CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2024, n. 16071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16071 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da TI AO n. a Crotone il 7/11/1964 avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 12/10/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto nell'interesse di NT OL avverso il provvedimento della locale Corte d'Appello che, in data 3/7/23, aveva disatteso l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16071 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2024 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Salvatore AI e OR AN Accorretti, i quali hanno dedotto con unico motivo la violazione dell'art. 299 cod.proc.pen. anche in relazione agli artt. 274 e 275 codice di rito e il vizio della motivazione. I difensori sostengono che l'ordinanza impugnata ha trascurato le evidenze segnalate che attestano l'affievolimento delle esigenze cautelari, disattendendole con argomentazioni assertive e disancorate dai dati fattuali. Infatti, con l'atto d'appello il ricorrente aveva chiesto una rivalutazione delle esigenze cautelari ex artt. 274 lett. b) e c) cod.proc.pen. sottolineando la distanza temporale dall'applicazione della misura (sette anni) e il difetto di concreti elementi atti a giustificare l'attualità del pericolo di reiterazione. In particolare, il collegio cautelare non ha considerato il ridimensionamento della fattispecie associativa emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed è venuto meno all'obbligo di verifica della presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore, limitandosi ad un generico richiamo all'addebito associativo nonostante il rilevante periodo trascorso dal prevenuto in custodia cautelare e sebbene nel medesimo processo siano state operate numerose scarcerazioni di soggetti gravati in misura maggiore rispetto al ricorrente. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Il collegio cautelare ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive in questa sede riproposte, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Dopo aver segnalato che, con sentenza della Prima Sezione di questa Corte in data 22/2/23, la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva condannato il NT alla pena di anni sedici, mesi due di reclusione, era stata parzialmente annullata con rinvio in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod.pen. e senza rinvio limitatamente al reato di impossessamento di beni archeologici contestato al capo 31, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la difesa non aveva introdotto alcun elemento idoneo a vincere la presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore evidenziando che a tale scopo non rileva il tempo decorso dall'inizio della custodia, soprattutto in presenza di una contestazione associativa aperta e dell'assenza di elementi da cui desumere una presa di distanza dal contesto criminoso d'appartenenza. In particolare il collegio cautelare ha rimarcato l'accertato ruolo direttivo ricoperto dal prevenuto nella cosca Arena;
le funzioni di cassiere e contabile svolte in seno al sodalizio, il potere di affiliazione riconosciutogli e la reggenza demandatagli durante i periodi di detenzione di EP e PA Arena. Risulta, dunque, del tutto legittima la valutazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla stabilità del quadro cautelare e all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. 2 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannalt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 19 marzo 2024 Sentenza a motivazione semplificata
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello proposto nell'interesse di NT OL avverso il provvedimento della locale Corte d'Appello che, in data 3/7/23, aveva disatteso l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16071 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 19/03/2024 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Salvatore AI e OR AN Accorretti, i quali hanno dedotto con unico motivo la violazione dell'art. 299 cod.proc.pen. anche in relazione agli artt. 274 e 275 codice di rito e il vizio della motivazione. I difensori sostengono che l'ordinanza impugnata ha trascurato le evidenze segnalate che attestano l'affievolimento delle esigenze cautelari, disattendendole con argomentazioni assertive e disancorate dai dati fattuali. Infatti, con l'atto d'appello il ricorrente aveva chiesto una rivalutazione delle esigenze cautelari ex artt. 274 lett. b) e c) cod.proc.pen. sottolineando la distanza temporale dall'applicazione della misura (sette anni) e il difetto di concreti elementi atti a giustificare l'attualità del pericolo di reiterazione. In particolare, il collegio cautelare non ha considerato il ridimensionamento della fattispecie associativa emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed è venuto meno all'obbligo di verifica della presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore, limitandosi ad un generico richiamo all'addebito associativo nonostante il rilevante periodo trascorso dal prevenuto in custodia cautelare e sebbene nel medesimo processo siano state operate numerose scarcerazioni di soggetti gravati in misura maggiore rispetto al ricorrente. 3.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Il collegio cautelare ha congruamente scrutinato e motivatamente disatteso le doglianze difensive in questa sede riproposte, rassegnando una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. Dopo aver segnalato che, con sentenza della Prima Sezione di questa Corte in data 22/2/23, la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che, in parziale riforma di quella di primo grado, aveva condannato il NT alla pena di anni sedici, mesi due di reclusione, era stata parzialmente annullata con rinvio in relazione all'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416 bis cod.pen. e senza rinvio limitatamente al reato di impossessamento di beni archeologici contestato al capo 31, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la difesa non aveva introdotto alcun elemento idoneo a vincere la presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore evidenziando che a tale scopo non rileva il tempo decorso dall'inizio della custodia, soprattutto in presenza di una contestazione associativa aperta e dell'assenza di elementi da cui desumere una presa di distanza dal contesto criminoso d'appartenenza. In particolare il collegio cautelare ha rimarcato l'accertato ruolo direttivo ricoperto dal prevenuto nella cosca Arena;
le funzioni di cassiere e contabile svolte in seno al sodalizio, il potere di affiliazione riconosciutogli e la reggenza demandatagli durante i periodi di detenzione di EP e PA Arena. Risulta, dunque, del tutto legittima la valutazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla stabilità del quadro cautelare e all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. 2 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della proponente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannalt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso in Roma, 19 marzo 2024 Sentenza a motivazione semplificata