Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
Il difensore d'ufficio ha diritto alla liquidazione dei costi del procedimento monitorio inutilmente intentato per il recupero dei crediti professionali, atteso che il suo esperimento non risponde ad una libera iniziativa del difensore medesimo, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere successivamente la liquidazione dei propri onorari ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2007, n. 36921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36921 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1044
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 022201/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CARROZZINI LUIGI N. IL 14/11/1957;
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 13/04/2005 TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Consolo che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato. OSSERVA
L'avv. Luigi Carrozzini propone ricorso avverso il provvedimento, del 13 aprile 2005, con il quale il Presidente del Tribunale di Lecce ha respinto l'opposizione proposta contro il decreto del Giudice monocratico presso lo stesso tribunale che aveva liquidato allo stesso avv. Carrozzini i compensi per le prestazioni professionali svolte, in qualità di difensore d'ufficio, in favore di SC IS. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, lamentando la mancata liquidazione dei compensi relativi al procedimento monitorio instaurato nei confronti dell'assistita per il recupero degli onorari.
Il ricorso è fondato e deve, conseguentemente, essere accolto. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che contiene il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, regola, agli artt. 116 e 117, le modalità di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore d'ufficio. In particolare, l'art. 116, prevede che tale liquidazione avvenga, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82, solo dopo che il difensore dimostri "di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali". Non è, invece, condizionata all'esperimento di tali procedure la liquidazione, prevista dall'art. 117, delle spettanze professionali del difensore di imputati irreperibili.
Secondo la disciplina legislativa della materia, quindi, il difensore d'ufficio può, per principio generale, rivolgersi al magistrato per ottenere dall'Erario la liquidazione delle sue spettanze professionali, solo a condizione che abbia in precedenza attivato, nei confronti del proprio assistito, ogni azione diretta ad ottenere il pagamento del proprio credito;
condizione viceversa non prevista nel caso dell'irreperibile.
Orbene, se queste sono le regole che disciplinano la materia, non v'è dubbio che il ricorso al procedimento monitorio, finalizzato al recupero del credito professionale, non risponde ad una libera iniziativa del difensore, bensì all'esigenza di porre in essere le condizioni previste dalla legge per ottenere la liquidazione degli onorari.
Esso, dunque, corrisponde all'espletamento di un'attività onerosa che la legge impone quale condizione necessaria ed indispensabile per ottenere detta liquidazione, i cui costi non possono certo gravare sul professionista al quale, diversamente opinando, si finirebbe con l'imporre un ingiusto sacrificio economico.
Il provvedimento impugnato deve essere, dunque, annullato con rinvio al Presidente del Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007