Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 124
CASS
Sentenza 8 gennaio 2002

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Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice del merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini del calcolo del premio di esercizio annuale spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, sul presupposto che tale elemento, la cui determinazione era stata originariamente demandata alle contrattazioni collettive succedutesi nel tempo, aveva infine assunto, nel c.c.n.l. 18 novembre 1994 e nell'accordo 8 novembre 1995, una valenza essenzialmente pensionistica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 124
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 124
    Data del deposito : 8 gennaio 2002

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