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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/12/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 5616 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
20/09/2024 da
c.f. assistito e difeso dall'avvocato GADALETA Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA , come da procura in atti;
e
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato GADALETA ANNA CP_1 C.F._2
MARIA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
21/05/1988 a CISANO BERGAMASCO e che dall'unione è nato il figlio (7.3.1993), Per_1
maggiorenne ed autonomo.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso con la nota depositata per l'udienza cartolare del 29.10.2024.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di CISANO BERGAMASCO (BG) (atto n. 7 , parte II , serie A, anno 1988 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. con ricorso depositato il
20/09/2024 da
c.f. assistito e difeso dall'avvocato GADALETA Parte_1 C.F._1
ANNA MARIA , come da procura in atti;
e
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato GADALETA ANNA CP_1 C.F._2
MARIA , come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
21/05/1988 a CISANO BERGAMASCO e che dall'unione è nato il figlio (7.3.1993), Per_1
maggiorenne ed autonomo.
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso con la nota depositata per l'udienza cartolare del 29.10.2024.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di CISANO BERGAMASCO (BG) (atto n. 7 , parte II , serie A, anno 1988 ).
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 31.10.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino