Decreto cautelare 8 maggio 2021
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 02/04/2025, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06641/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04867/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4867 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno recante diniego di concessione della cittadinanza italiana del -OMISSIS-, notificato in data 1° marzo 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino marocchino, impugna il diniego di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della L. n. 91 del 1992, emesso il -OMISSIS- e motivato sull’esistenza di pregiudizi penali a suo carico, in particolare di un decreto penale di condanna emesso dal GIP di -OMISSIS- del -OMISSIS- per guida in stato di ebbrezza, ed una condanna irrogata della Corte d’Appello di Bologna sempre risalente al -OMISSIS- per reati in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorrente espone di aver presentato domanda di concessione della cittadinanza il -OMISSIS-; con il preavviso di rigetto dell’8 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha rilevato che i precedenti penali e le segnalazioni di polizia ivi indicate dimostravano l’insufficiente integrazione del richiedente nella comunità nazionale, desumibile, in primis, dal mancato rispetto delle regole di civile convivenza. Il richiedente veniva comunque invitato a presentare osservazioni ed eventuale documentazione.
3. Con note presentate a mezzo del proprio legale il ricorrente ha segnalato, da un lato, l’erroneo riferimento nel provvedimento impugnato alla condanna della Corte d’Appello di Bologna, che invece aveva assolto l’imputato dal reato ascritto, dall’altro lato, gli unici fatti oggetto di rilievo penale (accertati nel decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza) risalivano al 2012, mentre per il resto il richiedente aveva tenuto una condotta irreprensibile e risultava ben integrato nel tessuto sociale.
4. Il provvedimento di diniego della cittadinanza è poi seguito il -OMISSIS-, motivato sull’inaffidabilità del ricorrente in ragione delle precedenti condotte suscettibili di rilevo penale; inoltre le osservazioni prodotte dal ricorrente non avrebbero introdotto elementi nuovi, in considerazione del fatto che la condanna per reati in materia di circolazione stradale, connotati da particolare pericolosità ed allarme sociale, dimostravano un’insensibilità alle regole della civile convivenza. In ogni caso i criteri utilizzati dal Giudice penale ai fini dell’accertamento della responsabilità si attesterebbero su valutazioni completamente diverse rispetto a quelle svolte dall’Autorità Amministrativa, chiamata in subiecta materia a compiere un giudizio prognostico altamente discrezionale sulla meritevolezza dell’individuo ad ottenere la cittadinanza italiana.
5. Con ricorso notificato il 19 aprile 2021 e depositato il successivo 7 maggio 2021 è stato impugnato il decreto di rigetto con tre motivi di censura:
- difetto e/o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento: la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stereotipata e non terrebbe conto della risalenza nel tempo del solo precedente penale, oltre che del fatto che il ricorrente lavora regolarmente e conduce una vita esente da mende e ben integrata nella società;
- violazione del giusto procedimento e difetto di attività istruttoria sotto ulteriore profilo: dopo la presentazione dell’istanza nel 2016, l’Amministrazione non avrebbe svolto ulteriore istruttoria né avrebbe realmente valutato le osservazioni seguite al preavviso di rigetto;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 29, 32, 38 Cost., nonché degli Artt. 8 e 14 della Cedu: il ricorrente sarebbe stato discriminato solo perché straniero e il diniego di cittadinanza avrebbe leso una delle sue prerogative fondamentali.
6. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di mero stile.
7. Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. La Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della L. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in “ un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 3 febbraio 2025, n. 2528, che richiama Cons. Stato, AG, n. 9/1999 del 10 giugno 1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3 dicembre 2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021).
10. Segnatamente la concessione della cittadinanza allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica Italiana presuppone l'accertamento che il soggetto richiedente sia in possesso delle qualità ritenute necessarie, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. E’ chiaro che il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. St., sez. IV, n. 6473/2021, id. sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012) la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ ben può rilevare che nell’ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, 24 marzo 2025, n. 5930).
11. Con specifico riferimento all’ampiezza del potere valutativo riservato all’Amministrazione è stato chiarito che:
- il Ministero dell’Interno ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque si tratta di fatti rilevatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l'ordinato svolgimento della vita sociale (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 10 agosto 2023, n. 13258, id. 26 aprile 2023, n. 7171, id. 04 aprile 2023, n. 5686);
- inoltre l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono commisurarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che lo stesso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta e delibata, allo stadio del procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. I, 13 giugno 2023, n. 882).
12. Nel caso di specie l’onere motivazionale di cui è gravata l’Amministrazione appare sufficientemente assolto perché, da un lato, anche i fatti suscettibili di rilievo penale (guida in stato di ebbrezza) risultavano ricompresi nei 10 anni prima del diniego e apparivano particolarmente gravi quanto all’atteggiamento del responsabile di evidente non adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, ed anche l’assoluzione in appello per reati in materia di stupefacenti era comunque suscettibile di essere valutata come ostativa alla concessione della cittadinanza in rapporto ai precedenti rilievi.
Peraltro, come condivisibilmente argomentato dal Ministero in sede di relazione istruttoria versata in atti “ le valutazioni dell'amministrazione in sede di concessione della cittadinanza differiscono, quanto a modalità ed obiettivi, da quelle compiute dal giudice penale. Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali in sede penale, in quanto il comportamento del richiedente non è valutato ai fini dell'irrogazione di una sanzione ma nell'ambito di un giudizio sul grado di assimilazione dei valori dell'ordinamento e della comunità e sulla futura integrazione del ricorrente ” (Cons. Stato, sez. I, 05 dicembre 2023, n. 1494). In particolare la gravità del reato di guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta tale da escludere la meritevolezza del ricorrente a conseguire lo status civitatis, e tale valutazione non è stata scalfita dall’erroneità del riferimento alla condanna per stupefacenti perché anche procedimenti conclusisi con assoluzione possono essere opportunamente valorizzati nell’iter logico a sostegno del provvedimento di diniego, che non appare irragionevole e resiste alle censure del ricorrente.
13. Il ricorso deve essere quindi integralmente respinto.
14. La natura degli interessi coinvolti induce comunque il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Lucia Gizzi, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Lucia Gizzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.