Articolo 14 della Legge 29 luglio 1971, n. 578
Articolo 13Articolo 15
Versione
26 agosto 1971
Art. 14.
I proprietari delle ville comprese nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente hanno l'obbligo di eseguire i lavori di consolidamento, manutenzione e restauro necessari per assicurare la conservazione, ovvero per impedire il deterioramento degli immobili.
Con il proprietario che provveda direttamente alla esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, il consorzio puo' stipulare mutui ipotecari con piani di ammortamento non inferiori a cinque anni.
Qualora ai lavori di cui al primo comma non provveda il proprietario, a questo puo' sostituirsi il consorzio che, previa notifica all'interessato, assume l'esecuzione delle opere. In tal caso, l'Ente si rivale sul proprietario inadempiente.
Nelle ipotesi considerate dai commi secondo e terzo del presente articolo, in caso di condizioni economiche particolarmente disagiate del proprietario, il consorzio puo' concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale.
Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la sistemazione dei parchi o dei giardini annessi alle ville.
Entrata in vigore il 26 agosto 1971
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