Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 agosto 1927 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 agosto 1927 |
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- 1. Novità - Pagina 9 - Foro ItalianoAccesso limitatoPiccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025
Giurisprudenza • 19
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- R.D.L. 1158/1923·
- art. 70 cod.proc.amm.·
- art. 49 cod.proc.amm.·
- art. 2 Cost.·
- l. 1228/1954·
- art. 201 Codice dei Contratti Pubblici·
- art. 81 c.p.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 40 cod.proc.amm.·
- art. 9 della Convenzione ENAC-SEA·
- art. 1 e 3 l. 241/1990·
- toponomastica·
- art. 7 cod.proc.amm.·
- art. 2 della Costituzione·
- art. 97 Cost.
Versioni del testo
- Art. 1.
Nessuna denominazione puo' essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Societa' storica del luogo o della regione.
- Art. 2.
Nessuna strada o piazza pubblica puo' essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
- Art. 3.
Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente puo' essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne' a quelli dedicati nelle chiese a dignitari. ecclesiastici od a benefattori.