Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02094/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 823 del 2025, proposto da
A.S.D. Nuova Irno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
contro
Comune di Baronissi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Lemmo, Guido Lenza e Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.S.D. LO Irno, in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot. 9793 dell’11/04/2025, a firma del Responsabile (vicario) del Settore Affari Generali ed Amministrazione Strategica del Comune di Baronissi, di revoca della Determinazione del Responsabile dello stesso Settore n. 60 del 24/01/2025, con la quale l’odierna ricorrente era stata dichiarata aggiudicataria della “Concessione in uso e gestione quinquennale dell’impianto sportivo comunale in via Rossini – Capo Saragnano”;
2) ove necessario, della relativa comunicazione di avvio del procedimento prot. 6373 del 10/03/2025;
3) dell’eventuale provvedimento, se adottato, con il quale aggiudicataria della predetta concessione dovesse essere stata dichiarata la seconda graduata A.S.D. LO Irno;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque ostativo all’accoglimento del presente gravame;
nonché per la declaratoria d’inefficacia ex art. 121 e/o, in subordine, art. 122 del d.lgs. n. 104/2010 del contratto di concessione nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Baronissi e la A.S.D. LO Irno e conseguentemente per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nella concessione ai sensi dell’art. 124 c.p.a., ed eventualmente per la condanna del Comune di Baronissi, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento, ex art. 30 c.p.a., dei danni subiti dalla ricorrente, per effetto dell’illegittima condotta amministrativa, ed al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 123 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Baronissi;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. ON OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la rinuncia al ricorso, irritualmente depositata da parte ricorrente il 28 novembre 2025 senza essere stata preventivamente notificata alla controparte costituita;
Ritenuto di interpretare l’atto irrituale di rinuncia come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
Ritenuto, pertanto, improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, di disporre la compensazione delle spese processuali, essendovi accordo tra le parti costituite in tal senso, come dichiarato all’udienza pubblica di trattazione del ricorso del 3 dicembre 2025;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT AC, Presidente
ON OL, Consigliere, Estensore
Anna Saporito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON OL | AT AC |
IL SEGRETARIO