Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 2
I criteri stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 per la determinazione dei limiti massimi di esposizione al rumore, benché dettati per la tutela generale del territorio, possono esser utilizzati come parametro di riferimento per stabilire l'intensità, e di riflesso, la soglia di tollerabilità delle immissioni rumorose nei rapporti tra privati purché, però, considerati come un limite minimo e non massimo, dato che i suddetti parametri sono meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 cod. civ., con la conseguenza che, in difetto di altri dati, il loro superamento determina necessariamente la violazione della predetta norma.
Per stabilire se le immissioni - nella specie rumori, fumo ed esalazioni provenienti da un opificio di panificazione - che si propagano dall'immobile del vicino su quello altrui superano la normale tollerabilità occorre avere riguardo alla destinazione della zona ove sono situati gli immobili, perché se è prevalentemente abitativa, il contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione deve esser effettuato dando prevalenza alle esigenze personali di vita del proprietario dell'immobile adibito ad abitazione rispetto alle utilità economiche derivanti dall'esercizio di attività produttive o commerciali nell'immobile del vicino.
Commentario • 1
- 1. Rumori: il superamento dei limiti stabiliti dalla legge costituisce illecito anche sotto il profilo civilisticoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 marzo 2024
La Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/02/2024, n.5074, ha affermato che "in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino - ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi - devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SU ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato RANUZZI LIVIA, difeso dall'avvocato MARGUTTI FERDINANDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR ON, MO IS;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 17412/98 proposto da:
AR ON, MO AR IS, elettivamente domiciliati in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell'avvocato DI MATTIA GIANCARLO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SU ET;
- intimato -
avverso la sentenza n. 397/97 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 18/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Ferdinando MARGUTTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'avvocato Giancarlo DI MATTIA, difensore dei ricorrenti incidentali che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22.7.96 LF RO e SA TE, premesso che in prossimità della loro abitazione era sita un'azienda di panificazione e che, nonostante la distanza di circa 6/7 metri, le propagazioni di fumo, esalazioni e rumori provenienti dall'opificio erano intollerabili, ne convenivano il titolare AN UT innanzi al giudice di pace di Tagliacozzo onde gli fossero inibite le immissioni ed imposta l'adozione d'idonee cautele. Costituendosi, il UT contestava gli assunti avversari e chiedeva respingersi la domanda.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, consulenza tecnica d'ufficio ed ispezione giudiziale, con sentenza 14.9.96, il giudice di pace di Tagliacozzo, accertato che delle denunziate immissioni superavano la normale tollerabilità quelle acustiche, in parziale accoglimento della domanda condannava il UT a realizzare idoneo isolamento acustico della parete a confine con il fabbricato sito tra il forno e l'abitazione degli istanti, a rimuovere la canalizzazione in lamiera zincata, a chiudere definitivamente con opere murarie lo sfiato presente in facciata, ad utilizzare la spezzatrice volumetrica con le modalità suggerite dal consulente;
condannava, altresì, il convenuto al risarcimento del danno che liquidava in complessive L. 1.500.000, nonché al rimborso delle spese di giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello il UT dolendosi che il giudice di pace erroneamente avesse fatto riferimento al D.P.C.M. 1.3.91, non applicabile ai rapporti fra privati, mentre avrebbe dovuto riferirsi al criterio della normale tollerabilità, determinabile sulla base della percezione diretta del giudice e delle dichiarazioni rese dai testi, e si fosse pronunziato sulla domanda attrice pur essendo incompetente.
Nel costituirsi, il RO e la TE contestavano le avverse argomentazioni e chiedevano rigettarsi l'appello. Con sentenza 18.7.97, il tribunale di Avezzano - ritenuto che con le indagini peritali fosse rimasta accertata l'intollerabilità dei rumori provenienti dall'opificio (superiori di 3 dB ai limiti posti dal criterio differenziale); che fosse legittimo il riferimento operato dal primo giudice ai criteri di cui al D.P.C.M.
1.3.91 al fine di determinare l'intensità e, di riflesso, l'intollerabilità delle immissioni acustiche;
che, alla stregua del complesso delle risultanze istruttorie, fossero da recepire le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente circa l'intensità dei rumori provenienti dal forno, con particolare riferimento a quelli provenienti dalla spezzatrice volumetrica, tali da risultare, anche a causa del loro ininterrotto manifestarsi giorno e notte, intollerabili ex art. 844 sec. co. c.c.; che fossero, per tanto, giustificate le cautele disposte dal giudice di pace;
che fosse parimenti corretta la liquidazione del danno, non contestato nel suo ammontare;
che, per contro, le statuizioni in merito alle pretese immissioni di fumi fossero in contrasto con le risultanze istruttorie, dalle quali era risultato essere le emissioni prodotte dalle varie fasi di panificazione immesse nell'atmosfera tramite regolari canalizzazioni, onde non poteva essere confermata la condanna alla rimozione della canalizzazione zincata - in parziale accoglimento dell'appello, revocava le statuizioni relative all'obbligo di rimozione della canalizzazione in lamiera zincata e all'ordine di chiudere con muratura lo sfiato presente in facciata, mentre confermava per il resto l'impugnata sentenza;
compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio e poneva quelle di consulenza a carico delle parti in egual misura.
Avverso tale decisione il UT proponeva ricorso per cassazione con cinque pluriarticolati motivi.
Resistevano il RO e la TE con controricorso e spiegavano, loro volta, ricorso incidentale con un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. I - RICORSO PRINCIPALE
Con il primo motivo, il ricorrente denunziando violazione delle norme sulla competenza - si duole che il giudice di pace non avesse declinato la propria competenza nonostante la controversia non riguardasse immissioni provenienti da immobili adibiti a civile abitazione bensì immissioni derivanti da un opificio. Il motivo non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla L. 26.11.90 n. 353, in vigore dal 40.4.95, l'incompetenza, anche se per materia, non può essere eccepita ne' rilevata d'ufficio oltre la prima udienza di trattazione in primo grado;
agli atti della presente controversia - che, introdotta il 27.7.96, è regolata pertanto dalla nuova normativa, onde non è pertinente la giurisprudenza degli anni '60 ed '80 citata in ricorso - non risulta, e per il vero neppure lo stesso ricorrente lo deduce, che la questione fosse stata tempestivamente sollevata nella prima udienza innanzi al giudice di pace, onde la sua proposizione, in sede d'appello, era evidentemente preclusa.
Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione ed erronea applicazione dell'art. 844 c.c. - si duole che tanto il primo giudice quanto il tribunale abbiano completamente ignorato le disposizioni di cui all'art. 844 c.c.; abbiano ritenuto l'esistenza di propagazioni nocive, nonostante lo stesso giudice di pace avesse accertato personalmente l'assoluta assenza di qualunque tipo d'immissioni, onde avrebbero dovuto escluderne la sussistenza o, comunque, affermarne la tollerabilita' per persone normali, quali non erano da ritenere le controparti;
non abbiano tenuto conto delle risultanze della relazione peritale, ne' delle nozioni di comune conoscenza, che consentono di comprendere come i rumori derivanti dalla macchina spezzatrice volumetrica siano necessariamente di breve durata e temporalmente limitati;
abbiano omesso d'applicare il secondo comma della norma invocata in relazione ai criteri tanto del contemperamento delle ragioni della proprietà con quelle della produzione quanto del preuso.
Il motivo - nel quale le censure all'operato del primo giudice non sono evidentemente pertinenti al proposto gravame - non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili. Correttamente il tribunale ha evitato di porre a fondamento della propria decisione le deposizioni dei testimoni e l'accertamento personale effettuato dal primo giudice: i testimoni possono, infatti, riferire soltanto sulla verità di fatti storici oggettivi dei quali - abbiano avuto diretta cognizione, mentre irrilevanti sono i loro apprezzamenti in ordine ai fatti stessi, onde le dichiarazioni che rendano circa l'entità d'un fenomeno, implicandone una valutazione informata alle loro personali impressioni, si traducono in una valutazione della quale non ne sono consentite ne' l'acquisizione agli atti ne', pur ove acquisita, l'utilizzazione ai fini della decisione;
analoghe considerazioni valgono per il giudice, che, chiamato a rendere la propria pronunzia esclusivamente sulla base di riscontri obiettivi dei fatti prospettati gli e sempre juxta probata et alligata partium, non può valersi, ai medesimi fini, della propria scienza personale e, tanto meno, delle proprie soggettive percezioni sensoriali.
Escluso, dunque, che alla decisione potesse pervenire prendendo in considerazione i detti elementi di giudizio, peraltro pretermessi perché non univoci, il tribunale si è per essa correttamente attenuto alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, evidenziando come, sotto vari profili, ne emergessero la sussistenza delle immissioni ed un'intensità delle stesse da considerare superiore alla normale tollerabilità in relazione al loro livello ed alla loro continuatività.
La contestazione di tale conclusione da parte del ricorrente per assunta erronea lettura della consulenza, che la smentirebbe, neppure può essere presa in considerazione, non risultando adeguatamente riportate in ricorso le parti dell'elaborato peritale dalle quali l'assunto sarebbe suffragato.
Infatti, allorché sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l'incongruità e/o l'insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove, per asserita loro omessa od erronea valutazione, è necessario, per il principio d'autosufficienza del ricorso posto al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all'occorrenza, come il caso di specie avrebbe richiesto, integra le trascrizione nel ricorso, non essendo idonee, all'uopo, le semplici affermazioni della parte in ordine al significato soggettivamente attribuito alle risultanze stesse in contrapposizione alle valutazioni effettuatene dal giudice del merito.
Nè miglior sorte può avere la censura mossa al tribunale dal ricorrente, nel motivo in esame ed altrove ripetuta, d'aver acriticamente recepito le conclusioni del consulente, censura, tra l'altro, in palese contraddizione logica con la precedente. In via di principio non si può, infatti, fondatamente rimproverare al giudice del merito, come fa il ricorrente, di non aver operato valutazioni e raggiunto convincimenti autonomi sugli accertamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio e d'averne recepito le argomentazioni sviluppate e le conclusioni rassegnate, giacché in materie che richiedono un'elevata qualificazione professionale specifica, è rimesso al prudente apprezzamento dello stesso giudice, nella cui esclusiva competenza rientra il pervenire a siffatta determinazione, incensurabile in questa sede, astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un'appropriata preparazione scientifica.
D'altro canto, per i sopra richiamati principi, ove il ricorrente denunzi l'omesso od insufficiente esame di rilievi mossi alle risultanze d'ordine tecnico ed al procedimento pure tecnico seguito dal consulente d'ufficio, il motivo non può essere limitato a censure apodittiche d'erroneità e/o d'inadeguatezza della motivazione od anche d'omesso approfondimento di determinati temi d'indagine, prendendo in considerazione elementi di giudizio asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle cui è pervenuto il consulente d'ufficio e recepite dal giudice.
È, per contro, necessario che il ricorrente non solo precisi e specifichi, svolgendo concrete e puntuali critiche, le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenta la mancata od insufficiente valutazione, ma evidenzi, in particolare, le esatte contro deduzioni alla consulenza d'ufficio che assuma essere state neglette, in ragione sia del già richiamato principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, sia del principio di preclusione, in sede di legittimità, di temi nuovi di dibattito non precedentemente affrontati nella fase di merito, per il quale le contestazioni alla consulenza d'ufficio e, per essa, alla sentenza dalla quale siano state recepite, possono essere ammissibili in detta sede nei limiti della loro prospettazione innanzi al giudice del merito e sempre che tale prospettazione e la tempestività di essa risultino, a loro volta, dalla sentenza impugnata o, in difetto, da censura d'omessa pronunzia ed adeguata indicazione, in ricorso, dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni erano state formulate, onde consentire al giudice di legittimità di controllare ex actis la veridicità dell'asserzione prima d'esaminare nel merito la questione proposta.
Nella specie, dalle deduzioni del ricorrente non risulta adeguatamente esplicitato se, in quali termini, in quali occasioni e con quali atti, al tribunale fossero stati segnalati errori del consulente d'ufficio, così nel rilievo e nell'elaborazione dei dati posti a base della relazione commessagli come nello svolgimento dell'iter logico iniziato con l'analisi di quei dati e terminato con le rassegnate conclusioni;
il ricorrente si limita a generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio ed a trarne le proprie personali conclusioni per dimostrare l'assunta erroneità delle argomentazioni del consulente d'ufficio e del tribunale recipiente, così traducendosi il motivo non in una specifica censura ma in una semplice prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice a quo del tutto irrilevante in questa sede, attenendo all'ambito della discrezionalità del giudice del merito nella valutazione dei fatti e nella formazione del proprio convincimento, dei quali si finisce per chiedere una revisione, e non ai vizi del convincimento stesso rilevanti nel giudizio di legittimità. Priva di pregio è, poi, la pretesa del ricorrente di contestare la conclusione cui è pervenuto il tribunale sull'assunto che la modesta rumorosità e la limitata operatività delle apparecchiature dell'opificio potessero essere affermate in quanto nozioni di comune conoscenza.
Come da consolidato insegnamento di questa Corte, l'utilizzazione del fatto notorio non solo è facoltà del giudice del merito il cui mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità, ma anche, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' controllati, va inteso in senso rigoroso, id est come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile;
di guisa che non possono, quindi, essere annoverate tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza dell'individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari od anche solo la pratica di determinate situazioni, come, nel caso, il tipo e le caratteristiche di funzionamento dei macchinari di un'azienda di panificazione.
Nè potrebbe, poi, soccorrere. come si è già evidenziato, la scienza individuale del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non è annoverabile nella categoria del notorio, neppur quando la cognizione gli derivi dall'avvenuta disamina d'analoghe controversie.
Nessuna censura può, poi, essere fondatamente mossa al tribunale quanto alla retta applicazione dell'art. 844 c.c., la disposta imposizione di misure idonee a ridurre le accertate immissioni nei limiti della normale tollerabilità costituendo legittima applicazione del primo comma della norma de qua che, se esclude il carattere lesivo delle immissioni quantitativamente e/o qualitativamente rientranti nei limiti della normale tollerabilità e non consente, pertanto, al proprietario del fondo d'esperire l'azione negatoria contro di esse, a quest'ultimo conserva peraltro tale tutela nella sua interezza ove detti limiti vengano superati qual che ne sia la genesi.
Il criterio del contemperamento delle esigenze della produzione con quelle della proprietà, posto dal secondo comma della norma de qua, viene in considerazione solo nell'ipotesi in cui, accertatosi il superamento dei limiti della normale tollerabilità, l'adozione delle possibili misure di prevenzione si riveli insufficiente a ricondurre il livello delle immissioni entro i limiti stessi, giacché in tal caso - nella riconosciuta preminenza dell'interesse collettivo, in termini di prodotto e di occupazione, alla prosecuzione, dell'attività immissiva nonostante le sue negative ripercussioni sull'ambiente circostante in genere e sulle singole proprietà finitime in specie - è previsto che possa operarsi dal giudice una valutazione comparativa degli interessi dedotti in giudizio ai fini della determinazione del contenuto non più delle misure preventive da adottare ma della sanzione da applicare a quella che resta, comunque, un'attività generatrice di danno permanente cui deve corrispondere un congruo indennizzo.
Situazione, dunque, non ravvisabile nel caso di specie, laddove le accertate immissioni possono essere ricondotte ad entità accettabile mediante l'adozione d'opportune misure, quali, appunto, ha disposte il tribunale cui, attesa tale possibilità, neppure era necessario fare ricorso al criterio del preuso.
In materia d'immissioni nocive, infatti, detto criterio ha carattere sussidiario e facoltativo, onde il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se, come nella specie, adeguatamente motivato, quella soglia ritenga comunque superata.
Ciò tanto più ove si tenga conto come nell'applicazione dell'art. 844 c.c. debba aversi riguardo, per desumerne il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alle particolari connotazioni del caso concreto in relazione alla collocazione urbanistica dei fondi, onde, nel caso in cui questi si trovino in zona a prevalente vocazione abitativa e siano soggetti a destinazioni differenti, l'uno ad abitazione e ad opificio l'altro, il criterio dell'utilità sociale, cui è informata la norma de qua, impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica delle parti, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali posti dagli artt. 14, 31, 47 Cost., le esigenze personali di vita connesse all'abitazione rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività produttive o commerciali.
Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione ed erronea applicazione del D.P.C.M.
1.3.91 e del D.M.
2.4.68 n. 1444 - si duole che il tribunale abbia ritenuto corretta la decisione del primo giudice di applicare al caso di specie, seguendo il parere del consulente d'ufficio erroneo e contraddittorio, il D.P.C.M. 1.3.91, dettato per regolare altro genere di rapporti, quali quelli intercorrenti tra aziende ed enti locali.
Il motivo non merita accoglimento.
Il tribunale ha, infatti, correttamente evidenziato come i criteri posti dal D.C.P.M. 1.3.91, sebbene non applicabili direttamente ai rapporti tra privati, possano, tuttavia, anche nella regolamentazione di tali rapporti, costituire un valido riferimento onde determinare l'intensità e, di riflesso, l'intollerabilità d'una sorgente di rumore;
il che è esatto solo ove, come nella specie, detti criteri, dettati per la tutela generale del territorio e fondati, quindi, su parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei casi singoli ex art. 844 c.c., nelle controversie tra privati vengano considerati espressione d'un limite massimo e non d'un limite minimo, nel senso che, in difetto d'altri riscontri, accertato il loro superamento si abbia per necessariamente accertato anche quello dei limiti di tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. e non viceversa. Con il quarto motivo, il ricorrente - denunziando omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia - si duole che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla propria istanza volta ad ottenere un nuovo accesso dell'Ufficio sui luoghi della controversia, onde poter confermare la percezione diretta effettuata dal giudice di pace, poi dallo stesso completamente ignorata.
Il motivo non merita accoglimento.
Esso trae origine dalla più volte ribadita tesi del ricorrente per cui l'intollerabilità delle immissioni dovrebbe essere percepita direttamente dal giudice, cui l'apprezzamento al riguardo sarebbe affidato dalla ratio della norma;
tesi invero singolare, dacché l'art. 844 c.c. non contiene alcuna disposizione, ne' esplicita ne' implicita, e neppure offre alcuno spunto che possa in qualche modo suffragarla, mentre, per quel che attiene alle percezioni sensoriali soggettive del giudice, si richiama quanto in precedenza esposto. Va, d'altronde, evidenziata la conformità a diritto dell'operato del tribunale, che ha escluso di procedere all'esperimento d'un mezzo istruttorio inammissibile non solo in quanto inteso all'acquisizione d'un elemento di giudizio non utilizzabile ai fini della decisione, ma anche in quanto l'ispezione giudiziale è prevista dal codice del rito al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione, in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto d'indispensabilità, la cognizione di quegli elementi che per diverse ragioni possano essere oggetto solo di osservazione e non anche d'acquisizione mediante i normali mezzi di prova.
L'utilizzazione di tale mezzo è rimessa al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi, per quanto testè evidenziato, in via d'eccezionalità - ipotesi che non ricorre, ovviamente, quando, come nella specie, l'accertamento possa aver luogo mediante consulenza tecnica - e la sentenza nella quale non siano state indicate le ragioni del mancato esercizio di tale potere, pur sollecitato dalla parte, non è censurabile in sede di legittimità, giacché dal fatto che il giudice non se ne sia avvalso è per implicito desumibile ch'egli non ne abbia ravvisato i presupposti.
Con il quinto motivo, il ricorrente - denunziando omessa e contraddittoria pronuncia su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili d'ufficio - si duole che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccepita incompetenza funzionale del giudice di pace, sulle percezioni dirette dello stesso giudice di pace e della stragrande maggioranza dei testi escussi, sulle esigenze della produzione di cui all'art. 844 sec. co. c.c., sulla richiesta di nuovo accesso, sulle contraddizioni del consulente;
abbia contraddittoriamente applicato il DPCM adagiandosi sulla consulenza;
si sia erroneamente pronunziato in merito ai danni, liquidati dal primo giudice su richiesta degli attori in via equitativa.
Il motivo non merita accoglimento.
Non solo perché tutte le questioni, tranne l'ultima, sono già state disattese per le ragioni in precedenza esposte, ma perché formulato, anche per l'ultima delle indicate questioni, mediante semplici enunciazioni del tutto generiche ed apodittiche.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso principale va, dunque, respinto.
II - RICORSO INCIDENTALE
Con l'unico motivo dedotto a sostegno del ricorso incidentale, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c. - si duole che il tribunale abbia accolto l'appello in relazione alla parte della sentenza con la quale il giudice di pace aveva condannato la controparte anche a rimuovere la canalizzazione zincata, in quanto la stessa perizia aveva rilevato come detta canalizzazione amplificasse i rumori già esistenti nel forno. Il motivo non merita accoglimento.
Esso, infatti, in difformità da quanto prescritto dall'art. 366 c.p.c., è del tutto generico, giacché non solo non vi, è svolta argomentazione alcuna in diritto sulla pretesa violazione dell'art. 844 c.c., ma non vi è svolta neppure argomentazione alcuna in ordine alla censura effettivamente mossa all'impugnata sentenza, limitata alla sola sua enunciazione come sopra riportata.
Anche il ricorso incidentale va, dunque, respinto.
SPESE
La preponderante soccombenza del ricorrente principale comporta la condanna dello stesso alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte.
P.Q.M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li rigetta e condanna il ricorrente principale alle spese che liquida in complessive L. 3.268.000=, delle quali L.
3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio il 1 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001