Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2017, proposto da
ZI AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Ludovici, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, Vico Picenze 25;
contro
Comune di L'Aquila, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di permesso a costruire n. 193 del 14.9.2017, emesso dal Dirigente del Settore Ricostruzione Privata del Comune di L'Aquila in relazione all'istanza intesa ad ottenere il permesso a costruire a sanatoria per la realizzazione di un fabbricato in legno a seguito della demolizione di un preesistente fabbricato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 aprile 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. UC Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
E’ impugnato il provvedimento in epigrafe, preceduto da preavviso di rigetto, recante diniego di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un fabbricato in legno a seguito della demolizione di un preesistente manufatto nel Comune di L’Aquila.
A sostegno della gravata azione amministrativa il Comune ha adotto i seguenti rilievi ostativi: i) la porzione di fabbricato ricostruita al di fuori dell’originaria sagoma si configura come nuova costruzione e non rispetta le distanze dai confini; ii) non risulta dimostrata la proprietà della p.lla 2368 del foglio 2, interessata dal progetto edilizio, poiché gravata da uso civico.
La parte ricorrente affida il gravame ai seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, comma 1, lettera ‘d’, del D.P.R. 380/2001, art. 6, comma 6, della L.R. 16/2009); eccesso di potere per carente istruttoria, erronea interpretazione dei fatti, violazione di legge (art. 3, L. 241/1990), eccesso di potere per carente e/o contraddittoria motivazione, illogicità.
In sintesi, l’istante assume che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non sono applicabili i parametri dettati dal PRG per le nuove costruzioni (ivi compresa la prescrizione sulle distanze), in quanto l’intervento edilizio si configura come mera ristrutturazione edilizia che potrebbe in tesi consistere anche nella demolizione e ricostruzione con sagoma (in tutto o in parte) diversa da quella originaria, permanendo il solo vincolo del rispetto del preesistente volume; inoltre, risulterebbe violato l’art. 6, comma 6, della L. Reg. n. 16/2009 che, nel caso di integrale demolizione e ricostruzione, consente che i relativi interventi vengano realizzati anche su area diversa.
Quanto alla mancata dimostrazione della proprietà della particella 2368, la istante rileva che la costruzione non incide su tale particella, ma solo sulla particella 2392 e, in ogni caso, sottolinea che la L. Reg. n. 25 del 1988 ammette l’eventuale sclassificazione di suoli gravati da uso civico con provvedimento del Consiglio Regionale e la L. Reg. n. 68 del 1999 consentirebbe ai privati di acquistare tali suoli con prezzi dimidiati.
Non si è costituito il Comune intimato.
All’udienza di smaltimento del 17.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Va condivisa la qualificazione giuridica del manufatto operata dall’amministrazione comunale.
Difatti, la consolidata e condivisa giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, n. 1254/2024) afferma che il criterio discretivo tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia.
Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal D.Lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione” si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per il volume, pertanto la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.
Inoltre, si è osservato (T.A.R. Campania, Salerno, n. 297 del 2025) che l'intervento di nuova costruzione consiste in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati o nell'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma stabilita.
L'intervento di ristrutturazione edilizia, invece, sussiste quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso: tuttavia, laddove il manufatto sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria, l'intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.
Da tali considerazioni discende che correttamente l’amministrazione ha qualificato l’opera come nuova costruzione, come tale assoggettata alle vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie e al rispetto delle distanze dai confini, dando atto che vi è una porzione di fabbricato ricostruita al di fuori dell’originaria sagoma, ciò che elide il rapporto di continuità con il precedente manufatto, considerato peraltro che non risultano documentalmente provate le affermazioni di parte ricorrente in ordine al rispetto della sagoma precedente.
Anche l’ulteriore rilievo ostativo costituito dalla mancata dimostrazione della proprietà della p.lla 2368 – in quanto gravata da uso civico – resiste alle censure di parte ricorrente.
Difatti, non risulta comprovata l’affermazione secondo cui la nuova costruzione non insiste sulla predetta particella.
A tale proposito, va ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che incombe sulla parte che agisce in giudizio indicare e provare specificamente i fatti posti a base delle pretese avanzate, in base al principio generale, applicabile anche al processo amministrativo, dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Se è vero, infatti, che nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, è altrettanto vero che, in mancanza di una prova compiuta a fondamento delle proprie pretese, il ricorrente debba avanzare un principio di prova perché il giudice possa esercitare i propri poteri istruttori (T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 30 settembre 2022, n. 12420).
Neppure rilevano le ulteriori argomentazioni circa la possibilità di una “sclassificazione” ai sensi della L. Reg. n. 25 del 1988 ad opera della Giunta Regionale, visto che fino a quando tale attività provvedimentale non viene adottata, permane la condizione ostativa evidenziata nel provvedimento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Nulla in ordine alle spese di giudizio non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L’Aquila (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla in ordine alle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
UC Di Vita, Presidente, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC Di Vita |
IL SEGRETARIO