Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 1
L'art. 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 1983 e l'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1985, nel disporre che i controlli sulle esecuzioni delle operazioni di ammasso delle carni suine sono affidati all'assessorato all'agricoltura della regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione, non hanno inteso attribuire una delega alle regioni in relazione all'accertamento delle violazioni nella materia "de qua" ed all'emanazione delle ordinanze - ingiunzione ex art. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ex art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ma configurano una ipotesi di avvalimento di uffici ed organi regionali per l'espletamento di funzioni statali, sicché l'irrogazione delle sanzioni amministrative per indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo connesse alle operazioni di ammasso privato di carni suine (di cui ai regolamenti CEE 29 ottobre 1975, n. 2759 e 29 ottobre 1975, n. 2763) rientra nella competenza dello Stato, e per esso del Ministero delle politiche agricole, e non della regione, al primo essendo riservati gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato agricolo, tanto più che l'art. 118, comma secondo, della Costituzione non consente in alcun modo che una delega alle regioni in materie di competenza statale possa avvenire con decreti ministeriali, prevedendo tale articolo, al riguardo, una riserva di legge.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/02/2001, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI BE ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. GENTILE 22, presso l'avvocato TESTORI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 570/98 del Pretore di ROMA, depositata il 27/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roma, con sentenza 27 gennaio 1938, accogliendo la opposizione proposta da PI Di EN contro l'ordinanza- ingiunzione 13 dicembre 1988 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (che aveva determinato in oltre lire 555 milioni la sanzione dal Di EN dovuta per avere indebitamente percepito un premio a carico del Fondo Europeo Agricolo), annullava la stessa ordinanza perché emessa da organo incompetente - essendo invece competente nella specie il presidente della giunta regionale -. Rilevava infatti che l'art. 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 1983 affida gli accertamenti e i controlli sulle operazioni di ammasso delle carni all'assessorato all'agricoltura della regione in cui ha sede il magazzino di deposito, sicché a norma dell'art. 4 legge 898/1986, trattandosi di funzioni amministrative delegate alle regioni, la competenza ed emettere l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni delle norme che regolano l'accesso ai premi a carico del Fondo Europeo Agricolo è per certo rimessa al presidente della giunta regionale.
Contro questa sentenza il Ministero delle Politiche Agricole ha proposto ricorso per cassazione, nell'unico motivo di impugnazione deducendo violazione dell'art. 4, lett. c, legge 898/1986 e del d.m. 15 marzo 1985, nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
PI Di EN ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Argomentando l'unico motivo di impugnazione (per violazione dell'art. 4, lett C, legge 898/1986 e del d.m. 15 marzo 1985, nonché per vizio di motivazione), il Ministero ricorrente afferma che l'art. 3 del decreto ministeriale attribuisce agli organi regionali compiti di accertamento e controllo sulla esecuzione delle operazioni di ammasso privato delle carni suine, degli stessi organi l'amministrazione centrale avvalendosi per l'espletamento di proprie funzioni e competenze, nell'ambito di un più generale rapporto di collaborazione tra l'apparato dello Stato e quello delle Regioni attivato per conseguire il soddisfacimento del pubblico interesse. Ma, pur avvalendosi degli organismi regionali, lo Stato resta l'unico legittimo titolare dei poteri sanzionatori connessi alle proprie competenze, delle quali l'art. 3 del decreto ministeriale non lo ha privato, sicché spetta al Ministro e non al presidente della giunta regionale emettere l'ordinanza-ingiunzione a sanzione delle violazioni amministrative per indebito conseguimento di erogazioni a carico del Fondo Europeo Agricolo connesse alle operazioni di ammasso privato di carni bovine e suine.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha indicato nell'art. 3 del decreto ministeriale 27 ottobre 1983 (riprodotto pressoché alla lettera nell'art. 3 del decreto ministeriale 15 marzo 1985) la presunta fonte della formale delega alle regioni delle "funzioni amministrative" relative ad accertamenti e controlli nella esecuzione delle operazioni di ammasso delle carni, e sul fondamento di tale asserita delega ha affermato la competenza del presidente della giunta regionale ad emettere l'ordinanza-ingiunzione, secondo l'espressa previsione dell'art. 4, sub, c) della legge 23 dicembre 1986 n.898. Ma il Pretore di Roma non ha considerato che la delega alle Regioni dell'esercizio di funzioni amministrative (diverse da quelle attinenti alle materie di cui all'art. 117 Cost.) è oggetto di una esplicita riserva legislativa (art. 118, comma 2, Cost.) e dunque il disposto di una norma regolamentare (il decreto ministeriale 15 marzo 1985) è intrinsecamente inidoneo a operare una tale delega, avendo invece l'art. 3 dello stesso decreto attuato quella "forma di avvalimento di uffici regionali da parte dello Stato" sulla cui legittimità la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata (sentt. nn. 23 del 1957 e 216 del 1987) e in particolare con la sentenza n. 996 del 1988 in tema di affidamento di compiti istruttori ed esecutivi agli ispettorati provinciali dell'agricoltura (in materia di concessione dell'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva) disposto con il decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste 21 febbraio 1984. E dunque non può dubitarsi che l'art. 3 d.m. 15 marzo 1985 configuri una ipotesi tipica applicativa dell'istituto dell"avvalimento" (espressione dei principi di necessaria cooperazioni tra organi centrali e periferici e di economia di strutture e di mezzi amministrativi) con riguardo a compiti strumentali di accertamento e controllo, in materia (ammasso privato di carni bovine e suine) e disciplinata da regolamenti CEE (n. 989/68 e n. 2763/75), che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oggi Ministero delle politiche agricole, privo di articolazione organica periferica, "affida" agli assessorati all'agricoltura delle regioni.
Sicché, vertendosi nella specie in materia di indiscutibile competenza della amministrazione statale e non essendo state al riguardo esercitate funzioni amministrative delegate alle regioni, non ricorre la ipotesi considerata sub c), seconda parte, dell'art. 4 legge 898/1986 ("... nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni ad esse delegate...") nella quale la ordinanza- ingiunzione è emessa dal presidente della giunta regionale, e correttamente il provvedimento sanzionatorio nei confronti PI Di EN è stato assunto dal Ministro competente.
Accolto per queste ragioni il ricorso del Ministero delle politiche agricole e annullata perciò la sentenza impugnata, la causa è rinviata al Tribunale di Roma che procederà all'esame nel merito della opposizione dal Di EN proposta contro l'ordinanza ingiunzione 13 dicembre 1988 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste (e provvederà anche in ordine alle spese di questa fase del giudizio).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001