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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria Presidente rel.
2) Dott. Caterina CO Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1423/2024 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serino Luigi e Lo Giudice Parte_1
Marco.
APPELLANTI
Contro
Controparte_1 ,in persona del CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE -
e nei confronti di
CP 3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 ha convenuto in giudizio il Con ricorso depositato in data 8/6/2022 e l' CP_3 e, premesso di avere lavorato a servizio del P_ Controparte_1 convenuto in forza di reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa dall'1/7/2001 al 31/8/2018, ciò premesso lamentava la illegittimità dei predetti contratti, deducendo di avere di fatto svolto attività lavorativa di natura subordinata, quale assistente amministrativo alle dipendenze del CP_1 convenuto. Considerato che nelle more il P_ aveva disposto l'immissione in ruolo della ricorrente a decorrere dall'1/9/2018, lo stessa ha chiesto, pertanto, al Tribunale di
Palermo G.L. di :
Ritenere e dichiarare l'illegittimità del ricorso, da parte del P_ convenuto, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (succedutisi dal 1.7.2001 al 31.8.2018) stipulati con il ricorrente per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Amministrazione stessa;
- ritenere e dichiarare che, per le concrete modalità di svolgimento del rapporto, il ricorrente è stato utilizzato dal P_ convenuto come lavoratore subordinato;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei rapporti di lavoro di fatto subordinato intercorsi tra il ricorrente e il P_ ;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepite dai dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi fino al soddisfo;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento quale assistente tecnico amministrativo, profilo B1, CCNL comparto scuola, con inserimento nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL
Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione, ai sensi dell'art. 2126 c.c., delle differenze retributive tra quanto percepito in costanza di rapporto e quanto dovuto in virtù dello spettante inquadramento, a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità, indennità sostitutiva ferie non godute e, per il periodo andante dal 1.7.2001 al 31.8.2018, di TFR, con applicazionedella ricostruzione di carriera e dei conseguenti incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio via via maturata, il tutto dal 1.7.2001 alla data della pronuncia, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, nonché al versamento dei connessi contributi previdenziali;
conseguentemente condannare il in persona del Ministro p.t.:Controparte_1
- a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepite dai dagli assistenti amministrativi del personale ATA
(profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi fino al soddisfo;
- a inquadrare il ricorrente quale assistente tecnico amministrativo, profilo B1, CCNL comparto scuola, con inserimento nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio
- a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., le differenze retributive tra quanto percepito in costanza di rapporto e quanto dovuto in virtù dello spettante inquadramento, a titolo didifferenze retributive, 13^ mensilità, indennità sostitutiva ferie non godute e, per il periodo andante dal 1.7.2001 al 31.8.2018, di TFR, con applicazione della ricostruzione di carriera e dei conseguenti incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio via via maturata, il tutto dal 1.7.2001 alla data della pronuncia, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, nonché al versamento dei connessi contributi previdenziali;
convenuto al pagamento in favore dell' [...] condannare il P_
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento della Parte_2
natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza”.
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 7/6/2024 il G.L. così statuiva:
In accoglimento del ricorso, condanna il CP_1 convenuto a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo
B1 CCNL di comparto - con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, per tutto il periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino al pagamento, nonché alla regolarizzazione delle posizioni contributiva del ricorrente mediante pagamento nei confronti dell' CP_3 delle relative differenze contributive, nei limiti della prescrizione in relazione al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso all' CP_3 del 16/3/2023. Condanna il P_ convenuto alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente con la valutazione, quali servizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dall'1/7/2001 e sino al 31/8/2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento. CP Condanna il P_ convenuto e l' in solido, al pagamento in favore del ricorrente del TFR maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre interessi come per legge. Condanna, inoltre, il P_ convenuto al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge.
(...). La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale dal lavoratore e incidentalmente dal P_ e dall' CP_3
Il primo deduce che avrebbe errato il Tribunale ad accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, non decorrendo il relativo termine nella "/ vigenza della legislazione speciale (art. 3 comma 10 bis Legge n. 335/1995) per la quale
Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' CP_3 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore». Il CP_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria di danno comunitario. Quanto all' CP_3 la doglianza si appunta sulla condanna al pagamento del TFR per avere il
G.L. erroneamente condannato l' T_ , in via solidale con il P_ , a corrispondere il
TFR per tutto il periodo di fatto svolto dall'1/7/2001 al 31/8/2018 essendo tale diritto comunque subordinato alla cessazione dal servizio nella specie non intervenuta.
In subordine ne eccepisce la prescrizione.
Il motivo principale è fondato. di prescrizioneNon risulta operante nella fattispecie il limite dettato dal regime quinquennale vigente in generale in materia contributiva (art. 3 commi 9 e 10 Legge n.
335/1995) stante l'applicabilità, rispetto alla natura dei rapporti di lavoro accertati, del comma 10 bis aggiunto alla disposizione dalla legislazione previdenziale di favore dettata per i dipendenti pubblici ed i sensi della quale Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi "/
per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' CP_3 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre
2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore (cfr. modifiche da ultimo apportate dall'art. 1 comma 2° lett. a) D.L. n. 202/2024).
Per le ragioni che precedono dovrà pertanto dichiararsi sussistente l'obbligazione contributiva e pronunciata la relativa condanna nei confronti del CP_1 appellato, al versamento della contribuzione previdenziale maturata sulle differenze retributive accertate dall'1/7/2001 al 31/8/2018.
Si procede adesso alla disamina motivo incidentale articolato dal CP_1 in relazione al contestato riconoscimento del danno comunitario.
Esso appare fondato.
Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati»> a detto personale.
Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061,
29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020).
Ed è stato quindi precisato che "la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)" (Cass. 14815/21).
Calando tali condivisi principi al caso di specie, va puntualizzato che è pacifico che il lavoratore è stato immesso in ruolo con decorrenza 1.09.2018 alle dipendenze del
Controparte_1 per avere partecipato alla procedura selettiva pubblica di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuata e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA, disposta con la legge
27 dicembre 2017 n. 205 ed indetta con Decreto Direttoriale n. 209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola.
In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 prevede, che "al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 febbraio 2018, una Controparte_4 procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che "i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019″ (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"). 'Orbene, 1 Pt_1 al fine di escludere che la propria immissione in ruolo possa costituire “misura satisfattiva” tale da escludere il proprio diritto al risarcimento, ha evidenziato:
- di non essere stato stabilizzato con un piano straordinario di assunzioni, come avvenuto per i docenti con la l. 107/15, bensì in virtù della legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n.
205/2017) che ha disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una "procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici"; tale comma 619 ha disposto poi che "Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a
16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili";
- che con successivo Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018 il CP_5 ha indetto, dunque, la procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che l'art. 1 del bando ha precisato: “In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.
Ribadisce, quindi, di essere stato assunto, dopo quasi 17 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario, sulla scorta di una vera e propria procedura concorsuale, basata su titoli e colloquio, più selettiva di quella prevista dal T.U. Scuola per l'assunzione del personale
ATA (in base alla quale si accede dalle graduatorie permanenti senza concorso); che l'assunzione è, altresì, avvenuta a part-time al 50% e non può legittimare l'esclusione del risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, alla luce di quanto stabilito dalla citata sentenza della Cassazione (n. 10951/18) secondo cui quando viene accertata l'esistenza dell'illegittimità di collaborazioni coordinate e continuative anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice, una volta riconosciuta la natura subordinata a tempo determinato del rapporto, deve disporre il risarcimento del danno nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea.
Nella specie, essendo ormai pacifico non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato - che i contratti a termine sottoscritti dall'appellata sono iniziati nel 2002 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al 31.08.2018), talchè si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n. 5072/2016), ritiene la Corte che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L. n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria, costituendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito alla lavoratrice di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio.
Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che consentono di ritenere integrata quella relazione causale "diretta ed immediata" tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione che consente di attribuire alla definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da precarizzazione.
Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal Direttore Generale del
P_ appellante) - intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO,
AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205,
FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI
CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI
DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI
COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI E TECNICI - (v. all. 1), a pag. 3: "considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che (v. pag 4) “la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche"; esprime, altresì, l'amministrazione
(pag.4) la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-
621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021" le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza (v. pag 5) di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre
2017, n. 20".
In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619- 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018". L'Art. 2 del medesimo decreto (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la
-
partecipazione alla procedura selettiva a “:a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.. Omissis.. richiedendo ai candidati il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura concorsuale ex art. 619,
L. 205/2017 è stata indetta "per la stabilizzazione del personale precario" ossia proprio di quel personale come l' Pt_1 in servizio presso gli istituti scolastici dipendenti dal CP_1 convenuto, con contratto di collaborazione a tempo determinato oggetto di proroga, in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017.
Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione" tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente "nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre", tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza, “a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica" delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire. I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal testo del Decreto Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive.
Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione (pure contenuta nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della precisazione che trattavasi di posti già "accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi alla procedura, con conseguente corrispondenza dei posti disponibili rispetto al numero dei candidati.
Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito all' Pt_1 ed ai tutti i suoi omologhi colleghi, di partecipare ad una procedura selettiva "blanda" e riservata, tale da assicurargli una ragionevole certezza di assunzione ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario.
Il percorso prescelto dunque offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta;
talchè può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale con efficacia totalmente sanate della dedotta abusiva precarizzazione.
Dal che la riforma della sentenza de qua nella parte in cui ha riconosciuto al lavoratore il danno comunitario. Con riferimento al motivo del gravame incidentale articolato dall CP_3 destinatario della condanna in solido con il CP_1 al pagamento del TFR in misura integrale, esso si palesa fondato per quanto di ragione.
Quanto alla sussistenza del diritto, pacifico essendo che il credito diventa esigibile al momento della cessazione dal servizio, non è revocabile in dubbio che la sopravvenuta stabilizzazione del lavoratore attraverso l'assunzione ex nunc nei ruoli dell'amministrazione scolastica abbia integrato una cesura rispetto ai precedenti rapporti a termine, tale da legittimare la maturazione e l'esigibilità del credito in parola.
Relativamente alla eccepita prescrizione, contrariamente all'avviso espresso dal G.L. di postergare la decorrenza del termine di prescrizione al momento della "cessazione del rapporto di lavoro" considerando un “unicum” la reiterazione dei contratti a termine succedutisi a partire dal 2001, deve accogliersi la diversa lettura mutuata dalla giurisprudenza della S.C. in ragione della quale, con riferimento al rapporto di lavoro pre- ruolo, l'esigibilità del TFR deve essere ancorata alla cessazione dei singoli rapporti succedutisi nel tempo.
Premesso che, com'è pacifico in atti, il credito di cui si discute ha natura retributiva dovendosi pertanto ad esso applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio citato dall' T_ appellante, affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v., in particolare Cass. n. 10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017;
Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4
e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento".
Tale principio di diritto, affermato dalla Sezioni Unite con riferimento all'impiego privato, scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, "presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la
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decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale".
Le ragioni che precedono vanno adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n.
165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, "anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”.
In definitiva, ha affermato la Corte di legittimità, "ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato" (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.).
Ed ha infine chiosato in un suo recente arresto (Cass. 35676 del 19/11/2021) che il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. Non ignora la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. che tuttavia, con sentenza n. 36197 del 28/12/2023, hanno ribadito e confermato l'orientamento sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni si condividono ampiamente.
Le premesse che precedono suggeriscono le coordinate ermeneutiche per la soluzione della questione che ci occupa rispetto alla decorrenza del TFR.
A tal proposito è opportuno richiamare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. n. 4360/2023).
L'orientamento è consolidato e non v'è motivo di disattenderlo.
Tuttavia, proprio la circostanza che dalla reiterazione dei contratti non consegue la conversione in un unico rapporto, determina che gli stessi restino distinti l'uno dall'altro e che conseguentemente al termine di ognuno di essi era esigibile il corrispondente TFR;
ne deriva che dalla medesima data (di cessazione di ogni rapporto) è decorso anche il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Individuata allora nella data di notifica del ricorso (16/3/2023) il primo atto interruttivo della prescrizione, in parziale riforma della sentenza di primo grado la spettanza del TFR deve essere limitata a quello maturato sui singoli rapporti a termine intercorsi entro il quinquennio anteriore alla predetta data.
Tenuto conto dell'esito alterno della controversia sussistono giustificati motivi per compensare tra l' Pt_1 ed il CP_1 in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio, mentre la restante parte, liquidata e distratta come in dispositivo, va posta a carico del P_ soccombente.
Riguardo all'CP_3 stante la peculiarità della posizione rivestita nel processo, sussistono valide ragioni per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2641/2024 emessa dal Tribunale di Palermo il 7 giugno 2024, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
Condanna il P_ appellato e l'CP_3 in solido tra loro, a corrispondere ad Parte_1
[...] il trattamento di fine rapporto in relazione ai rapporti di lavoro intrattenuti entro il quinquennio anteriore alla data di messa in mora del 16 marzo 2023, oltre interessi come per legge. Condanna il Controparte_1 al versamento in favore dell CP_3 della contribuzione maturata dall'1/7/2001 al 31/8/2018.
Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio tra Parte_1
e il Controparte_1 e condanna quest'ultimo al pagamento in favore della CO della restante parte, che liquida rispettivamente, in complessivi € 1.496,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.736,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_3
Palermo 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria Presidente rel.
2) Dott. Caterina CO Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo
- Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1423/2024 promossa in grado di appello da rappresentato e difeso dagli Avv.ti Serino Luigi e Lo Giudice Parte_1
Marco.
APPELLANTI
Contro
Controparte_1 ,in persona del CP_2 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE -
e nei confronti di
CP 3 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria.
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE-
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Parte_1 ha convenuto in giudizio il Con ricorso depositato in data 8/6/2022 e l' CP_3 e, premesso di avere lavorato a servizio del P_ Controparte_1 convenuto in forza di reiterati contratti di collaborazione coordinata e continuativa dall'1/7/2001 al 31/8/2018, ciò premesso lamentava la illegittimità dei predetti contratti, deducendo di avere di fatto svolto attività lavorativa di natura subordinata, quale assistente amministrativo alle dipendenze del CP_1 convenuto. Considerato che nelle more il P_ aveva disposto l'immissione in ruolo della ricorrente a decorrere dall'1/9/2018, lo stessa ha chiesto, pertanto, al Tribunale di
Palermo G.L. di :
Ritenere e dichiarare l'illegittimità del ricorso, da parte del P_ convenuto, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (succedutisi dal 1.7.2001 al 31.8.2018) stipulati con il ricorrente per lo svolgimento di funzioni ordinarie dell'Amministrazione stessa;
- ritenere e dichiarare che, per le concrete modalità di svolgimento del rapporto, il ricorrente è stato utilizzato dal P_ convenuto come lavoratore subordinato;
- ritenere e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei rapporti di lavoro di fatto subordinato intercorsi tra il ricorrente e il P_ ;
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepite dai dagli assistenti amministrativi del personale ATA (profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., oltre interessi fino al soddisfo;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento quale assistente tecnico amministrativo, profilo B1, CCNL comparto scuola, con inserimento nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL
Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione, ai sensi dell'art. 2126 c.c., delle differenze retributive tra quanto percepito in costanza di rapporto e quanto dovuto in virtù dello spettante inquadramento, a titolo di differenze retributive, 13^ mensilità, indennità sostitutiva ferie non godute e, per il periodo andante dal 1.7.2001 al 31.8.2018, di TFR, con applicazionedella ricostruzione di carriera e dei conseguenti incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio via via maturata, il tutto dal 1.7.2001 alla data della pronuncia, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, nonché al versamento dei connessi contributi previdenziali;
conseguentemente condannare il in persona del Ministro p.t.:Controparte_1
- a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto percepite dai dagli assistenti amministrativi del personale ATA
(profilo B/1), ovvero in quella diversa misura maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi fino al soddisfo;
- a inquadrare il ricorrente quale assistente tecnico amministrativo, profilo B1, CCNL comparto scuola, con inserimento nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento dell'anzianità di servizio
- a corrispondere al ricorrente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., le differenze retributive tra quanto percepito in costanza di rapporto e quanto dovuto in virtù dello spettante inquadramento, a titolo didifferenze retributive, 13^ mensilità, indennità sostitutiva ferie non godute e, per il periodo andante dal 1.7.2001 al 31.8.2018, di TFR, con applicazione della ricostruzione di carriera e dei conseguenti incrementi stipendiali connessi all'anzianità di servizio via via maturata, il tutto dal 1.7.2001 alla data della pronuncia, oltre interessi dalla data di maturazione del diritto al soddisfo, nonché al versamento dei connessi contributi previdenziali;
convenuto al pagamento in favore dell' [...] condannare il P_
delle differenze contributive commisurate al riconoscimento della Parte_2
natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi alla maggiore retribuzione dovuta e non corrisposta, disponendone l'efficacia del giudicato nei riguardi dell'ente di previdenza”.
Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 7/6/2024 il G.L. così statuiva:
In accoglimento del ricorso, condanna il CP_1 convenuto a corrispondere al ricorrente le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo
B1 CCNL di comparto - con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, per tutto il periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze sino al pagamento, nonché alla regolarizzazione delle posizioni contributiva del ricorrente mediante pagamento nei confronti dell' CP_3 delle relative differenze contributive, nei limiti della prescrizione in relazione al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso all' CP_3 del 16/3/2023. Condanna il P_ convenuto alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente con la valutazione, quali servizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dall'1/7/2001 e sino al 31/8/2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento. CP Condanna il P_ convenuto e l' in solido, al pagamento in favore del ricorrente del TFR maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre interessi come per legge. Condanna, inoltre, il P_ convenuto al risarcimento in favore della ricorrente del danno commisurato a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge.
(...). La sentenza di primo grado è stata impugnata in via principale dal lavoratore e incidentalmente dal P_ e dall' CP_3
Il primo deduce che avrebbe errato il Tribunale ad accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, non decorrendo il relativo termine nella "/ vigenza della legislazione speciale (art. 3 comma 10 bis Legge n. 335/1995) per la quale
Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' CP_3 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore». Il CP_1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria di danno comunitario. Quanto all' CP_3 la doglianza si appunta sulla condanna al pagamento del TFR per avere il
G.L. erroneamente condannato l' T_ , in via solidale con il P_ , a corrispondere il
TFR per tutto il periodo di fatto svolto dall'1/7/2001 al 31/8/2018 essendo tale diritto comunque subordinato alla cessazione dal servizio nella specie non intervenuta.
In subordine ne eccepisce la prescrizione.
Il motivo principale è fondato. di prescrizioneNon risulta operante nella fattispecie il limite dettato dal regime quinquennale vigente in generale in materia contributiva (art. 3 commi 9 e 10 Legge n.
335/1995) stante l'applicabilità, rispetto alla natura dei rapporti di lavoro accertati, del comma 10 bis aggiunto alla disposizione dalla legislazione previdenziale di favore dettata per i dipendenti pubblici ed i sensi della quale Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi "/
per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' CP_3 cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, non si applicano fino al 31 dicembre
2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore (cfr. modifiche da ultimo apportate dall'art. 1 comma 2° lett. a) D.L. n. 202/2024).
Per le ragioni che precedono dovrà pertanto dichiararsi sussistente l'obbligazione contributiva e pronunciata la relativa condanna nei confronti del CP_1 appellato, al versamento della contribuzione previdenziale maturata sulle differenze retributive accertate dall'1/7/2001 al 31/8/2018.
Si procede adesso alla disamina motivo incidentale articolato dal CP_1 in relazione al contestato riconoscimento del danno comunitario.
Esso appare fondato.
Come è noto, al principio dell'effetto «sanante» della stabilizzazione, enunciato dalla Corte di Cassazione in riferimento ai precari della scuola (sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla nr. 22557) in relazione alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è stata riconosciuta, dalla giurisprudenza successiva e alle condizioni di cui infra, generale valenza riparatoria in ipotesi di reiterazione abusiva di contratti a termine da parte del datore di lavoro pubblico in settori diversi da quello scolastico (Cass. n. 16336/17), sebbene non vi sia automatismo tra la avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine.
Infatti, la Corte di Cassazione (sent.17 luglio 2020, n.15353) ha chiarito che nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso «percorsi riservati»> a detto personale.
Non basta, dunque, che l'immissione in ruolo dei dipendenti sia stata «agevolata» dalle precedenti assunzioni a termine, ma occorre una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione (Cass. nn.rr. 6935, 7060, 7061,
29779/2018), sia sotto il profilo soggettivo, nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro (Cass. nr. 7982/2018), sia sotto il profilo oggettivo, nel senso della esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione (Cass. nr. 15353/2020).
Ed è stato quindi precisato che "la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere «diretta ed immediata»; soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex articolo 1223 cc tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole.
Detto rapporto diretto ed immediato sussiste nei casi di effettiva assunzione in ruolo: per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento- o, comunque, all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)" (Cass. 14815/21).
Calando tali condivisi principi al caso di specie, va puntualizzato che è pacifico che il lavoratore è stato immesso in ruolo con decorrenza 1.09.2018 alle dipendenze del
Controparte_1 per avere partecipato alla procedura selettiva pubblica di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione continuata e coordinata per l'espletamento di compiti propri del personale ATA, disposta con la legge
27 dicembre 2017 n. 205 ed indetta con Decreto Direttoriale n. 209/2018 ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel personale Ausiliario Tecnico e Amministrativo della Scuola.
In particolare, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio del 2018), all'art. 1, commi 619-621 prevede, che "al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico, il indice entro il 28 febbraio 2018, una Controparte_4 procedura selettiva per titoli e colloqui, per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico
2018/2019, del personale, che alla data di entrata in vigore della legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici” stabilendo, altresì, che "i vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a 16,204 milioni di euro a decorrere dal 2019″ (la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è stata poi disposta con l'art. 1, comma 738 l.n. 145/2018 a tenore del quale: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"). 'Orbene, 1 Pt_1 al fine di escludere che la propria immissione in ruolo possa costituire “misura satisfattiva” tale da escludere il proprio diritto al risarcimento, ha evidenziato:
- di non essere stato stabilizzato con un piano straordinario di assunzioni, come avvenuto per i docenti con la l. 107/15, bensì in virtù della legge di bilancio per l'anno 2018 (l. n.
205/2017) che ha disposto, con l'art. 1 c. 619, l'avvio di una "procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici"; tale comma 619 ha disposto poi che "Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito dell'organico del personale assistente amministrativo e tecnico di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e a
16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore se non in presenza di risorse certe e stabili";
- che con successivo Decreto Direttoriale del 28 febbraio 2018 il CP_5 ha indetto, dunque, la procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che l'art. 1 del bando ha precisato: “In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018.
Ribadisce, quindi, di essere stato assunto, dopo quasi 17 anni di precariato, con un rapporto a tempo indeterminato a part-time al 50%, andando a percepire, paradossalmente, uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiva con rapporto di lavoro precario, sulla scorta di una vera e propria procedura concorsuale, basata su titoli e colloquio, più selettiva di quella prevista dal T.U. Scuola per l'assunzione del personale
ATA (in base alla quale si accede dalle graduatorie permanenti senza concorso); che l'assunzione è, altresì, avvenuta a part-time al 50% e non può legittimare l'esclusione del risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, alla luce di quanto stabilito dalla citata sentenza della Cassazione (n. 10951/18) secondo cui quando viene accertata l'esistenza dell'illegittimità di collaborazioni coordinate e continuative anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice, una volta riconosciuta la natura subordinata a tempo determinato del rapporto, deve disporre il risarcimento del danno nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea.
Nella specie, essendo ormai pacifico non costituendo motivo di impugnazione della relativa statuizione del Tribunale, coperta, dunque, da giudicato - che i contratti a termine sottoscritti dall'appellata sono iniziati nel 2002 e sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi (sino al 31.08.2018), talchè si è incontrovertibilmente verificato "l'abuso" inteso quale fonte di danno presunto secondo i noti principi delineati dalla Corte di Cassazione (sent. n. 5072/2016), ritiene la Corte che la stabilizzazione intervenuta all'esito della procedura di speciale reclutamento di cui alla L. n. 205/2017 abbia prodotto effetti pienamente satisfattivi anche della domanda risarcitoria, costituendo essa stessa misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a cancellare le conseguenze della asserita violazione del diritto dell'UE, in quanto ha consentito alla lavoratrice di conseguire il bene della vita per il quale aveva agito in giudizio.
Sussistono, infatti, nella fattispecie plurimi elementi che consentono di ritenere integrata quella relazione causale "diretta ed immediata" tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione che consente di attribuire alla definitiva assunzione valenza totalmente riparatoria del danno da precarizzazione.
Si legge nel citato decreto direttoriale n. 209/2018 (sottoscritto dal Direttore Generale del
P_ appellante) - intitolato PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO,
AI SENSI DELL'ART.ART. 1 COMMI 619-621 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205,
FINALIZZATA ALL'IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE TITOLARE DI
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA STIPULATI
CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AI SENSI DEI DECRETI ATTUATIVI
DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, PER LO SVOLGIMENTO DI
COMPITI E DI FUNZIONI ASSIMILABILI A QUELLI PROPRI DEGLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI E TECNICI - (v. all. 1), a pag. 3: "considerato che la procedura selettiva per titoli e colloquio, di cui al comma 619 della legge 27 dicembre 2017 sopra richiamata può essere ritenuta derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni che si protraggono da tempo e che hanno creato diffuse aspettative negli aventi diritto”; ed ancora che (v. pag 4) “la preferenza accordata ai titolari, al 1 gennaio 2018, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici di partecipare ad una procedura selettiva riservata è da intendere come l'esigenza di immettere in ruolo personale munito di comprovata ed aggiornata professionalità garantendo così il consolidamento delle pregresse esperienze lavorative all'interno delle istituzioni scolastiche"; esprime, altresì, l'amministrazione
(pag.4) la necessità di garantire la partecipazione alla procedura di selezione riservata di tutti gli aventi diritto in ragione della finalità delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 619-
621 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2021" le quali, come sopra esposto, intervengono a sanare situazioni creatisi in conseguenza di utilizzo di forme di lavoro flessibili e della previsione di una procedura di assunzione riservata che, quindi, consente di prescindere da talune disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 con particolare riferimento all'allegata Tabella B Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA così come aggiornata dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del C.C.N.L 29 novembre 2007 sottoscritta il 25 luglio 2008; nonché l'esigenza (v. pag 5) di porre in essere “tutti gli adempimenti necessari per l'immissione in ruolo dei soggetti che sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, svolgono nelle scuole funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, nel rispetto del disposto dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre
2017, n. 20".
In coerenza con tali premesse l'art.1 del decreto (Indizione della procedura selettiva) precisa: “1. È indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio di cui all'articolo 1, commi 619- 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per l'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, di soggetti che al 1 gennaio 2018 sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 619 della citata Legge e nel limite di spesa di cui al medesimo comma, i vincitori saranno assunti, a decorrere dal 1 settembre 2018, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale nei limiti delle risorse previste all'art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del numero dei posti di organico di diritto accantonati.
3. I vincitori saranno assegnati all'ambito provinciale in cui ha sede l'istituzione scolastica nella quale l'avente diritto ha prestato la propria attività lavorativa con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sino al 31 agosto 2018". L'Art. 2 del medesimo decreto (Requisiti di generali di partecipazione) riserva la
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partecipazione alla procedura selettiva a “:a) coloro i quali risultano al 01 gennaio 2018 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;
b) coloro che siano, altresì, in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado.. Omissis.. richiedendo ai candidati il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Da tali previsioni emerge con cristallina chiarezza che la procedura concorsuale ex art. 619,
L. 205/2017 è stata indetta "per la stabilizzazione del personale precario" ossia proprio di quel personale come l' Pt_1 in servizio presso gli istituti scolastici dipendenti dal CP_1 convenuto, con contratto di collaborazione a tempo determinato oggetto di proroga, in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dall'art.1 commi 619-621 della citata L.n.205/2017.
Non si è trattato, dunque, di una procedura aperta all'esterno, ma di una “selezione speciale per il reclutamento e la stabilizzazione" tramite concorso riservato ai soli lavoratori già assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuata che fossero ancora in servizio al 31.08.2018; rispetto a tale selezione, dunque, la precarizzazione del rapporto riveste efficacia causale determinante, integrando di fatto una condicio sine qua non dell'instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
La selezione, inoltre, si è svolta mediante valutazione dei titoli ed in un colloquio consistente "nella discussione di aspetti di ordine generale sulle attività e mansioni espressamente previste per il profilo per cui si concorre", tale, pertanto, da non rappresentare un effettivo criterio selettivo;
esso appare, piuttosto, previsto allo scopo di garantire il rispetto dell'art. 97 Cost., vista la mancanza, “a monte” di tali rapporti, di una qualsivoglia procedura concorsuale;
si è trattato, all'evidenza, di una mera “blanda verifica" delle conoscenze acquisite dai candidati nello svolgimento dei servizi già svolti da diversi anni che essi, proprio per tale ragione, non avrebbero potuto fallire. I punteggi da attribuire ai titoli ed all'esito del colloquio erano, inoltre, finalizzati alla stesura di una graduatoria che, tuttavia, come appare chiaro dal testo del Decreto Direttoriale sopra citato (art. 8), non era finalizzata ad escludere taluni dei candidati quanto piuttosto a fissare un criterio di scelta per le eventuali preferenze negli incarichi o per l'attribuzione di ore di servizio aggiuntive.
Non pare, di contro, idonea ad attribuire diversa efficacia alla selezione in argomento la precisazione (pure contenuta nel citato decreto direttoriale) che le immissioni in ruolo sarebbero avvenute nel limite dei posti dell'organico di diritto, e ciò a fronte della precisazione che trattavasi di posti già "accantonati” per la procedura stessa, posti già peraltro ricoperti dai collaboratori ammessi alla procedura, con conseguente corrispondenza dei posti disponibili rispetto al numero dei candidati.
Non si è trattato quindi di un concorso “riservato” nel quale i precedenti rapporti a termine abbiano rilevato come mero fatto facilitante, ma di un percorso espressamente ed esclusivamente dedicato alla stabilizzazione di siffatti lavoratori precari;
soltanto l'illecito del datore di lavoro, infatti, ha consentito all' Pt_1 ed ai tutti i suoi omologhi colleghi, di partecipare ad una procedura selettiva "blanda" e riservata, tale da assicurargli una ragionevole certezza di assunzione ed ottenere un vantaggio professionale ed economico (pubblico impiego), certamente di gran lunga superiore alle dodici mensilità cui avrebbe avuto diritto a titolo di risarcimento del cd. danno comunitario.
Il percorso prescelto dunque offriva già ex ante la ragionevole certezza della stabilizzazione perché la procedura di reclutamento è stata espressamente rivolta al superamento del precariato e proprio per tale ragione sono stati messi a disposizioni tanti posti quanti erano i lavoratori da stabilizzare, curando che ognuno di loro mantenesse la qualifica/categoria già ricoperta;
talchè può fondatamente affermarsi che il reclutamento speciale si è posto in diretta correlazione ai precedenti rapporti con un nesso consequenziale con efficacia totalmente sanate della dedotta abusiva precarizzazione.
Dal che la riforma della sentenza de qua nella parte in cui ha riconosciuto al lavoratore il danno comunitario. Con riferimento al motivo del gravame incidentale articolato dall CP_3 destinatario della condanna in solido con il CP_1 al pagamento del TFR in misura integrale, esso si palesa fondato per quanto di ragione.
Quanto alla sussistenza del diritto, pacifico essendo che il credito diventa esigibile al momento della cessazione dal servizio, non è revocabile in dubbio che la sopravvenuta stabilizzazione del lavoratore attraverso l'assunzione ex nunc nei ruoli dell'amministrazione scolastica abbia integrato una cesura rispetto ai precedenti rapporti a termine, tale da legittimare la maturazione e l'esigibilità del credito in parola.
Relativamente alla eccepita prescrizione, contrariamente all'avviso espresso dal G.L. di postergare la decorrenza del termine di prescrizione al momento della "cessazione del rapporto di lavoro" considerando un “unicum” la reiterazione dei contratti a termine succedutisi a partire dal 2001, deve accogliersi la diversa lettura mutuata dalla giurisprudenza della S.C. in ragione della quale, con riferimento al rapporto di lavoro pre- ruolo, l'esigibilità del TFR deve essere ancorata alla cessazione dei singoli rapporti succedutisi nel tempo.
Premesso che, com'è pacifico in atti, il credito di cui si discute ha natura retributiva dovendosi pertanto ad esso applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio citato dall' T_ appellante, affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v., in particolare Cass. n. 10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017;
Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4
e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento".
Tale principio di diritto, affermato dalla Sezioni Unite con riferimento all'impiego privato, scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, "presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la
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decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale".
Le ragioni che precedono vanno adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n.
165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, "anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”.
In definitiva, ha affermato la Corte di legittimità, "ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato" (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.).
Ed ha infine chiosato in un suo recente arresto (Cass. 35676 del 19/11/2021) che il principio del decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va ulteriormente esteso all'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con la pubblica amministrazione con la veste formale di lavoro autonomo, di cui sia in seguito accertata la reale natura subordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generale evidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. Non ignora la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. che tuttavia, con sentenza n. 36197 del 28/12/2023, hanno ribadito e confermato l'orientamento sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni si condividono ampiamente.
Le premesse che precedono suggeriscono le coordinate ermeneutiche per la soluzione della questione che ci occupa rispetto alla decorrenza del TFR.
A tal proposito è opportuno richiamare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass. n. 4360/2023).
L'orientamento è consolidato e non v'è motivo di disattenderlo.
Tuttavia, proprio la circostanza che dalla reiterazione dei contratti non consegue la conversione in un unico rapporto, determina che gli stessi restino distinti l'uno dall'altro e che conseguentemente al termine di ognuno di essi era esigibile il corrispondente TFR;
ne deriva che dalla medesima data (di cessazione di ogni rapporto) è decorso anche il relativo termine di prescrizione quinquennale.
Individuata allora nella data di notifica del ricorso (16/3/2023) il primo atto interruttivo della prescrizione, in parziale riforma della sentenza di primo grado la spettanza del TFR deve essere limitata a quello maturato sui singoli rapporti a termine intercorsi entro il quinquennio anteriore alla predetta data.
Tenuto conto dell'esito alterno della controversia sussistono giustificati motivi per compensare tra l' Pt_1 ed il CP_1 in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio, mentre la restante parte, liquidata e distratta come in dispositivo, va posta a carico del P_ soccombente.
Riguardo all'CP_3 stante la peculiarità della posizione rivestita nel processo, sussistono valide ragioni per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 2641/2024 emessa dal Tribunale di Palermo il 7 giugno 2024, rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata da Parte_1
Condanna il P_ appellato e l'CP_3 in solido tra loro, a corrispondere ad Parte_1
[...] il trattamento di fine rapporto in relazione ai rapporti di lavoro intrattenuti entro il quinquennio anteriore alla data di messa in mora del 16 marzo 2023, oltre interessi come per legge. Condanna il Controparte_1 al versamento in favore dell CP_3 della contribuzione maturata dall'1/7/2001 al 31/8/2018.
Compensa in misura di metà le spese del doppio grado del giudizio tra Parte_1
e il Controparte_1 e condanna quest'ultimo al pagamento in favore della CO della restante parte, che liquida rispettivamente, in complessivi € 1.496,00 per il giudizio di primo grado ed € 1.736,00 per il giudizio di appello, oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto dovute.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_3
Palermo 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria