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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 3282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3282 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14362/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nato a [...]-GO (Brasile), il Parte_1
28.07.1995 e residente in [...]– GO (Brasile) Rua Tarancon, C.F._1
Quadra 28, Lote 03, Casa 3, passaporto n. Parte_2 Nume_1
, nato a [...]-GO (Brasile), il Parte_3
02.11.1988 e residente in 74453-540 Goiania-GO (Brasile), Avenida Inhumas,
Quadra 10, Lote 10, , passaporto n. e Parte_4 Numer_2 [...]
, nata a [...]-GO (Brasile), il Parte_5
11.12.1989 e residente in 74353-190 Goiania-GO (Brasile), Rua Presidente
Hoover, Quadra 90, Lote 13-A, , passaporto n. Parte_6 Numer_1
tutti rappresentati e difesi, come da procura allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83 III° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001 (All. A) dall'Avvocato
Stabilito Abogado Alessio Arinci del Foro di Pistoia, C.F.
, che agisce d'intesa con l'Avv. Sandra Bardazzi, C.F._2
RICORRENTI
pagina 1 di 6 CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione disattesa e rejetta, dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dei Sigg.ri Parte_1 [...]
e per i motivi di cui in premessa. Con Parte_3 Parte_5
ordine al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei Sigg.ri
[...]
e Parte_1 Parte_3 Parte_5
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a [...]
SI (LU) il 06.02.1862. Nel ricorso si legge che “ emigrava in Brasile Persona_1
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (all.n.2). Il predetto Sig. (conosciuto in Brasile come o o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
pagina 2 di 6 o o , in data 02.10.1915, sposava in Brasile la Sig.ra Parte_3 Persona_4 Persona_2
anch'essa italiana (all.n.3). Persona_5
Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra nasceva, in data 22.06.1902, Persona_1 Persona_5
il Sig. (o (all.n.4). Persona_6 Parte_3
Quest'ultimo, in data 31.12.1921, sposava la Sig.ra (all.n.5), dalla cui unione Persona_7
nascevano due figli: in data 05.11.1922 (all.n.6), e in data Persona_8 Persona_9
07.12.1923 (all.n.7).
E Parte_7 Parte_3
coniugata ). Parte_5 Pt_5
Il Sig. (Cfr. all.n.6) sposava, in data 04.11.1943, la Sig.ra Persona_8 Parte_8
(all.n.8). Dalla predetta unione, nasceva, in data 21.09.1947, la figlia (all.n.9). Persona_10
La Sig.ra in data 28.11.1963, sposava il Sig. Persona_10 Parte_9
(all.n.10), dalla cui unione nasceva, in data 18.05.1967, il figlio Persona_11
(all.n.11). Il predetto, in data 12.12.1987, contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_10
(all.n.12). Da questa unione, nascevano rispettivamente in data 02.11.1988 e 11.12.1989, due
[...]
figli: (all.n.13) e (all.n.14), attuali Parte_3 Parte_5
ricorrenti. Si rappresenta che la Sig.ra ha contratto matrimonio in Parte_5
data 11.07.2009 con il Sig. (all.n.15), dal quale ha acquisito il cognome. Parte_11
ALBERO GENEALOGICO SIG. Parte_1
La Sig.ra (Cfr. all.n.7) sposava, in data 26.10.1944, il Sig. Persona_9 Persona_12
(all.n.16). La Sig.ra ebbe un'unica figlia, , nata
[...] Persona_9 Persona_13
il 03.02.1969, peraltro non figlia del marito, bensì del suocero, Sig. (all.n.17). Persona_14
La Sig.ra sposava, in data 21.07.1990, il Sig. Persona_13 Parte_12
(all.n.18), dalla cui unione, in data 28.07.1995, nasceva l'attuale ricorrente Sig. Parte_1
(all.n.19).”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
pagina 3 di 6 Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno “altresì depositato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile)
pagina 4 di 6 (all.n.26), (all.n.27), (all.n.28), ma, a tutt'oggi, la precitata richiesta non ha ancora ricevuto alcun numero di protocollo, né è stata inserita nelle liste.” (cfr. doc. 13 e 14 allegati al ricorso, con nota del
13.10.2025 parte ricorrente ha precisato che “ i moduli di richiesta di accesso alla lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana depositati presso il competente dai tre ricorrenti, Pt_13
dando atto che detti moduli sono stati inviati tramite raccomandata (ossia con il vecchio metodo), in quanto il sito del sovraccarico di domande, risultava bloccato e non permetteva il deposito telematico Pt_13
(all.n. 32, 33 e 34).”).
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era pagina 5 di 6 vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
. Persona_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_14
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina CO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc nella causa civile di I Grado promossa da nato a [...]-GO (Brasile), il Parte_1
28.07.1995 e residente in [...]– GO (Brasile) Rua Tarancon, C.F._1
Quadra 28, Lote 03, Casa 3, passaporto n. Parte_2 Nume_1
, nato a [...]-GO (Brasile), il Parte_3
02.11.1988 e residente in 74453-540 Goiania-GO (Brasile), Avenida Inhumas,
Quadra 10, Lote 10, , passaporto n. e Parte_4 Numer_2 [...]
, nata a [...]-GO (Brasile), il Parte_5
11.12.1989 e residente in 74353-190 Goiania-GO (Brasile), Rua Presidente
Hoover, Quadra 90, Lote 13-A, , passaporto n. Parte_6 Numer_1
tutti rappresentati e difesi, come da procura allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83 III° comma c.p.c. e art. 10 D.P.R. 123/2001 (All. A) dall'Avvocato
Stabilito Abogado Alessio Arinci del Foro di Pistoia, C.F.
, che agisce d'intesa con l'Avv. Sandra Bardazzi, C.F._2
RICORRENTI
pagina 1 di 6 CONTRO
, in persona del con il patrocinio ex Controparte_1 Controparte_2
lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, come da ricorso: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea, ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione disattesa e rejetta, dichiarare il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dei Sigg.ri Parte_1 [...]
e per i motivi di cui in premessa. Con Parte_3 Parte_5
ordine al e, per esso, all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei Sigg.ri
[...]
e Parte_1 Parte_3 Parte_5
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato a [...]
SI (LU) il 06.02.1862. Nel ricorso si legge che “ emigrava in Brasile Persona_1
senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (all.n.2). Il predetto Sig. (conosciuto in Brasile come o o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Per_3
pagina 2 di 6 o o , in data 02.10.1915, sposava in Brasile la Sig.ra Parte_3 Persona_4 Persona_2
anch'essa italiana (all.n.3). Persona_5
Dal matrimonio tra il Sig. e la Sig.ra nasceva, in data 22.06.1902, Persona_1 Persona_5
il Sig. (o (all.n.4). Persona_6 Parte_3
Quest'ultimo, in data 31.12.1921, sposava la Sig.ra (all.n.5), dalla cui unione Persona_7
nascevano due figli: in data 05.11.1922 (all.n.6), e in data Persona_8 Persona_9
07.12.1923 (all.n.7).
E Parte_7 Parte_3
coniugata ). Parte_5 Pt_5
Il Sig. (Cfr. all.n.6) sposava, in data 04.11.1943, la Sig.ra Persona_8 Parte_8
(all.n.8). Dalla predetta unione, nasceva, in data 21.09.1947, la figlia (all.n.9). Persona_10
La Sig.ra in data 28.11.1963, sposava il Sig. Persona_10 Parte_9
(all.n.10), dalla cui unione nasceva, in data 18.05.1967, il figlio Persona_11
(all.n.11). Il predetto, in data 12.12.1987, contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_10
(all.n.12). Da questa unione, nascevano rispettivamente in data 02.11.1988 e 11.12.1989, due
[...]
figli: (all.n.13) e (all.n.14), attuali Parte_3 Parte_5
ricorrenti. Si rappresenta che la Sig.ra ha contratto matrimonio in Parte_5
data 11.07.2009 con il Sig. (all.n.15), dal quale ha acquisito il cognome. Parte_11
ALBERO GENEALOGICO SIG. Parte_1
La Sig.ra (Cfr. all.n.7) sposava, in data 26.10.1944, il Sig. Persona_9 Persona_12
(all.n.16). La Sig.ra ebbe un'unica figlia, , nata
[...] Persona_9 Persona_13
il 03.02.1969, peraltro non figlia del marito, bensì del suocero, Sig. (all.n.17). Persona_14
La Sig.ra sposava, in data 21.07.1990, il Sig. Persona_13 Parte_12
(all.n.18), dalla cui unione, in data 28.07.1995, nasceva l'attuale ricorrente Sig. Parte_1
(all.n.19).”.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
pagina 3 di 6 Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_1
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che i ricorrenti hanno “altresì depositato la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo (Brasile)
pagina 4 di 6 (all.n.26), (all.n.27), (all.n.28), ma, a tutt'oggi, la precitata richiesta non ha ancora ricevuto alcun numero di protocollo, né è stata inserita nelle liste.” (cfr. doc. 13 e 14 allegati al ricorso, con nota del
13.10.2025 parte ricorrente ha precisato che “ i moduli di richiesta di accesso alla lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana depositati presso il competente dai tre ricorrenti, Pt_13
dando atto che detti moduli sono stati inviati tramite raccomandata (ossia con il vecchio metodo), in quanto il sito del sovraccarico di domande, risultava bloccato e non permetteva il deposito telematico Pt_13
(all.n. 32, 33 e 34).”).
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era pagina 5 di 6 vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
. Persona_1
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta Pt_14
dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
• accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
• compensa le spese.
Si comunichi.
Firenze, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina CO
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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