Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5697
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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Massime2

I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benché dettati per la tutela generale del territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma.

Per stabilire se le immissioni - nella specie rumori, fumo ed esalazioni provenienti da un opificio di panificazione - che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona ove sono situati gli immobili, perché se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve esser effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino.

Commentario1

  • 1Rumori: il superamento dei limiti stabiliti dalla legge costituisce illecito anche sotto il profilo civilistico
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 marzo 2024

    La Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/02/2024, n.5074, ha affermato che "in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5697
Data del deposito : 18 aprile 2001

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