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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9941 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/10920
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA NC E' CO,
a scioglimento della riserva assunta in data 28.11.2025 lette le note sostitutive d'udienza depositate nei termini dalla difesa delle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 22 dicembre 2025
Il Giudice
TA NC E' CO
N. R.G. 2025/10920
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA NC E' CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10920/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
IN AN (C.F. ) e presso il suo Studio elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Milano, Viale Abruzzi n. 94.
ATTORE/I Contro
(C.F. P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in data 1/10.10.2024 Repertorio n. 3092
[...]
– Raccolta n. 2391 – Notaio Dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avvocati Persona_2
LO MA (C.F. ), MA SA SA (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
), CE AL (C.F. ) e CA ID IG VA
[...] CodiceFiscale_5
(C.F. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della CodiceFiscale_6 Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 15.03.2025 ha impugnato l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 202504311231730029999606, emessa ex art. 3 R.D. 639/1910 dal , Controparte_1 di €. 10.616,21, notificata in data 13.02.2025, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della Strada.
Parte attrice opponente ha dedotto quanto segue:
- di avere inviato, in data 1.03.2021, all'ufficio comunale addetto, e-mail nella quale dichiarava di non essere il proprietario dell'auto targata E4513MH, di cui ai verbali contestati e di non avere alcun'auto intestata da ben 5 anni;
- l'Ufficio comunale contattato chiedeva l'invio di un documento d'identità dell , al Pt_1 fine di scongiurare omonimie e dichiarava che vi sarebbero stati ulteriori approfondimenti.
La difesa dell ha concluso chiedendo in via preliminare di sospendere l'esecutività Pt_1 dell'ingiunzione opposta e nel merito di accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto opposto, contestando la propria legittimazione passiva in quanto soggetto non proprietario del veicolo.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 9.04.2025 il , Controparte_1 deducendo in via preliminare l'intangibilità dei verbali di accertamento regolarmente notificati all , che per non essere stati opposti, sono divenuti titolo esecutivo. Nel merito il ha Pt_1 CP_1 dedotto la regolarità delle contestazioni effettuate nei confronti del soggetto risultato trasgressore e locatario del veicolo.
La difesa del ha, pertanto, concluso chiedendo di respingere l'istanza di sospensione CP_1 dell'esecutività del provvedimento impugnato, di dichiarare in via preliminare inammissibile la domanda attorea, in quanto proposta avverso titoli esecutivi ormai divenuti inattaccabili e nel merito di respingere la domanda perché infondata, con conferma dell'ingiunzione opposta.
Con decreto del 15.04.2025 emesso ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, constatata la regolarità del contraddittorio, fissava l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 8.07.2025, all'esito della quale non accoglieva l'istanza cautelare formulata dalla difesa di parte attrice, non ritenendo ricorrenti i presupposti e ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la decisione in base al combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio del 27.11.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza. A scioglimento della riserva assunta in data 28.11.2025 il giudice, lette le note sostitutive d'udienza, ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
L si è limitato a contestare di non essere proprietario del veicolo con il quale sono state Pt_1 commesse le infrazioni e di non avere avuto alcun veicolo intestato negli ultimi cinque anni.
Il ha, tuttavia, dimostrato (peraltro a seguito di accertamenti che hanno rilevato Controparte_1 che nel periodo oggetto delle contestazioni l era in possesso del veicolo estero con il quale Pt_1 sono state commesse le infrazioni - in quanto locatario) di avere regolarmente notificato all'odierno opponente tutti e trenta verbali di contravvenzione al C.d.S., negli anni 2021 – 2022, verbali non pagati, né impugnati tempestivamente.
Dalle allegazioni agli atti, infatti, emerge che tutti i verbali sono stati notificati ai sensi dell'art. 7 della L. 890/1982, presso l'indirizzo di residenza del destinatario – ubicato dal 2019 ad oggi in
Crotone, Via Saffo n.
4 - e ritirati da familiare convivente, ad eccezione del solo verbale indicato al n. trenta del prospetto riepilogativo dell'Ente opposto, che è stato notificato ai sensi dell'art. 8 della
L. 890/1982 al medesimo indirizzo di Via Saffo n. 4 a Crotone, per compiuta giacenza, con trasmissione della comunicazione di avvenuto deposito e attestazione di mancato ritiro entro 10 giorni dal deposito presso l'ufficio postale indicato (cd. CAD). Peraltro, lo stesso attore opponente non ha mai negato o contestato l'avvenuta regolare notifica di tutti i verbali, mai opposti.
Alla luce delle evidenze documentali, si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge dei verbali di accertamento e contestazione delle violazioni determina la definitività degli stessi e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Né l'azione de quo può avere natura di “azione recuperatoria”, azione che potrebbe essere ritenuta ancora ammissibile anche avverso la cosiddetta ingiunzione fiscale solo qualora i titoli non fossero stati ritualmente notificati e nelle sole forme dell'opposizione ex art 204 bis C.d.S., oggi disciplinata dal D. Lgs. 150/11 (T. Milano, I civ. sentenza n. 7810/17, T. Milano, I civ. n. 29/2020; T. Milano, I civ. n. 1076/2024).
Dopo la notifica dei verbali – come avvenuto nel caso di specie e come riconosciuto dallo stesso attore –, ove non opposti nei termini, il destinatario non potrà più contestare nel merito la Pt_1 sanzione, in quanto gli è preclusa la proposizione di qualsiasi profilo di doglianza riguardante i titoli esecutivi, ma soltanto proporre opposizioni all'esecuzione, qualora intenda far valere fatti estintivi sopravvenuti o vizi formali dell'ingiunzione di pagamento.
Si osserva sul punto che la stessa Corte di Cassazione ha espressamente confermato che: “le eccezioni relative all'accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione, dovevano (e potevano) essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l'impugnazione del verbale nei termini di legge” (C. Cass. n. 7829/15).
Il titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento è un titolo peculiare, che consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Sul punto la Cass. S.U. n. 22080/2017 ha statuito che: “il verbale di accertamento, definito dal Codice della Strada come titolo esecutivo, è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento” (Cass. S. U. 22080/2017).
Pertanto, alla luce dei principi sin qui esposti, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, le contestazioni dell sono inammissibili in quanto tardivamente proposte. Pt_1
L'accoglimento dell'eccezione svolta in via preliminare è assorbente ed esime questo giudice dal pronunciarsi sulle ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 202504311231730029999606 emessa dal di €. 10.616,21, Controparte_1 notificata in data 13.02.2025, confermandola;
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Milano, 22 dicembre 2025
Il Giudice
TA NC E' CO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa TA NC E' CO,
a scioglimento della riserva assunta in data 28.11.2025 lette le note sostitutive d'udienza depositate nei termini dalla difesa delle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 22 dicembre 2025
Il Giudice
TA NC E' CO
N. R.G. 2025/10920
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TA NC E' CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 10920/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 CodiceFiscale_1
IN AN (C.F. ) e presso il suo Studio elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_2
Milano, Viale Abruzzi n. 94.
ATTORE/I Contro
(C.F. P. IVA ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in data 1/10.10.2024 Repertorio n. 3092
[...]
– Raccolta n. 2391 – Notaio Dott. del Collegio Notarile di Milano, dagli avvocati Persona_2
LO MA (C.F. ), MA SA SA (C.F. CodiceFiscale_3 C.F._4
), CE AL (C.F. ) e CA ID IG VA
[...] CodiceFiscale_5
(C.F. ), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, via della CodiceFiscale_6 Guastalla n. 6, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine perentorio assegnato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 15.03.2025 ha impugnato l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 202504311231730029999606, emessa ex art. 3 R.D. 639/1910 dal , Controparte_1 di €. 10.616,21, notificata in data 13.02.2025, per il mancato pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni a norme del Codice della Strada.
Parte attrice opponente ha dedotto quanto segue:
- di avere inviato, in data 1.03.2021, all'ufficio comunale addetto, e-mail nella quale dichiarava di non essere il proprietario dell'auto targata E4513MH, di cui ai verbali contestati e di non avere alcun'auto intestata da ben 5 anni;
- l'Ufficio comunale contattato chiedeva l'invio di un documento d'identità dell , al Pt_1 fine di scongiurare omonimie e dichiarava che vi sarebbero stati ulteriori approfondimenti.
La difesa dell ha concluso chiedendo in via preliminare di sospendere l'esecutività Pt_1 dell'ingiunzione opposta e nel merito di accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto opposto, contestando la propria legittimazione passiva in quanto soggetto non proprietario del veicolo.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 9.04.2025 il , Controparte_1 deducendo in via preliminare l'intangibilità dei verbali di accertamento regolarmente notificati all , che per non essere stati opposti, sono divenuti titolo esecutivo. Nel merito il ha Pt_1 CP_1 dedotto la regolarità delle contestazioni effettuate nei confronti del soggetto risultato trasgressore e locatario del veicolo.
La difesa del ha, pertanto, concluso chiedendo di respingere l'istanza di sospensione CP_1 dell'esecutività del provvedimento impugnato, di dichiarare in via preliminare inammissibile la domanda attorea, in quanto proposta avverso titoli esecutivi ormai divenuti inattaccabili e nel merito di respingere la domanda perché infondata, con conferma dell'ingiunzione opposta.
Con decreto del 15.04.2025 emesso ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, constatata la regolarità del contraddittorio, fissava l'udienza per la comparizione delle parti alla data del 8.07.2025, all'esito della quale non accoglieva l'istanza cautelare formulata dalla difesa di parte attrice, non ritenendo ricorrenti i presupposti e ritenuta la causa di natura documentale, rinviava per la decisione in base al combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., assegnando il termine perentorio del 27.11.2025 per il deposito di note sostitutive d'udienza. A scioglimento della riserva assunta in data 28.11.2025 il giudice, lette le note sostitutive d'udienza, ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
L si è limitato a contestare di non essere proprietario del veicolo con il quale sono state Pt_1 commesse le infrazioni e di non avere avuto alcun veicolo intestato negli ultimi cinque anni.
Il ha, tuttavia, dimostrato (peraltro a seguito di accertamenti che hanno rilevato Controparte_1 che nel periodo oggetto delle contestazioni l era in possesso del veicolo estero con il quale Pt_1 sono state commesse le infrazioni - in quanto locatario) di avere regolarmente notificato all'odierno opponente tutti e trenta verbali di contravvenzione al C.d.S., negli anni 2021 – 2022, verbali non pagati, né impugnati tempestivamente.
Dalle allegazioni agli atti, infatti, emerge che tutti i verbali sono stati notificati ai sensi dell'art. 7 della L. 890/1982, presso l'indirizzo di residenza del destinatario – ubicato dal 2019 ad oggi in
Crotone, Via Saffo n.
4 - e ritirati da familiare convivente, ad eccezione del solo verbale indicato al n. trenta del prospetto riepilogativo dell'Ente opposto, che è stato notificato ai sensi dell'art. 8 della
L. 890/1982 al medesimo indirizzo di Via Saffo n. 4 a Crotone, per compiuta giacenza, con trasmissione della comunicazione di avvenuto deposito e attestazione di mancato ritiro entro 10 giorni dal deposito presso l'ufficio postale indicato (cd. CAD). Peraltro, lo stesso attore opponente non ha mai negato o contestato l'avvenuta regolare notifica di tutti i verbali, mai opposti.
Alla luce delle evidenze documentali, si osserva che la mancata impugnazione nei termini di legge dei verbali di accertamento e contestazione delle violazioni determina la definitività degli stessi e la preclusione di qualsiasi ulteriore verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è costante nell'affermare che il verbale di accertamento della sanzione del Codice della Strada, ove non impugnato nei tempi previsti, diviene titolo esecutivo, idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione, ovvero del soggetto coobbligato in solido. In altri termini, non essendo stati impugnati nelle forme e nei termini di legge, i verbali di accertamento sono divenuti definitivi.
Né l'azione de quo può avere natura di “azione recuperatoria”, azione che potrebbe essere ritenuta ancora ammissibile anche avverso la cosiddetta ingiunzione fiscale solo qualora i titoli non fossero stati ritualmente notificati e nelle sole forme dell'opposizione ex art 204 bis C.d.S., oggi disciplinata dal D. Lgs. 150/11 (T. Milano, I civ. sentenza n. 7810/17, T. Milano, I civ. n. 29/2020; T. Milano, I civ. n. 1076/2024).
Dopo la notifica dei verbali – come avvenuto nel caso di specie e come riconosciuto dallo stesso attore –, ove non opposti nei termini, il destinatario non potrà più contestare nel merito la Pt_1 sanzione, in quanto gli è preclusa la proposizione di qualsiasi profilo di doglianza riguardante i titoli esecutivi, ma soltanto proporre opposizioni all'esecuzione, qualora intenda far valere fatti estintivi sopravvenuti o vizi formali dell'ingiunzione di pagamento.
Si osserva sul punto che la stessa Corte di Cassazione ha espressamente confermato che: “le eccezioni relative all'accertamento effettuato, compresa quella di non essere proprietario, possessore, conducente del mezzo in questione, dovevano (e potevano) essere sollevate sia in via amministrativa che, se necessario, con l'impugnazione del verbale nei termini di legge” (C. Cass. n. 7829/15).
Il titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento è un titolo peculiare, che consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Sul punto la Cass. S.U. n. 22080/2017 ha statuito che: “il verbale di accertamento, definito dal Codice della Strada come titolo esecutivo, è provvedimento dell'amministrazione che, dotato di efficacia esecutiva, consente la formazione del ruolo esattoriale, il quale, a sua volta, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, sia in caso di opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria sia in caso di mancata opposizione del verbale di accertamento” (Cass. S. U. 22080/2017).
Pertanto, alla luce dei principi sin qui esposti, nella fattispecie all'esame di questo Tribunale, le contestazioni dell sono inammissibili in quanto tardivamente proposte. Pt_1
L'accoglimento dell'eccezione svolta in via preliminare è assorbente ed esime questo giudice dal pronunciarsi sulle ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto nel presente provvedimento, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente l'impugnazione proposta da avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. 202504311231730029999606 emessa dal di €. 10.616,21, Controparte_1 notificata in data 13.02.2025, confermandola;
- condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Milano, 22 dicembre 2025
Il Giudice
TA NC E' CO