di locazione dell'attuale casa famigliare era di €1.100,00; che ella era insegnate e percepiva mensilmente l'importo di € 1.800,00 netti, di conseguenza tutto quanto percepito, da quando il era andato via, veniva utilizzato CP_1
dalla stessa per le spese basilari di casa (canone di locazione, luce, gas, tari e condominio). Tutto ciò premesso la ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa famigliare, stabilire a carico del resistente un contributo mensile di €1.500,00 con aggiornamento Istat oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti al figlio secondo le modalità stabilite dal Protocollo d'intesa tra Per_1
Tribunale di Napoli e Avvocati del Foro di Napoli siglato in data 07/03/2018.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva il resistente il quale, nel contestare quanto ex adverso dedotto, si dichiarava disponibile alla collocazione presso di sé del figlio. Concludeva chiedendo determinare in € 300,00 il contributo a suo carico al mantenimento del figlio. Sentite le parti all'udienza del 16/04/2024, la ricorrente riferiva che aveva lasciato la casa famigliare e insieme al figlio era andata a vivere in un altro immobile preso in locazione nel medesimo quartiere con un canone di locazione di € 800,00, non riuscendo a sostenere i maggiori costi della casa famigliare. Le parti confermavano che la convivenza era cessata a settembre e che da ottobre il resistente aveva iniziato a versare euro 300,00 per il mantenimento di . La Per_1
ricorrente evidenziava la necessità che a carico del resistente fosse posto un contributo di almeno €
1.000,00, il resistente si dichiarava disponibile a versare € 400/450,00. Il Tribunale, constatata l'impossibilità di raggiungere un'intesa, si riservava. Sciogliendo la riserva il Tribunale in via provvisoria poneva a carico di parte resistente un assegno mensile di € 800,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c..
Parte resistente reclamava il suddetto provvedimento che veniva confermato dalla Corte d'Appello.
Oggetto del presente procedimento è unicamente l'importo da porre a carico del genitore non convivente a titolo di contributo nel mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente. E' infatti pacifico che , che frequenta la facoltà di ingegneria aerospaziale, Per_1
ha scelto di rimanere a vivere con la madre.
Secondo il più recente orientamento dei Giudici di legittimità (Sez. 1, Ordinanza n. 16739 del
06/08/2020) l'obbligo di mantenimento del figlio da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza.
Come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ”…. al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr Cass. Sez. 6, Ord. 19299 del
16.09.2020). A tale fine le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. N. 18196/2015). Sulla base dei principi esposti, al fine di ricostruire il tenore di vita goduto da durante la Per_1
convivenza con entrambi i genitori, che non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare, vanno esaminate la documentazione prodotta in atti, le dichiarazioni rese dalle parti, nonché le allegazioni riportate negli scritti difensivi e non contestate.
La famiglia, in costanza di convivenza, viveva in una casa in locazione, nel quartiere Colli Aminei, con un canone di € 1.100,00; la ricorrente è un insegnante, con un reddito complessivo medio negli ultimi tre anni, come risultante dai CUD allegati al ricorso, di circa € 29.000,00, mentre il resistente
è un commercialista, svolge la libera professione presso uno studio in Napoli alla via Cervantes ove si avvale dell'ausilio di una segretaria, lavora come perito assicurativo della società
[...]
è proprietario di un immobile alla via Rocco Galdieri concesso in locazione a Controparte_2
terzi, nonché di un box utilizzato dalla famiglia ed è altresì comproprietario con i fratelli di una casa a risulta intestatario di diversi veicoli e motoveicoli come da visura PRA allegata al ricorso;
CP_3
dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, allegate alla comparsa risulta un reddito complessivo medio di circa € 57.130,00 e però non essendo allegata alla documentazione fiscale il quadro RB, non risulta il canone di cui gode per la locazione dell'immobile sito alla via Galdieri, né
è stato prodotto il relativo contratto, mentre emerge che egli ha optato per il regime della cedolare secca, con la conseguenza che la relativa entrata non è ricompresa nel reddito annuo sopra indicato.
In ogni caso nella determinazione del reddito complessivo vanno considerati tutti i cespiti di cui è proprietario, pur se non producono direttamente reddito, in quanto egli potrebbe pur sempre alienare una parte del suo patrimonio per adempiere l'obbligo da cui è gravato (ex plurimis, Cass.
16730/2004).
Ciò premesso, va altresì considerato che la ricorrente ha lasciato la casa familiare, rinunciando in questo giudizio alla domanda originariamente formulata di assegnazione della stessa, prendendo in locazione un altro immobile per un canone mensile di € 800,00, a fronte dell'importo di € 1.100,00 previsto per la locazione della casa familiare.
Alla stregua di siffatti elementi, dell'esigenza di garantire una soluzione abitativa al ragazzo, nonché delle esigenze correlate all'età dello stesso, appare equo confermare, a carico di CP_1
l'assegno mensile di € 800,00, a decorrere dalla domanda (gennaio 2024) quale contributo
[...]
al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dal mese di giugno
2025, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo sottoscritto in data 7 marzo 2018 dalla Presidenza del Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Tale importo è da versare, entro il giorno 5 di ciascun mese, in favore della ricorrente, convivente con il figlio, non potendosi accogliere la richiesta del resistente di versamento diretto dell'assegno in favore del figlio in mancanza di domanda da parte dei quest'ultimo.
Passando alle spese di giudizio attesa la natura e l'esito dello stesso, si ritiene di compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. pone a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , a Controparte_1 Per_1 decorrere dalla domanda (gennaio 2024) l'importo mensile di € 800,00, da versare a entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese. Tale importo è da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere da giugno 2025;
2. Pone a carico di le spese straordinarie per il figlio , individuate come da Controparte_1 Per_1
Protocollo d'Intesa tra Presidente del Tribunale e COA del 7/03/2018, nella misura del 50%;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino