Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5655 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
O T A 0 T 1 S . 1 R O 1 IE L . N L T A E R R D T A S O 8 IC E 9 EPUBBLICA ITALIANA N - R IO 3 A - S C 6 L U A L P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E S S E D E : P 0 IA S 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R . E L Oggetto T A DELLO STATO0 5 6 5 5 /03 M ESPULSIONE SEZIONE PRIMA AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi RGN. 23995/01 Dott. Giovanni OLLA Presidente Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Dott. Mario ADAMO Consigliere 12584 Cron. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud.12/02/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da PREFETTURA DI GORIZIA, in persona del Prefetto pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 ricorrente 359
contro
NG NT AR;
intimato avversO l'ordinanza del Tribunale di GORIZIA, depositata il 16/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Ministero e l'accoglimento del ricorso della Prefettura. Svolgimento del processo I l Tribunale di Gorizia, con provvedimento del 16 luglio 2001 ha annullato il decreto di espulsione emes- So dal Prefetto di Gorizia il 2 luglio 2001 nei con- fronti dell'extracomunitario NG NT Marius che, entrato in Italia con regolare visto il 13 ottobre 2000 non aveva richiesto il permesso di soggiorno nel termine previsto dall'art.5 del d.lgs.286 del 1998, in quanto: a) il provvedimento era stato emesso in violazio- ne di una posizione differenziata e qualificata del ri- corrente al rilascio del visto di ingresso e del per- messo di soggiorno, una volta che il proprio datore di lavoro aveva conseguito un'autorizzazione alla stipula di un contratto di lavoro;
b)il visto di ingresso co- 2 stituisce d'altra parte diritto dello straniero quando questi può stipulare un contratto di lavoro, a prescin- dere dalla circostanza che costui risieda all'estero ovvero in Italia e non può essere più rilasciato ove vi osti la sussistenza di un decreto di espulsione. Per la cassazione della sentenza, il Prefetto di Go- o am rizia proposto ricorso affidato ad un motivo. h L' NG non ha spiegato difese. Motivi della decisione Il collegio deve anzitutto dichiarare inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno, avendo questa Corte ripetutamente ritenuto detto organo statuale non legittimato sia a contraddire l'opposizione dello straniero contro il decreto di espulsione, che а pro- porre ricorso contro la decisione su di essa del giudi- ce di merito, in quanto l'art. 13 bis del t.u. sul- l'immigrazione, approvato con d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 del d.lgs.286 del 1988 detta legittimazione confe- risce in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della 1. n. 689 del 1981, esclusiva- mente al Prefetto (Cass. 4847/2002; 2036/2002; 5537/2001). Il Prefetto di Gorizia, con il ricorso propo- sto, denunciando violazione degli art.4, 5 e 22 della legge 286 del 1998, nonché 5,30 e 31 del d.p.r. 394 del 3 1999, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile che lo straniero presente sul territorio nazionale senza permesso di soggiorno possa conseguire visto di ingresso e permesso di soggiorno, senza consi- derare che tutta la normativa relativa all'ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro presuppone che lo straniero si trovi all'estero; e che il procedi- mento sia curato dal datore di lavoro e sfoci nel con- seguimento del visto di ingresso. Laddove l'autorizzazione al lavoro non può giustificarne la presenza in Italia e neppure costituire valido motivo di una posizione differenziata che il decreto di espul- sione viene invece ad escludere. La censura è fondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato anche a se- zioni unite, che nel giudizio ai sensi dell'art. 13, commi ottavo, nono e decimo, d. Lgs. 286 del 1998, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubbli- ca, а fronte della quale puo' recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine e' la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed dell'espulsione, costituita nel assunta a presupposto caso dalla mancata richiesta del permesso di soggiorno nel termine perentorio assegnato dall'art.5 della stes- 4 sa legge;
la quale può essere esclusa soltanto nell'ipotesi, nella specie neppure prospettata dall'NG (cfr. pag.1 del provvedimento), che la mancata richiesta sia "dipesa da forza maggiore". Men- tre tanto le ragioni del diniego del permesso di sog- giorno, quanto le aspettative a consegurlo sono rimes- se, invece, al giudice amministrativo (Cass. sez. un.1 discrezionale 1725/2002) essendo, detto provvedimento e non vincolato: come, invece, lo è il decreto di espulsione allorquando lo straniero venga trovato nel territorio nazionale senza avere formulato la richiesta sudetta (comma 2° lett.b). D'altra parte, è principio altrettanto pacifico che in caso di espulsione dello straniero per omessa ri- chiesta del permesso di soggiorno nei termini, e irrilevante la circostanza della sussistenza delle condizioni per ottenere il permesso medesimo, atteso che la politica dei flussi migratori in Italia presup- pone la rapida conoscenza delle persone autorizzate а rimanere nel paese, per cui il breve termine per la ri- chiesta del permesso e' stabilito affinche' chi presenta tale richiesta si trovi gia' in condizioni di restare nel territorio italiano:perciò non rilevando la circostanza che le condizioni per restarvi sopravvenga- no successivamente e prima dell'espulsione ed a maggior 5 ragione la natura e la qualificazione della posizione soggettiva dell'extracomunitario in relazione al loro possibile verificarsi. La quale, infine, proprio nel ca- so in cui il cittadino non comunitario è presente nel territorio dello Stato, contrariamente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, non ha consistenza alcuna: posto che detto soggetto ove intenda ottenere il per- messo di soggiorno per motivi di lavoro nel terri- torio dello Stato (e, quindi, il visto di ingresso che ne costituisce il presupposto) deve, al momento della pre- sentazione della domanda, soggiornare nel paese espressamente disposto dall'art. di origine, come 286/1998 e ribadito dall'art.30 22,1° comma del D.Lgs. d.p.r. 394 del 1999; ed essendo, per converso, motivo di inammissibilita' della sua domanda la circostanza che egli, al momento della relativa presentazione, si trovi gia' a soggiornare in Italia (Cass.13054/2002). In tal caso, pertanto, è del tutto irrilevante il conseguimento dell'autorizzazione al lavoro che nel si- stema previsto dalle disposizioni in esame e dal suc- cessivo art.31 del menzionato d.p.r. 394, invocato dal provvedimento impugnato, assume coerentemente valenza soltanto per far conseguire "allo straniero residente all'estero", il nulla osta della Questura nonché il vi- sto richiesti da quest'ultima norma per consentirgli l'ingresso in Italia. Conseguentemente, essendo divenuto definitivo il ca- po del provvedimento impugnato che ha disatteso il mo- tivo del ricorso dell'NG concernente la mancata traduzione del provvedimento di espulsione, e non es- sendovi altre doglianze contro il decreto di espulsio- ne, se non quella appena esaminata che erroneamente ha indotto il Tribunale ad annullare il provvedimento su- detto, il collegio, deve cassare la decisione impugnata nel merito rigettare l'opposizione ei decidendo dell'NG. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso del Prefetto di Gori- zia, cassa la decisione impugnata e decidendo nel meri- to, rigetta l'opposizione dell'NG e dichiara com- pensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente дели CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Serene Civile Depositain Cancelleria 10 APR. 2003 TERE 3 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE