Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice del merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini del calcolo del premio di esercizio annuale spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, sul presupposto che tale elemento, la cui determinazione era stata originariamente demandata alle contrattazioni collettive succedutesi nel tempo, aveva infine assunto, nel c.c.n.l. 18 novembre 1994 e nell'accordo 8 novembre 1995, una valenza essenzialmente pensionistica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2002, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
001 24/02 Aula A nome de Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.lavoro Presidente R.G.7204/99Dott. Vincenzo Mileo " Bruno D'Angelo Consigliere " Mario Putaturo Donati V. 11 Rep. "" Pietro Cuoco Cron.134 " Federico Roselli "I Ud.8/11/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da BR TI, IO BE, AN ON, GI OR, GI TR, LO AC,IO SA, VI AV, UD DE LI, UD NA, AU LI, EP CI, SA AR, LU GI, AF PU, NA OZ, IL GA, FR ET, GI RA RO, MA LI, NC GL, AD CI, ER TI, PA CA, AR IN, PI AS, GI IN, LO AL, LU DIRETTO, AS NZ, NT DE ST, ID ZZ, GI OS, SI AL, OR NA, UR HI, DO CO, EP ON, NO RR, UR AL, ST LA, CESARE 4286 1 A QUERCIOLI, MI NA,,BR NI, NC LL, NT MO, AM LL, LO IG, PA TO,PA TI, PA NI, SC NI, NI BR, SI OR, NT PA, SI NA, AU SC, GI ER, DO SI, AU LL, SA PA, AM MANI, EP OL,CI GU, AS D'LF, RO CI, EN MO, AN PA IN, AN LO RB, EP SA, ZO OR, RO AR, PA NT, MA IE, ER IN, IE IN, GI TA CI, NS AR NT BA, ES AL, ES AN, IE AL TE,AN PA TI, OL LL, SI AR,MI D'AL, LO AF, UD RA, SA AN, LU EL, GI BI, EN ORNI, BENEDETTO ricorso some representati. URSO, per procura speciale a margine del difesi dell'auto SE LE ed elettivamente domicilisti in Roma e Vile Tiziano 80 c/o Av. Piero Enrico Turetta RICORRENTI
CONTRO
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI,in persona del legale rappresentante pro-tempore e per esso del suo procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elett.dom.in Roma, via Sallustiana n.26,presso l'avv. Giulio Ippolito che, unitamente all'avv. Andrea Del Re,la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze in data 4 novembre 1998, n.328 (R.G.N. 221/1998); 2 R udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 8/11/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv.E. Turretta, per delega dell'avv. SE Leuzzi;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Francesco Mele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 20 maggio 1997 il Pretore del lavoro di Firenze respingeva le opposizioni della s.p.a. Ferrovie dello Stato avversO decreti ingiuntivi di condanna al pagamento, in favore dei dipendenti indicati in epigrafe,del premio di esercizio relativo all'anno 1996, in misura tale da comprendere anche il calcolo dell'elemento distinto della retribuzione (EDR), ammontante alla somma di lire 299.000,non corrisposta dall'Azienda nella convinzione che tale computo inclusivo non fosse ammissibile né in forza della contrattazione collettiva intervenuta nell'anno 1995, né in base al tenore testuale e di contenuto dell'intesa sociali.Laraggiunta nel 1992 tra il Governo e le Parti decisione, su gravame della s.p.a. Ferrovie dello Stato, veniva però interamente riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del novembre 1998, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di TI IO e di AR IA, revocava tutti ingiuntivi opposti, condannava gli appellatii decreti alla 3 A restituzione di quanto percepito in esecuzione della pronuncia pretorile. I dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione agli artt.33 e 41 del CCNL 1990-1992 dei ferrovieri, nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere affermato che l'EDR non si presta a una determinazione ontologica unitaria, essendo frutto di contingenti contrattazioni e che la voce economica in questione non ha goduto di una disciplina unitaria valevole a collocarlo fra le componenti stabili della retribuzione. Al contrario, l'EDR, che è istituto retributivo di vecchia data che fa la sua comparsa come elemento strutturale, seppur contingente, del trattamento economico dei ferrovieri già con l'art.4 della legge 1 luglio 1982, n.426,è sempre stato da allora utilizzato dalle parti negoziali per lo stesso scopo con la funzione di contenere voci retributive differenziate dal trattamento stipendiale tabellare, ma considerate comunque utili ai fini del trattamento di quiescenza e di buonuscita. In altri termini, il percorso negoziale è spesso costituito da una prima trasformazione in EDR di emolumenti della parte variabile del salario, che sono così resi utili ai fini pensionistici,e da una successiva fase di conglobamento nello R stipendio tabellare dello stesso EDR, che così sparisce dalle buste paga. Ciò si è verificato, nella specie, oltre che con la legge del 1° luglio 1982, n.426 (art. 4),con la legge del 10 luglio 1984,n.292,che ha operato la trasformazione del detto EDR in componente tabellare dello stipendio,e, sul piano negoziale, con il contratto collettivo 1987/1989 e con quello del 1994, che ha previsto, al punto 3) della Parte Economica,la trasformazione in EDR dal 1 dicembre 1995 del 20% del montante medio per profilo delle Competenze Accessorie in vigore alla data di rinnovo del contratto (18 novembre 1994).L'istituto non ha quindi mai perduto la sua natura retributiva che è rimasta la componente primaria.Il giudizio contrario del giudice d'appello, che ha postulato la rigida caratterizzazione della erogazione ai soli fini pensionistici, ha condotto a risultati inaccettabili dal punto di vista della coerenza interna dell'interpretazione del fatto e del rispetto dei canoni legali di ermeneutica giuridica, ponendo in evidenza una palese contraddizione con la normativa in materia di premio di esercizio e,in ultima analisi,con la chiara volontà dei contraenti e con il loro comportamento, anche posteriore alla conclusione del contratto, volti a ricomprendere nel premio di esercizio anche 1'EDR di lire 19.000, seppure perentoriamente dall'art.27 del CCNLdefinito utile solo ai fini pensionistici 1987-1989 che lo ha istituito. Così come è errata l'interpretazione dell'accordo dell'8 novembre 1995 che ha previsto che l'EDR non compete o va ridotto in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile. L'avere il Tribunale 5 affermato che l'unico significato plausibile è quello della non spettanza dell'elemento nella ricorrenza di voci non conc orrenti a formare la retribuzione pensionabile, non ha spiegato il senso della previsione delle parti di ricomprendere, anche se in via eventuale, l'EDR nel premio di esercizio dal momento che questo inserimento non è oggettivamente possibile. Con il secondo motivo, denunciandosi omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,., si l'impugnata sentenza per censura non avere rilevato che, anche se l'art.33 del CCNL 1990-1992 costituisce una norma in bianco, l'espressione "eventuale EDR", sia che la si intenda come "futuro" EDR, sia che sia invece considerata alla stregua dell'inciso "se dalle parti previsto", non lascia dubbi sulla necessità di riempire la norma con la successiva contrattazione aziendale che prevede l'istituzione dell'EDR.In effetti il premio di esercizio, che risolve la sua consistenza economica con riferimento alla retribuzione base di cui all'art.33 del CCNL, ha per il resto peculiarità affatto proprie rispetto agli altri emolumenti.E' infatti un premio,cioè una gratifica, che nella definizione lascia trasparire il suo legame con j. risultati dell'esercizio annuale contabile, ha una cadenza annuale soprattutto è caratterizzata da una sua regolamentazione svincolata dai contenuti contrattuali, come lascia intendere il riferimento alla corresponsione "secondo le modalità e con le maggiorazioni previste dall'attuale normativa" (art.41 CCNL 1990- 1992). 6 Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione nel profilo logico-giuridico delle censure formulate, vanno rigettati perchè infondati. Nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice del merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (vedi ex plurimis, Cass., 10 marzo 1999, n.2096). Siffatti principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza nel cui iter procedimentale possono distinguersi due fasi poiché alla prima, volta alla ricognizione della disciplina collettiva susseguitasi nel tempo e alla individuazione delle regole, è seguita una seconda, di interpretazione della normativa mediante una complessa operazione ermenutica che ha tenuto conto di tutti i dati acquisiti in una prospettiva di valutazione globale e non frammentaria delle disposizioni. Nel primo profilo,il Tribunale, prima di procedere all'esame delle forme di EDR sorte nel 1992,per effetto del Protocollo Sociali, e, nel 1995, secondo le previsioni delGoverno/Parti relativo CCNL e dell'accordo dell'8 novembre 1995, ha identificato il quadro normativo di fondo nel quale le nuove regole andavano ad inserirsi. In tali sensi ha perciò rilevato che: ai sensi 7 dell'art. 27 del CCNL 1987-1989 l'elemento retributivo, ammontante a lire 19.000,prima di essere conglobato nello stipendio ed in esso assorbito per effetto della contrattazione per gli anni 1990-1992 (accordo del 19 maggio 1990),era considerato solo ai fini pensionistici;
la non copertura di tale ultima caratteristica si era manifestata, momentaneamente, solo per l'anno 1990 col risultato che l'Azienda lo aveva computato nel premio di esercizio esclusivamente per tale annualità ed il successivo assorbimento nelle classi stipendiali per effetto di quanto previsto dall'art.37 del contratto di categoria non aveva potuto produrre, per il periodo seguente, la stessa conseguenza;
l'art.33 dell'ultima fonte citata,con norma ripetuta nel contratto 1994- 1995 aveva stabilito che lo stipendio faceva parte della retribuzione base e,in esso, rientrava un "eventuale EDR". soprattutto del canoneIl giudice d'appello, avvalendosi ermeneutico primario costituito dalla chiara ed inequivoca lettera del detto art.33, ha quindi identificato nella disposizione un contenuto parzialmente in bianco essendo la sede dell'autonomia collettiva in funzione integrativa quella idonea a conformare in conseguenza che, laddove fosseconcreto l'elemento, con la pattiziamente voluta la sua identificazione come post.a economica in grado di fare accrescere puramente e semplicemente lo stipendio (nel profilo di corrispettivo), si sarebbe attualizzata la vigenza sia dell'art.33 (elemento base dello stipendio) che dell'art. 41 (il premio annuale è composto anche dall'EDR).L'interpretazione, sul piano della coerenza e logicità, è avvalorata dall'argomento che, se alle parti negoziali è stata rimessa la possibilità di dare vita a un EDR, non si può negare ai contraenti la scelta dei modi di determinazione della specifica fisionomia e soprattutto la facoltà di modellarne la sua incidenza concreto. L'impugnata sentenza è passata quindi adnel profilo esaminare le prospettive dell'istituto nella contrattazione collettiva dal 1992 in poi rilevando che, in quella del 1995,i soggetti che avevano siglato gli accordi avevano operato secondo una tecnica negoziale ove la funzione dell'elemento economico era servita per la qualificazione del contenuto, a sua volta delimitato da formali diindicazioni circa le modalità sulla base delle competenzeerogazione. L'EDR, calcolato accessorie, era stato regolato, infatti, in stretta relazione con l'indennità di utilizzazione che ne aveva assorbito automaticamente, di mese in mese, la consistenza monetaria salvo che nel caso della tredicesima mensilità, in cui quello formale era espresso con la secca previsione di un EDR che "compete sulle mesilità contrattualmente previste" (accordo 8 novembre 1995),con una specificazione ricorrente anche a proposito dell'EDR sancita nel 1992, prima col Protocollo e poi per legge. In altri termini era stata in tale modo identificata dalle parti contraenti una voce retributiva con valenza eminentemente pensionistica e la cui "stipendialità" pura,intesa come corrispettivo mensilmente erogato in costanza di rapporto, era emersa solo in occasione del pagamento della tredicesima mensilità", stante lo stretto raccordo con una competenza indubbiamente aggiuntiva come l'indennità di utilizzazione 10 come quella "quadri") che aveva assorbito l'immediata consistenza economica dell'EDR i lasciandone sopravvivere "latentemente" retributivo per poi l'aspetto manifestarlo solo nel caso di non operatività, in occasione della mensilità aggiuntiva.Il Tribunale ha cioè accertato che, non potendo andare a comporre un siffatto effetto EDR la base di calcolo di un premio parametrato sugli elementi base dello stipendio intesi- come congerie di voci costantemente attribuite al lavoratore nella piena integrità del loro singolo valore le varie regole dell'assorbimento cui dovevaeconomico sottostare 1'EUR ne avevano eliminato la valenza di puro corrispettivo.La delimitazione alle mensilità contrattualmente previste, con la non significante aggiunta dell'inutilità dell'EDR per la determinazione dello stipendio in occasione dei passaggi di profilo (terzo punto dell'accordo 8 novembre 1995), doveva essere perciò intesa come numero massimo di attribuzioni in cui la voce economica poteva manifestarsi in favore del lavoratore. In conclusione le parti,nel definire l'elemento economico per l'epoca 1994-1995 si erano avvalse di un criterio quantificatorio che proprio per la funzione di fondo assegnata alla voce, aveva escluso la regola enunciata dall'art.41, circa la composizione del premio di esercizio. Tale regola era, invece, in grado di operare efficacemente, nel senso della inclusione, solo nel caso di specifica previsione di un EDR avente una valenza autonoma come corrispettivo realmente accrescitivo dello stipendio, senza assorbimenti di sorta. In tali sensi era del resto significativa 10 l'indicazione per cui l'EDR non competeva o doveva essere ridotto in tutti i casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile (ultimo capoverso dell'accordo del novembre 1995). Esclusa la possibilità di un riferimento meramente ancorato alle regole sulla corrispettività, l'unico significato plausibile era quello della non spettanza dell'elemento qualora si fosse trattato di voci non concorrenti a formare la retribuzione pensionabile con la conseguenza della non spettanza, nel caso in esame, del premio aggiuntivo in oggetto. In definitiva l'impugnata sentenza ha ritenuto fondata la tesi dell'Azienda secondo cui l'EDR, di cui alla normativa del 1995,non aveva affatto costituito un autonomo emolumento con cadenza mensile, ma la voce retributiva era valsa solo sul piano pensionistico in quanto era fortemente delimitata dal principio negozialmente rivolto all'assorbimento, con la sola eccezione della tredicesima mensilità. La finalità delle pattuizioni collettive era invero quella di dare luogo ad una delimitazione dell'influenza economica dell'EDR attuata col controllo, dato dalla regola dell'assorbimento più volte sancita dal testo dell'accordo del novembre 1995, senza che lo scopo di contenimento salariale si fosse potuto dire incompatibile con gli ambiti di efficacia delle varie fonti contrattuali.Così come uguali ragioni avevano militato con riguardo all'EDR risultante dal Protocollo del 1992. convincimento fondato sulla interpretazioneTrattasi di complessiva e sistematica - invece che distinta e frammentaria - della disciplina collettiva susseguitasi nel tempo fil quale si è 11 soprattutto avvalso,nel profilo ermeneutico, del canone primario rappresentato dalla chiara ed inequivoca lettera delle espressioni negoziali usate, oltre che del comportamento complessivo delle parti nell'attuazione delle pattuizioni collettive.Tale motivato ed esente da errori sul piano giudizio, congruamente logico e giuridico, è incensurabile in sede di legittimità e, d'altro canto, a fronte della interpretazione affermata dal Tribunale circa la mancanza di una regola unitaria valevole a le componenti stabili della retribuzione, i collocare 1'EDR tra ricorrenti si sono limitati a denunciare genericamente, e non specificamente, la violazione delle regole di cui agli artt. 1362 contrapporre una diversa ed SS. c.c. finendo così con il i inammissibile interpretazione delle risultanze esaminate. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 8 novembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente Millo Vincenzo IL IL C I Na Dapaatte D A , S 0 O S ogal, - 8 GEN. 2832 1 L 3 A . L 3 T T O A , 5 R B A . I A S ' E D WERE N L P L S A E 3 I T 7 D S N - I O 8 G S - P O 1 N M 1 E A I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L T S E I S E 12