Sentenza 5 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2004, n. 22670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22670 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 05/04/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - N. 557
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 036502/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di POTENZA;
nei confronti di
1) VU EL N. IL 31/01/1947;
2) NT RE N. IL 07/07/1966;
avverso ORDINANZA del 24/05/2003 GIP TRIBUNALE di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'annullamento s.r..
OSSERVA
Con l'ordinanza impugnata il Gip ha disposto la restituzione al P.M., per l'emissione del decreto di citazione innanzi al tribunale monocratico, sulla base della imputazione già formulata (ex artt. 594, 582, 612 c.p.) a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione.
Propone ricorso per Cassazione il P.M. deducendo violazione degli artt. 409 c.p.p. e 128 disp. att. c.p.p.. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'ordinanza che ne costituisce oggetto, per se inoppugnabile, lungi dall'essere abnorme, appare conforme a diritto.
Tanto secondo il prevalente orientamento espresso da questa Corte (Sez. 6^, 21 marzo 2002, n. 659; idem, 12 aprile 2002, n. 1044), apprezzato anche dal giudice del le leggi (v. ord. 27 marzo 2003, n. 77 Corte cost.), in forza del quale deve ritenersi che nell'ipotesi in cui il gip - respinta la richiesta di archiviazione - ordini di formulare l'imputazione per un reato ricompreso tra quelli per i quali, ex art. 550 c.p.p., si deve provvedere a citazione diretta a giudizio, il pubblico ministero ha l'obbligo di emettere decreto di citazione a giudizio a norma, dell'art. 552 e non deve ritrasmettere gli atti al gip perché fissi l'udienza preliminare, prevista dall'art. 409, comma 5.
Sicché nella fattispecie va ritenuta legittima la restituzione degli atti al pubblico ministero che aveva richiesto al gip, dopo aver formulato l'imputazione, di fissare l'udienza preliminare.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004