Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2024, n. 46018
CASS
Sentenza 16 dicembre 2024

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La Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha esaminato i ricorsi proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado. La Corte territoriale aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per uno degli imputati in relazione al reato di estorsione, mentre aveva confermato la condanna per usura ed estorsione per altri due imputati, rideterminando la pena a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. I ricorrenti, con unico atto, hanno dedotto plurimi motivi di ricorso: violazione del diritto di difesa per il rigetto della pena concordata senza contraddittorio post-rigetto; difetto assoluto di motivazione in relazione alla richiesta di ammissione a un programma di giustizia riparativa; vizio di motivazione sulla configurazione dei reati di usura ed estorsione, contestando l'attendibilità delle vittime e la sussistenza di riscontri probatori; vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per estorsione, sostenendo la qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni e contestando la sussistenza di legami con la malavita; infine, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendoli manifestamente infondati. In via preliminare, ha rilevato che per uno dei ricorrenti, destinatario del concordato ex art. 599-bis c.p.p., i motivi attinenti al giudizio di responsabilità erano inammissibili per rinuncia, mentre quelli relativi al trattamento sanzionatorio erano ammissibili solo se riguardanti la formazione della volontà al concordato, il consenso del PM o il contenuto difforme della pronuncia, ma non la determinazione della pena in sé, salvo illegalità. Quanto al primo motivo comune, la Corte ha accertato, visionando il verbale d'udienza, che le parti avevano concluso nel merito in caso di rigetto del concordato, escludendo lesioni difensive e richiamando un principio di diritto che ammette la sentenza immediata dopo il rigetto dell'accordo se l'appellante ha concluso anche nel merito. Riguardo al secondo motivo, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso a programmi di giustizia riparativa, trattandosi di provvedimento non giurisdizionale e, comunque, non applicabile a reati non procedibili a querela. Per quanto concerne i motivi relativi al merito delle responsabilità (terzo e quarto), la Corte ha evidenziato che i ricorrenti non tenevano conto del risarcimento del danno inserito nel concordato e che le dichiarazioni delle vittime erano corroborate da riscontri esterni, come testimonianze di polizia giudiziaria e intercettazioni, superando le obiezioni difensive. Infine, il quinto motivo è stato giudicato generico e privo di individualizzazione, considerando che uno degli imputati aveva ricevuto il minimo edittale e che le attenuanti generiche erano state riconosciute, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, inclusa quella privilegiata ex art. 628, comma 3-bis, c.p.p. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

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Commentario1

  • 1Sul controverso tema dell’impugnabilità dell’ordinanza che rigetta l’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2024, n. 46018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46018
Data del deposito : 16 dicembre 2024

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