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18 dicembre 2024
18 dicembre 2024
Art. 29. Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa 1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:
a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
2. Le imprese che non possiedono piu' i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 .
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti all' articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , si veda nelle note all'articolo 30.
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 :
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - (Omissis)
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile , a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
(Omissis)».
a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
2. Le imprese che non possiedono piu' i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 .
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti all' articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , si veda nelle note all'articolo 30.
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 :
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - (Omissis)
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile , a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
(Omissis)».
Commentario • 1
- 1. Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RIRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 8 gennaio 2025 · 18.430262
[…] A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 413Provvedimento: […] Per effetto della disposizione transitoria di cui all'art. 29 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno, sarebbe stato richiesto il raggiungimento degli ulteriori requisiti da ultimo citati, ma nessuna prova è stata fornita in tal senso dalla debitrice.Leggi di più...
- insolvenza·
- art. 121 CCII·
- liquidazione giudiziale·
- giurisdizione civile·
- art. 25 DL 179/2012·
- start-up innovativa·
- competenza territoriale·
- art. 2 CCII·
- art. 49 CCII·
- onere della prova