Art. 3. Norme finanziarie 1. Per gli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa e' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. ((1)) 2. Le somme complessivamente destinate all'attivita' del Comitato confluiscono nella contabilita' speciale intestata al prefetto di Pisa che, ove occorra, e' autorizzato a prelevare le somme necessarie dai fondi in genere della medesima contabilita' speciale. La richiesta del creditore, ai fini del pagamento delle somme per le quali sia intervenuta la perenzione, e' trasmessa dal Comitato al prefetto di Pisa sulla cui contabilita' speciale sono riassegnate le somme occorrenti.
3. La prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.
------------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 luglio 1999, n. 237 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53 , e' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999."
3. La prefettura di Pisa assicura le funzioni di segreteria del Comitato avvalendosi del proprio personale e delle proprie strutture.
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La L. 12 luglio 1999, n. 237 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53 , e' autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999."