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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Olbia, alla via Parte_1 C.F._1 capotesta n. 1/48 presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Dalia Mandras, del Foro di Sassari (C.F.
in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._3
Mazzini n. 6 a Sassari, presso lo studio dell'Avv. Graziella Meloni (C.f. in C.F._4
forza di procura speciale su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 29 aprile 2025
MOTIVIIN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.12 e ss., depositato in data 4 novembre 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere la dichiarazione di Controparte_1
pagina 1 di 6 scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari in data 20.05.2006, atto regolarmente trascritto nel predetto comune, anno 2006 - atto 60 – parte.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (di anni 16, Sassari, 15.07.2008), Persona_1
(di anni 13, Sassari, 09.05.2011) e (di anni 7, Sassari, 03.02.2017) Persona_2 Persona_3
e che in data 09.07.2022 il Tribunale di Sassari aveva dichiarato l'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 725/2022 pubblicata in data 11.07.2022, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, 2) I minori figli sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, avranno residenza presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare, il diritto di visita resta regolamentato come da provvedimento del Presidente.
[...]
corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di € 600,00 mensili da Controparte_2
corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio della e rivalutabile annualmente secondo Pt_1
gli indici Istat, la decorrenza della nuova determinazione viene indicata nel 5 di agosto 2022. Oltre il
50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie alle condizioni e con le modalità di cui al protocollo CNF adottato dal Tribunale”, ha dedotto che dalla separazione erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 898/1970 e successive modifiche senza che vi fosse stato alcun ripristino della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Ha precisato che entrambe le parti avevano intrapreso nuovi percorsi familiari: mentre la ricorrente intratteneva una relazione stabile da cui era nato il figlio (a Sassari l'11.11.2022) che Persona_4
conviveva con la madre e i fratelli , il resistente viveva stabilmente con la sig.ra CP_1 CP_3
e con i 3 figli della stessa.
[...]
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato che in passato ha lavorato come colf ed era attualmente disoccupata sebbene alla ricerca di nuova occupazione, che percepiva il supporto per la Formazione e il
Lavoro (SFL) nella misura di € 350,00 mensili, l'assegno unico e universale per i figli minori, i quali percepivano inoltre anche un'indennità di frequenza erogata dall' per l'invalidità, e che il nucleo CP_4
familiare aveva pertanto un reddito pari ad € 11.167,00 come da documentazione ISEE.
Ha lamentato che il , dipendente di impresa edile come operaio, dopo la separazione aveva CP_1
costantemente violato le statuizioni del Tribunale di Sassari in merito alla corresponsione del mantenimento in favore dei figli, riducendo dapprima il pagamento da € 600,00 ad € 400,00, e quindi, nel mese di settembre dell'anno in corso, corrispondendo alla un totale di € 150,00 Pt_1
onnicomprensivi per tutti e 3 i figli, giustificando tale irrisorio conferimento con la sua limitata disponibilità economica, mai documentata.
pagina 2 di 6 Ha aggiunto che il resistente non aveva altresì mai corrisposto alcunché a titolo di Spese Straordinarie e che gli sforzi economici suoi e della famiglia di origine non erano da soli sufficienti a garantire ai minori il pieno soddisfacimento dei propri bisogni.
Ha infine riferito che nonostante non avesse la patente risultava proprietaria della vettura Opel Meriva
2ª s, targata EG694TG utilizzata dal , sulla quale gravavano dei fermi amministrativi, e che CP_1 quest'ultimo, in qualità di detentore, non aveva mai provveduto al passaggio di proprietà dopo la separazione.
Ha concluso chiedendo:
“1. dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 20.05.2006;
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, ferme restando le disposizioni relative al diritto di visita del padre, stabilite nell'ordinanza presidenziale in sede di separazione giudiziale ( All.8);
3. confermare l'attribuzione del 100% dell'assegno unico e universale alla madre la Sig.ra Parte_1
[...]
4. disporre la modifica del mantenimento dei figli, da € 200,00 ciascuno ad € 300,00 ciascuno, per un totale di € 900,00 complessivi, obbligando il terzo datore di lavoro a versarlo direttamente sulla carta corrente del gruppo intestata alla Sig.ra IBAN [...]IB0000519073, entro il CP_5 Pt_1
giorno 5 di ogni mese.
5. dichiarare che il Sig. si obblighi ad effettuare il passaggio di proprietà dell'auto Opel CP_1
Meriva 2ª s, targata EG694TG, della quale è unico possessore, con spese a suo carico;
6. restando ferme le ulteriori statuizioni di cui alla sentenza n. 725/2022 del 09.07.2022”.
Si è costituito il il quale non si è opposto alla pronuncia sullo status ed ha rappresentato che CP_1
aveva conservato un ottimo rapporto con la ex coniuge al fine di poter garantire ai figli la massima
Per_ serenità possibile e che , e rispettivamente di anni 16, 13 e 7, avevano un bel Per_2 Per_3
rapporto con entrambi i genitori e stavano volentieri con il loro padre presso la sua nuova abitazione ove trascorrevano tanto tempo.
Ha dedotto che solo in rare occasioni aveva corrisposto alla l'importo di soli € 400,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per i figli e ciò in quanto impossibilitato a causa della perdita del lavoro;
ha precisato che solo nell'anno 2024 aveva trovato occupazione presso una ditta edile di Porto Torres con guadagni irrisori tanto da aver percepito un reddito di € 21.779,39 lordi che, al netto delle detrazioni per imposte pari ad € 5.009,26, si riduceva ad € 16.770,13 annui.
pagina 3 di 6 Ha poi riferito che oltre al mantenimento dei propri figli doveva necessariamente contribuire pro quota anche alle necessità di vita quotidiana del nuovo nucleo familiare che aveva costituito con la CP_3
la quale era peraltro disoccupata, con il pagamento delle spese per forniture elettriche, idriche e le spese per canoni di locazione pari ad € 121,35 mensili.
Quanto all'auto Opel Meriva 2ª, targata EG694TG, di cui risultava formalmente proprietaria la ricorrente, ha ammesso che sulla stessa quale gravavano fermi amministrativi per sanzioni e tasse non pagate per euro 4.000,00 ed ha riferito di essersi recato più volte presso l'Agenzia delle Entrate per fare domanda di accesso al beneficio della rottamazione delle cartelle ma che la , senza alcun valido Pt_1
motivo, non si era mai presentata per favorire il passaggio di proprietà.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) rigettare ogni avvera pretesa, siccome infondata in fatto ed in diritto, 2) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Sassari, in data
20.05.2006, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, Anno 2006 - atto 60 - parte 1,
Serie, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari l'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza;
3) confermare l'affidamento condiviso dei figli
, e con collocamento e residenza prevalente presso la madre, fermo Persona_1 Per_2 Per_3
restando il diritto di visita del padre ai figli come regolamentato nel provvedimento del Presidente;
4) confermare a carico del sig l'obbligo di contribuire a titolo di Controparte_2 mantenimento per i figli la somma complessiva di € 600,00 mensili, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio della e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, secondo il protocollo CNF adottato dal Tribunale;
5) disporre che la sottoscriva Pt_1 tutti gli atti necessari a garantire il passaggio di proprietà, a favore del sig. , dell'auto Opel CP_1
Meriva 2ª s, targata EG694TG; 6) con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri accessori e/o con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio in caso di accordo”.
All'udienza del 29 aprile 2025 la ricorrente ha dichiarato: “Io non lavoro percepisco € 500,00 mensili a titolo di SFL e sto frequentando un corso di formazione;
percepisco l'assegno Unico al 100 % per €
1.500,00 ed è compreso il figlio che ho avuto dalla nuova relazione, poi percepisco € 330,00 mensili da Per_ ottobre a giugno a titolo di indennità di frequenza per che ha 16 anni, € 330,00 mensili da ottobre a giugno a titolo di indennità di frequenza per che ha 13 anni, € 530,00 a titolo di Per_2
indennità di accompagnamento per che ha 8 anni. Vivo in una casa comunale sono in attesa Per_3 che mi venga assegnato un alloggio, pago solo la luce”.
Il resistente ha dichiarato: “Lavoro come carpentiere sono assunto a tempo indeterminato guadagno circa € 1.300,00 mensili, vivo con la mia compagna e i suoi due figli minori nella casa di sua
pagina 4 di 6 proprietà, io contribuisco alle spese. Finisco di lavorare alle 16,00 e arrivo a casa alle 17,15 circa.
Lavoro ad Alghero e tutti i giorni mi sposto con la macchina e sostengo le spese del carburante”.
I coniugi hanno quindi confermato di non volersi conciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta del Giudice nei seguenti termini:
“affido condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari, via Nobile 4/B perché vi viva con i figli minori in attesa che le venga assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come di fatto avviene tre pomeriggi a settimana martedì giovedì e venerdì dalle 19,15 alle
22,00 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16,30/17,00 sino alla domenica ore 16,00, le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza e durante l'estate i figli staranno col padre per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli con l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile Istat da versare entro il giorno 20 di ogni mese con modalità concordate al domicilio della madre (bollettino postale) oltre al 50 % delle Spese
Straordinarie secondo il protocollo CNF. L'Assegno Unico e tutte le provvidenze erogate in favore dei figli saranno percepiti al 100 % dalla ricorrente . Il si impegna a pagare il Parte_1 CP_1 debito per cui è stato iscritto il fermo amministrativo del mezzo. Spese compensate.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
********
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari Parte_2 Controparte_2
in data 20.05.2006, regolarmente trascritto anno 2006 -atto 60-parte 1 Serie, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati (di anni 16, Sassari, 15.07.2008), (di Persona_1 Persona_2
anni 13, Sassari, 09.05.2011) e (di anni 7, Sassari, 03.02.2017). Persona_3
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale in data 09.07.2022 con sentenza n.725/ 2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice all'udienza del 29 aprile 2025, debba trovare accoglimento,
pagina 5 di 6 avendo le stesse regolato i rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni rispondenti e conformi all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sassari in data 20.05.2006, tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente in [...] e (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 35, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del predetto Comune n. 60 Parte 1 Serie, anno 2006, Serie, alle condizioni sopra riportate come da verbale del 29.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel. dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 novembre 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Olbia, alla via Parte_1 C.F._1 capotesta n. 1/48 presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Dalia Mandras, del Foro di Sassari (C.F.
in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._3
Mazzini n. 6 a Sassari, presso lo studio dell'Avv. Graziella Meloni (C.f. in C.F._4
forza di procura speciale su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 29 aprile 2025
MOTIVIIN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.12 e ss., depositato in data 4 novembre 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere la dichiarazione di Controparte_1
pagina 1 di 6 scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari in data 20.05.2006, atto regolarmente trascritto nel predetto comune, anno 2006 - atto 60 – parte.
Premesso che dall'unione coniugale erano nati i figli (di anni 16, Sassari, 15.07.2008), Persona_1
(di anni 13, Sassari, 09.05.2011) e (di anni 7, Sassari, 03.02.2017) Persona_2 Persona_3
e che in data 09.07.2022 il Tribunale di Sassari aveva dichiarato l'intervenuta separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 725/2022 pubblicata in data 11.07.2022, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, 2) I minori figli sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, avranno residenza presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare, il diritto di visita resta regolamentato come da provvedimento del Presidente.
[...]
corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di € 600,00 mensili da Controparte_2
corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio della e rivalutabile annualmente secondo Pt_1
gli indici Istat, la decorrenza della nuova determinazione viene indicata nel 5 di agosto 2022. Oltre il
50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie alle condizioni e con le modalità di cui al protocollo CNF adottato dal Tribunale”, ha dedotto che dalla separazione erano decorsi i termini di cui all'art. 3 L. 898/1970 e successive modifiche senza che vi fosse stato alcun ripristino della comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Ha precisato che entrambe le parti avevano intrapreso nuovi percorsi familiari: mentre la ricorrente intratteneva una relazione stabile da cui era nato il figlio (a Sassari l'11.11.2022) che Persona_4
conviveva con la madre e i fratelli , il resistente viveva stabilmente con la sig.ra CP_1 CP_3
e con i 3 figli della stessa.
[...]
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato che in passato ha lavorato come colf ed era attualmente disoccupata sebbene alla ricerca di nuova occupazione, che percepiva il supporto per la Formazione e il
Lavoro (SFL) nella misura di € 350,00 mensili, l'assegno unico e universale per i figli minori, i quali percepivano inoltre anche un'indennità di frequenza erogata dall' per l'invalidità, e che il nucleo CP_4
familiare aveva pertanto un reddito pari ad € 11.167,00 come da documentazione ISEE.
Ha lamentato che il , dipendente di impresa edile come operaio, dopo la separazione aveva CP_1
costantemente violato le statuizioni del Tribunale di Sassari in merito alla corresponsione del mantenimento in favore dei figli, riducendo dapprima il pagamento da € 600,00 ad € 400,00, e quindi, nel mese di settembre dell'anno in corso, corrispondendo alla un totale di € 150,00 Pt_1
onnicomprensivi per tutti e 3 i figli, giustificando tale irrisorio conferimento con la sua limitata disponibilità economica, mai documentata.
pagina 2 di 6 Ha aggiunto che il resistente non aveva altresì mai corrisposto alcunché a titolo di Spese Straordinarie e che gli sforzi economici suoi e della famiglia di origine non erano da soli sufficienti a garantire ai minori il pieno soddisfacimento dei propri bisogni.
Ha infine riferito che nonostante non avesse la patente risultava proprietaria della vettura Opel Meriva
2ª s, targata EG694TG utilizzata dal , sulla quale gravavano dei fermi amministrativi, e che CP_1 quest'ultimo, in qualità di detentore, non aveva mai provveduto al passaggio di proprietà dopo la separazione.
Ha concluso chiedendo:
“1. dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto il giorno 20.05.2006;
2. confermare l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, ferme restando le disposizioni relative al diritto di visita del padre, stabilite nell'ordinanza presidenziale in sede di separazione giudiziale ( All.8);
3. confermare l'attribuzione del 100% dell'assegno unico e universale alla madre la Sig.ra Parte_1
[...]
4. disporre la modifica del mantenimento dei figli, da € 200,00 ciascuno ad € 300,00 ciascuno, per un totale di € 900,00 complessivi, obbligando il terzo datore di lavoro a versarlo direttamente sulla carta corrente del gruppo intestata alla Sig.ra IBAN [...]IB0000519073, entro il CP_5 Pt_1
giorno 5 di ogni mese.
5. dichiarare che il Sig. si obblighi ad effettuare il passaggio di proprietà dell'auto Opel CP_1
Meriva 2ª s, targata EG694TG, della quale è unico possessore, con spese a suo carico;
6. restando ferme le ulteriori statuizioni di cui alla sentenza n. 725/2022 del 09.07.2022”.
Si è costituito il il quale non si è opposto alla pronuncia sullo status ed ha rappresentato che CP_1
aveva conservato un ottimo rapporto con la ex coniuge al fine di poter garantire ai figli la massima
Per_ serenità possibile e che , e rispettivamente di anni 16, 13 e 7, avevano un bel Per_2 Per_3
rapporto con entrambi i genitori e stavano volentieri con il loro padre presso la sua nuova abitazione ove trascorrevano tanto tempo.
Ha dedotto che solo in rare occasioni aveva corrisposto alla l'importo di soli € 400,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per i figli e ciò in quanto impossibilitato a causa della perdita del lavoro;
ha precisato che solo nell'anno 2024 aveva trovato occupazione presso una ditta edile di Porto Torres con guadagni irrisori tanto da aver percepito un reddito di € 21.779,39 lordi che, al netto delle detrazioni per imposte pari ad € 5.009,26, si riduceva ad € 16.770,13 annui.
pagina 3 di 6 Ha poi riferito che oltre al mantenimento dei propri figli doveva necessariamente contribuire pro quota anche alle necessità di vita quotidiana del nuovo nucleo familiare che aveva costituito con la CP_3
la quale era peraltro disoccupata, con il pagamento delle spese per forniture elettriche, idriche e le spese per canoni di locazione pari ad € 121,35 mensili.
Quanto all'auto Opel Meriva 2ª, targata EG694TG, di cui risultava formalmente proprietaria la ricorrente, ha ammesso che sulla stessa quale gravavano fermi amministrativi per sanzioni e tasse non pagate per euro 4.000,00 ed ha riferito di essersi recato più volte presso l'Agenzia delle Entrate per fare domanda di accesso al beneficio della rottamazione delle cartelle ma che la , senza alcun valido Pt_1
motivo, non si era mai presentata per favorire il passaggio di proprietà.
Ha quindi concluso chiedendo: “1) rigettare ogni avvera pretesa, siccome infondata in fatto ed in diritto, 2) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi a Sassari, in data
20.05.2006, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune, Anno 2006 - atto 60 - parte 1,
Serie, ed ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari l'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'emananda sentenza;
3) confermare l'affidamento condiviso dei figli
, e con collocamento e residenza prevalente presso la madre, fermo Persona_1 Per_2 Per_3
restando il diritto di visita del padre ai figli come regolamentato nel provvedimento del Presidente;
4) confermare a carico del sig l'obbligo di contribuire a titolo di Controparte_2 mantenimento per i figli la somma complessiva di € 600,00 mensili, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese al domicilio della e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% Pt_1
delle spese straordinarie che si renderanno necessarie, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, secondo il protocollo CNF adottato dal Tribunale;
5) disporre che la sottoscriva Pt_1 tutti gli atti necessari a garantire il passaggio di proprietà, a favore del sig. , dell'auto Opel CP_1
Meriva 2ª s, targata EG694TG; 6) con vittoria di compensi e spese di lite, oltre oneri accessori e/o con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio in caso di accordo”.
All'udienza del 29 aprile 2025 la ricorrente ha dichiarato: “Io non lavoro percepisco € 500,00 mensili a titolo di SFL e sto frequentando un corso di formazione;
percepisco l'assegno Unico al 100 % per €
1.500,00 ed è compreso il figlio che ho avuto dalla nuova relazione, poi percepisco € 330,00 mensili da Per_ ottobre a giugno a titolo di indennità di frequenza per che ha 16 anni, € 330,00 mensili da ottobre a giugno a titolo di indennità di frequenza per che ha 13 anni, € 530,00 a titolo di Per_2
indennità di accompagnamento per che ha 8 anni. Vivo in una casa comunale sono in attesa Per_3 che mi venga assegnato un alloggio, pago solo la luce”.
Il resistente ha dichiarato: “Lavoro come carpentiere sono assunto a tempo indeterminato guadagno circa € 1.300,00 mensili, vivo con la mia compagna e i suoi due figli minori nella casa di sua
pagina 4 di 6 proprietà, io contribuisco alle spese. Finisco di lavorare alle 16,00 e arrivo a casa alle 17,15 circa.
Lavoro ad Alghero e tutti i giorni mi sposto con la macchina e sostengo le spese del carburante”.
I coniugi hanno quindi confermato di non volersi conciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta del Giudice nei seguenti termini:
“affido condiviso dei tre figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari, via Nobile 4/B perché vi viva con i figli minori in attesa che le venga assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli come di fatto avviene tre pomeriggi a settimana martedì giovedì e venerdì dalle 19,15 alle
22,00 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 16,30/17,00 sino alla domenica ore 16,00, le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza e durante l'estate i figli staranno col padre per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Il padre contribuirà al mantenimento dei tre figli con l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile Istat da versare entro il giorno 20 di ogni mese con modalità concordate al domicilio della madre (bollettino postale) oltre al 50 % delle Spese
Straordinarie secondo il protocollo CNF. L'Assegno Unico e tutte le provvidenze erogate in favore dei figli saranno percepiti al 100 % dalla ricorrente . Il si impegna a pagare il Parte_1 CP_1 debito per cui è stato iscritto il fermo amministrativo del mezzo. Spese compensate.”
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
********
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in Sassari Parte_2 Controparte_2
in data 20.05.2006, regolarmente trascritto anno 2006 -atto 60-parte 1 Serie, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nati (di anni 16, Sassari, 15.07.2008), (di Persona_1 Persona_2
anni 13, Sassari, 09.05.2011) e (di anni 7, Sassari, 03.02.2017). Persona_3
Le parti si sono in seguito separate davanti all'intestato Tribunale in data 09.07.2022 con sentenza n.725/ 2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito civile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice all'udienza del 29 aprile 2025, debba trovare accoglimento,
pagina 5 di 6 avendo le stesse regolato i rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni rispondenti e conformi all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Sassari in data 20.05.2006, tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente in [...] e (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 35, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del predetto Comune n. 60 Parte 1 Serie, anno 2006, Serie, alle condizioni sopra riportate come da verbale del 29.04.2025, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari in Sassari nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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