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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4684/2021 depositato il 04/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1504/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013004307 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 1504/2021 depositata in data 10/02/21, con la quale è stato rigettato (con condanna al rimborso delle spese) il ricorso proposto dalla stessa proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate (ADE) avverso l'avviso di accertamento IRPEF anno
2012 in epigrafe, quale reddito di partecipazione (per la quota del 50%) della Associazione_1 a r.l. (di seguito ASD), avendo rilevato la CTP “l'automatica imputazione a ciascun socio” del maggior reddito accertato nei confronti della società a ristretta base sociale
“proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi”.
A sostegno del gravame è stato dedotto che l'avviso di accertamento sul maggior reddito societario era già stato oggetto di impugnazione (per i motivi richiamati) in separato giudizio, conclusosi, da ultimo, con dalla
CTR Lazio n. 2953/13/22 dep. in data 22/06/2022 non ancora in giudicato.
2. L'intimata ADE si è costituita in giudizio anche in questo grado di appello, concludendo per il rigetto del ricorso in appello. In particolare, ha rimarcato il fatto di avere, nell'avviso di accertamento, “riqualificato” la Associazione_1 s.r.l. quale “società di persone”.
3. Nel corso del giudizio sono state adottate ordinanze di sospensione in attesa della definitività del giudizio sull'accertamento societario.
4. Nell'odierna udienza di trattazione, sull'accordo delle parti è stata acquisita Cass. n. 13347/2024, che, con rinvio, si è pronunciata sul reddito societario della ASD. La controversia è stata quindi ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel ricorso introduttivo Ricorrente_1 non ha contestato la qualificazione di “società di persone” operata dall'Ufficio, qualificazione specificamente posta a base della motivazione dell'avviso di accertamento IRPEF notificatole (vedi pag. 3 dell'avviso di accertamento impugnato, testualmente: «la ASD quindi veniva ritenuta, al di là della vesta formale assunta di associazione, essere nei fatti gestita e condotta come un sodalizio il cui elemento “umano”, “personale” la faceva ragionevolmente classificare tra le società di persone, con l'attribuzione di redditi determinati in forma associativa ex art. 5 del TUIR 917/86, che comporta l'imputazione ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione del reddito societario indipendentemente dall'effettiva percezione.»).
Infatti, nel ricorso introduttivo la contribuente ha più volte contestato soltanto di aver ricoperto funzioni gestorie
(di competenza dell'amministratore o rappresentante legale o altra “carica sociale al tempo oggetto di accertamento”, invocando l'art. 38, comma primo, c.c.) o comunque funzioni di amministratore di fatto, ovvero ancora, sempre genericamente, di essere il dominus della ASD, per poi svolgere censure sul maggior reddito accertato nei confronti della società (svolgente attività di sponsorizzazione e acquisto di spazi pubblicitari).
2. Orbene, incontestata la natura di società di persone della ASD, va preliminarmente rilevato d'ufficio che la Suprema Corte ha più volte chiarito che “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P. R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (cfr. Cass. SU n. 14815/2008; Cass. n. 3830/2010; n. 25616/2010; n. 6897/2011; n. 23096/2012; n. 1047/2013; n. 25300/2014; n. 7789/2016).
Da ultimo la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che: “Nei giudizi relativi all'accertamento tributario nei confronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti nel simultaneus processus, sicché, in caso di impugnazioni distinte, il giudice deve disporne la riunione, escludendo la sospensione della causa personale rispetto a quella sociale.” (Cass. n. 19741/2025); “L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.” (Cass. n. 19741/2025).
3. In conclusione, preso atto di tali principi (che non possono non essere condivisi da questo Collegio), mentre le adottate precedenti ordinanze di sospensione del presente giudizio “personale” in attesa dell'esito del giudizio “societario” appaiono prive di valida giustificazione, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata (in quanto pronunziata non nel contraddittorio con la società e con gli altri due soci, Nominativo_2
e Nominativo_3, come meglio identificati nel PVC in atti – cfr. in particolare l'allegato 4 dello stesso PVC che riporta l'atto costitutivo societario) e, a norma dell'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla Corte di giustizia di primo grado di Roma.
Del resto, non appare allo stato praticabile la riunione di giudizi (che potrebbe impedire la rimessione della causa in primo grado), non risultando pendenti in questo grado giudizi nei confronti degli altri soci, né risultando comunque proseguito il giudizio societario a seguito della cassazione con rinvio della sentenza
CTR Lazio n. 2953/13/22 dep. in data 22/06/2022, ad opera di Cass. n. 13347/2024, dep. 14/05/2024.
4. Le particolari ragioni della decisione, rilevate d'ufficio, e comunque non attinenti al merito della pretesa, appaiono tali da indurre alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ai sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma in data 11/02/2026
Il presidente rel.(Federico Sorrentino)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SORRENTINO FEDERICO, Presidente e Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4684/2021 depositato il 04/10/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1504/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 10/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013004307 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 1504/2021 depositata in data 10/02/21, con la quale è stato rigettato (con condanna al rimborso delle spese) il ricorso proposto dalla stessa proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate (ADE) avverso l'avviso di accertamento IRPEF anno
2012 in epigrafe, quale reddito di partecipazione (per la quota del 50%) della Associazione_1 a r.l. (di seguito ASD), avendo rilevato la CTP “l'automatica imputazione a ciascun socio” del maggior reddito accertato nei confronti della società a ristretta base sociale
“proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi”.
A sostegno del gravame è stato dedotto che l'avviso di accertamento sul maggior reddito societario era già stato oggetto di impugnazione (per i motivi richiamati) in separato giudizio, conclusosi, da ultimo, con dalla
CTR Lazio n. 2953/13/22 dep. in data 22/06/2022 non ancora in giudicato.
2. L'intimata ADE si è costituita in giudizio anche in questo grado di appello, concludendo per il rigetto del ricorso in appello. In particolare, ha rimarcato il fatto di avere, nell'avviso di accertamento, “riqualificato” la Associazione_1 s.r.l. quale “società di persone”.
3. Nel corso del giudizio sono state adottate ordinanze di sospensione in attesa della definitività del giudizio sull'accertamento societario.
4. Nell'odierna udienza di trattazione, sull'accordo delle parti è stata acquisita Cass. n. 13347/2024, che, con rinvio, si è pronunciata sul reddito societario della ASD. La controversia è stata quindi ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel ricorso introduttivo Ricorrente_1 non ha contestato la qualificazione di “società di persone” operata dall'Ufficio, qualificazione specificamente posta a base della motivazione dell'avviso di accertamento IRPEF notificatole (vedi pag. 3 dell'avviso di accertamento impugnato, testualmente: «la ASD quindi veniva ritenuta, al di là della vesta formale assunta di associazione, essere nei fatti gestita e condotta come un sodalizio il cui elemento “umano”, “personale” la faceva ragionevolmente classificare tra le società di persone, con l'attribuzione di redditi determinati in forma associativa ex art. 5 del TUIR 917/86, che comporta l'imputazione ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione del reddito societario indipendentemente dall'effettiva percezione.»).
Infatti, nel ricorso introduttivo la contribuente ha più volte contestato soltanto di aver ricoperto funzioni gestorie
(di competenza dell'amministratore o rappresentante legale o altra “carica sociale al tempo oggetto di accertamento”, invocando l'art. 38, comma primo, c.c.) o comunque funzioni di amministratore di fatto, ovvero ancora, sempre genericamente, di essere il dominus della ASD, per poi svolgere censure sul maggior reddito accertato nei confronti della società (svolgente attività di sponsorizzazione e acquisto di spazi pubblicitari).
2. Orbene, incontestata la natura di società di persone della ASD, va preliminarmente rilevato d'ufficio che la Suprema Corte ha più volte chiarito che “in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P. R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (cfr. Cass. SU n. 14815/2008; Cass. n. 3830/2010; n. 25616/2010; n. 6897/2011; n. 23096/2012; n. 1047/2013; n. 25300/2014; n. 7789/2016).
Da ultimo la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che: “Nei giudizi relativi all'accertamento tributario nei confronti di società di persone, l'unitarietà del rapporto tra queste ultime e i relativi soci impone il litisconsorzio necessario e la trattazione congiunta dei procedimenti nel simultaneus processus, sicché, in caso di impugnazioni distinte, il giudice deve disporne la riunione, escludendo la sospensione della causa personale rispetto a quella sociale.” (Cass. n. 19741/2025); “L'unitarietà dell'accertamento fiscale condotto nei confronti delle società di persone e dei relativi soci comporta la necessità del litisconsorzio tra la prima ed i secondi ma non implica che l'accertamento sociale sia pregiudiziale rispetto a quello personale, con conseguente necessità di riunione dei giudizi separatamente instaurati dai soci a seguito dell'impugnazione, rispettivamente, dell'accertamento rivolto alla società e di quelli individualmente indirizzati nei loro confronti.” (Cass. n. 19741/2025).
3. In conclusione, preso atto di tali principi (che non possono non essere condivisi da questo Collegio), mentre le adottate precedenti ordinanze di sospensione del presente giudizio “personale” in attesa dell'esito del giudizio “societario” appaiono prive di valida giustificazione, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata (in quanto pronunziata non nel contraddittorio con la società e con gli altri due soci, Nominativo_2
e Nominativo_3, come meglio identificati nel PVC in atti – cfr. in particolare l'allegato 4 dello stesso PVC che riporta l'atto costitutivo societario) e, a norma dell'art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992, la rimessione della causa alla Corte di giustizia di primo grado di Roma.
Del resto, non appare allo stato praticabile la riunione di giudizi (che potrebbe impedire la rimessione della causa in primo grado), non risultando pendenti in questo grado giudizi nei confronti degli altri soci, né risultando comunque proseguito il giudizio societario a seguito della cassazione con rinvio della sentenza
CTR Lazio n. 2953/13/22 dep. in data 22/06/2022, ad opera di Cass. n. 13347/2024, dep. 14/05/2024.
4. Le particolari ragioni della decisione, rilevate d'ufficio, e comunque non attinenti al merito della pretesa, appaiono tali da indurre alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ai sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma in data 11/02/2026
Il presidente rel.(Federico Sorrentino)