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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 39989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39989 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RB NT AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN SE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso, commesso ai danni di EL RE, costretto con minaccia a strappare documenti contenenti accordi contrattuali che prevedevano un vantaggio economico per la sua società, che aveva rilevato quote della società calcistica Torres. 2. Ricorre per cassazione NT RI AR, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 39989 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/11/2025 1) violazione di legge per avere la Corte omesso di valutare una memoria difensiva che solo per errore non era confluita nel fascicolo del rito abbreviato, essendo rimasta in quello principale che riguardava la posizione di altri coimputati. Nella memoria si sarebbe affrontata la questione, devoluta con l'atto di appello, del contributo causale del ricorrente nella perpetrazione del reato commesso dal coimputato IN LE come autore principale;
2) violazione di legge per non avere la Corte individuato il contributo concorsuale del ricorrente, sotto il profilo materiale o morale, rendendo motivazione contraddittoria sul punto, sconfessata, quanto al contributo materiale, dalle parole della vittima e generica sul rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non avendo l'imputato alcun obbligo giuridico di impedire l'evento verificatosi per mano di un gruppo di tifosi travisati sfavorevoli al passaggio societario in favore della persona offesa;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, per assenza dell'elemento della costrizione, avendo la persona offesa agito non in quanto vittima di minacce ma per "sfinimento", come dalla medesima dichiarato;
4) vizio della motivazione per avere la Corte omesso di valutare le dichiarazioni dei coimputati e dei testimoni oculari idonee ad escludere la sussistenza del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente omette del tutto di considerare che il suo ruolo concorsuale nella perpetrazione del reato era stato ampiamente sviscerato dalla sentenza impugnata attraverso l'esame delle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni indifferenti (CI ZI e CH IC) che confermavano la prima. Costoro avevano concordemente attribuito al ricorrente la diretta partecipazione all'episodio dal carattere gravemente intimidatorio posto in essere da un gruppo di tifosi contro la vittima, giudicata colpevole di aver acquisito quote della società calcistica Torres. A questo evento, verificatosi il 30 novembre 2016, aveva partecipato il ricorrente, che si era unito ai tifosi e ne aveva coordinato le condotte finalizzate a costringere la vittima, con ripetute minacce protrattesi per due ore, a strappare i documenti contrattuali inerenti al passaggio di quote, personalmente fotografando il momento culminante con il suo cellulare, a dimostrazione del suo contributo e delle finalità dell'azione. Ne consegue che risulta irrilevante, a fini ricostruttivi, l'apporto della memoria difensiva, nella quale, da quel che si comprende dal ricorso, si evidenziavano dati di poco rilievo rispetto al tema del concorso nel reato del ricorrente, analizzato dalla sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto del tutto pretermessi dal mezzo di impugnazione. 2. Quanto agli altri motivi, le considerazioni appena svolte - con il richiamo a specifici elementi dimostrativi della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo che il ricorso non richiama ma che la sentenza impugnata mette bene a fuoco - assorbono le altrettanto generiche censure difensive sulla insussistenza della minaccia ed, ancora, sul ruolo del ricorrente, siccome descritto dalla persona offesa e dai due testimoni indifferenti prima citati. Ancor più generiche risultano, a fronte di tutti i dati indicati dalla sentenza nella sua ricostruzione di merito non rivedibile perché non viziata sotto il profilo logico-ricostruttivo e giuridico, le deduzioni volte a sostenere che sarebbero stati obliterati dalla sentenza dei dati favorevoli alla difesa, i quali, tuttavia, non sono stati sufficientemente specificati nel ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12/11/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN SE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso, commesso ai danni di EL RE, costretto con minaccia a strappare documenti contenenti accordi contrattuali che prevedevano un vantaggio economico per la sua società, che aveva rilevato quote della società calcistica Torres. 2. Ricorre per cassazione NT RI AR, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 39989 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 12/11/2025 1) violazione di legge per avere la Corte omesso di valutare una memoria difensiva che solo per errore non era confluita nel fascicolo del rito abbreviato, essendo rimasta in quello principale che riguardava la posizione di altri coimputati. Nella memoria si sarebbe affrontata la questione, devoluta con l'atto di appello, del contributo causale del ricorrente nella perpetrazione del reato commesso dal coimputato IN LE come autore principale;
2) violazione di legge per non avere la Corte individuato il contributo concorsuale del ricorrente, sotto il profilo materiale o morale, rendendo motivazione contraddittoria sul punto, sconfessata, quanto al contributo materiale, dalle parole della vittima e generica sul rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non avendo l'imputato alcun obbligo giuridico di impedire l'evento verificatosi per mano di un gruppo di tifosi travisati sfavorevoli al passaggio societario in favore della persona offesa;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato, per assenza dell'elemento della costrizione, avendo la persona offesa agito non in quanto vittima di minacce ma per "sfinimento", come dalla medesima dichiarato;
4) vizio della motivazione per avere la Corte omesso di valutare le dichiarazioni dei coimputati e dei testimoni oculari idonee ad escludere la sussistenza del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. In ordine al primo motivo, deve ricordarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata. (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). Nel caso di specie, il ricorrente omette del tutto di considerare che il suo ruolo concorsuale nella perpetrazione del reato era stato ampiamente sviscerato dalla sentenza impugnata attraverso l'esame delle dichiarazioni della persona offesa e di due testimoni indifferenti (CI ZI e CH IC) che confermavano la prima. Costoro avevano concordemente attribuito al ricorrente la diretta partecipazione all'episodio dal carattere gravemente intimidatorio posto in essere da un gruppo di tifosi contro la vittima, giudicata colpevole di aver acquisito quote della società calcistica Torres. A questo evento, verificatosi il 30 novembre 2016, aveva partecipato il ricorrente, che si era unito ai tifosi e ne aveva coordinato le condotte finalizzate a costringere la vittima, con ripetute minacce protrattesi per due ore, a strappare i documenti contrattuali inerenti al passaggio di quote, personalmente fotografando il momento culminante con il suo cellulare, a dimostrazione del suo contributo e delle finalità dell'azione. Ne consegue che risulta irrilevante, a fini ricostruttivi, l'apporto della memoria difensiva, nella quale, da quel che si comprende dal ricorso, si evidenziavano dati di poco rilievo rispetto al tema del concorso nel reato del ricorrente, analizzato dalla sentenza impugnata sulla base di elementi di fatto del tutto pretermessi dal mezzo di impugnazione. 2. Quanto agli altri motivi, le considerazioni appena svolte - con il richiamo a specifici elementi dimostrativi della sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo che il ricorso non richiama ma che la sentenza impugnata mette bene a fuoco - assorbono le altrettanto generiche censure difensive sulla insussistenza della minaccia ed, ancora, sul ruolo del ricorrente, siccome descritto dalla persona offesa e dai due testimoni indifferenti prima citati. Ancor più generiche risultano, a fronte di tutti i dati indicati dalla sentenza nella sua ricostruzione di merito non rivedibile perché non viziata sotto il profilo logico-ricostruttivo e giuridico, le deduzioni volte a sostenere che sarebbero stati obliterati dalla sentenza dei dati favorevoli alla difesa, i quali, tuttavia, non sono stati sufficientemente specificati nel ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12/11/2025.