Art. 12. 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 3, primo comma, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , concernente "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni", e' il seguente: "b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell' art. 3, primo comma, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , concernente "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni", e' il seguente: "b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore".