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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15181 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 57904/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57904 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Di Domenica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Pasquale Leonardi Cattolica n° 6
- Attrice -
CONTRO
già (C.F.: ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare n° 23
- Convenuta –
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n° 12
- Convenuto -
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sebino n° 29 - Convenuta -
NONCHÉ CONTRO
Controparte_5 Controparte_6
- Convenuti Contumaci -
Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art 1655c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_2 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertato, rilevato e dichiarato che presso il Ministero degli Interni taluni lavoratori già dipendenti di e segnatamente i GN , Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
così come presso , e segnatamente i GN Per_1 Persona_2 Controparte_5
, , ed il Sig. così presso Parte_5 Parte_6 Persona_3 Per_4
, e segnatamente il Sig. , presso e CP_4 Parte_7 Controparte_6 segnatamente il Sig. , così presso i Presidi tecnico-operativi, e segnatamente i Parte_8
GN e , hanno svolto, hanno continuato a prestare e tuttora Persona_5 Parte_9 espletano, ancorché in favore di altre aziende, attività lavorativa originata da contratti di appalto conferiti a da nell'alveo dei capostipiti contratti di appalto Parte_1 Controparte_2 affidati a sia dal Ministero degli Interni, sia da , sia da CP_2 Controparte_5
, sia da nonché originata da contratti di appalto conferiti da CP_4 Controparte_6
a ed inerente attività e servizi espletandi ed espletati presso Controparte_2 Parte_1 strutture di presidi tecnico-operativi allestiti, sviluppati e gestiti, in forza dei convenuti e stipulati accordi negoziali, in via esclusiva ed autonoma da contrattualmente onerata di Parte_1 tutti costi di allestimento, conduzione e manutenzione di dette strutture, sicché accertato, rilevato e dichiarato che violando le cogenti disposizioni normative, talune delle quali a carattere imperativo, in materia di subentro nel contratto di appalto, con l'espediente dell'artata Controparte_2 induzione alle dimissioni dei lavoratori dipendenti di sistematicamente Parte_1 rassegnate in limine all'intimata caducazione ad nutum del rapporto contrattuale in essere con l'appaltatrice, ha illegittimamente usurpato e si è illegittimamente avvalsa, con soluzione di continuità, della forza lavoro, delle conoscenze e dell'esperienza dei lavoranti Parte_1 facendoli confluire in altre compagini d'impresa irritualmente e non legittimamente surrogate a ed ostentate quali aggiudicatrici di presunte gare indette da ancorchè Parte_1 CP_2 tutte sistematicamente taciute a atteso ed accertato che presso il Ministero degli Parte_1
Interni taluni lavoratori già dipendenti di e segnatamente i GN Parte_1 Parte_3
, così come presso dello
[...] Parte_4 Persona_1 Persona_2 CP_5
Stato, e segnatamente i GN , , ed il Sig. Parte_5 Parte_6 Persona_3
così presso Lottomatica Group S.p.a. (ora GTECH S.p.a.), e segnatamente il Sig. Per_4
, così presso e segnatamente il Sig. , Parte_7 Controparte_6 Parte_8 così presso i Presidi tecnico-operativi, e segnatamente i GN e , Persona_5 Parte_9 hanno svolto, hanno continuato a prestare e tuttora espletano, ancorchè in favore di altre compagini d'impresa irritualmente e non legittimamente surrogate a ed ostentate quali Parte_1 aggiudicatrici di presunte gare indette da ancorchè tutte sistematicamente taciute a CP_2
attività lavorativa originata da contratti di appalto conferiti a da Parte_1 Parte_1 nell'alveo dei capostipiti contratti di appalto affidati a sia dal Controparte_2 CP_2
Ministero degli Interni, sia da , sia da , sia da Controparte_5 CP_4 Controparte_6
nonché originata da contratti di appalto conferiti da a
[...] Controparte_2 Parte_1 ed inerente attività e servizi espletandi ed espletati presso strutture di presidi tecnico-operativi allestiti, sviluppati e gestiti, in forza dei convenuti e stipulati accordi negoziali, in via esclusiva ed autonoma da contrattualmente onerata di tutti costi di allestimento, conduzione e Parte_1 manutenzione di dette strutture;
- accertato, rilevato e dichiarato che nell'ambito dei contratti e dei rapporti d'appalto descritti in premessa al presente atto ed intercorsi tra l'appaltante e l'appaltatrice Controparte_2
ha attuato, perpetrato e procrastinato condotte gravemente Parte_1 Controparte_2 inadempienti, pregiudizievoli e dannose per e segnatamente: Parte_1
- compiendo, mediante la cristallizzata prassi di atipici quanto illegittimi “buoni d'ordine” periodicamente notificati alla commissionaria, un'illegittima, arbitraria, unilaterale e sistematica modificazione quantitativa della obbligazione negoziale originaria al fine artato di inferire sia un'illegittima frammentazione di durata - sebbene solo fittizia ed apparente attesa l' ininterrotta effettività e continuità delle attività e dei servizi ab origine appaltati e continuativamente espletati da - dell'obbligazione originaria, sia una sistematica decurtazione dei Parte_1 corrispettivi dovuti a per giunta unilateralmente ed arbitrariamente rideterminati, Parte_1 ma sempre unilateralmente ed arbitrariamente ridotti e depauperati, persino a fronte di invariata quantità e qualità delle attività e dei servizi resi;
- differendo e dilatando illegittimamente ed immotivatamente nel tempo i compensi dovuti a malgrado l'appaltante abbia sempre richiesto ed anzi sempre Parte_1 CP_6 CP_2 preteso dall'appaltatrice sia in termini quantitativi che qualitativi, per giunta mai Parte_1 variati o rimodulati nell'alveo dei capostipiti contratti d'appalto affidati a dal Controparte_2
Ministero degli Interni, da e da (ora GTECH S.p.a.), da Controparte_5 Controparte_4
– di qui la loro evocazione in giudizio quali litisconsorti - l'espletamento Controparte_6 delle attività e dei servizi contrattualmente convenuti ab origine;
- estromettendo artatamente e capziosamente, senza mai muovere alla impresa appaltatrice preventive contestazioni di inadempimenti e senza mai inoltrare previe e formali comunicazioni di recesso o di risoluzione del rapporto negoziale, dalle attività appaltate per Parte_1 affidarle a Ditta terze ostentate quali aggiudicatrici di presunte gare indette da CP_2 ancorchè tutte sistematicamente taciute a . Parte_1
- assumendo e reiterando, in violazione delle disposizioni normative che disciplinano il contratto d'appalto, determinazioni di caducazione dei rapporti contrattuali con la forma del recesso ad nutum, illegittimamente ed irritualmente ascritto da alla dedotta mancata Controparte_2 proposizione, imputata a di offerte Parte_1 endocontrattuali arbitrariamente ed illegittimamente ritenute indefettibili per la prosecuzione delle attività in essere;
- perpetrando con sistematicità un esercizio abusivo, giuridicamente sanzionabile, del diritto, oltre che delle facoltà che lo ineriscono, di recesso ad nutum riconosciuto dall'art. 1671 c.c. all'appaltante, atteso che, nel caso di specie, ne ha deliberatamente, Controparte_2 artatamente ed illegittimamente abusato perpetrando sistematicamente recessi arbitrari e perciò ad libitum;
- con l'espediente dell'artata induzione alle dimissioni dei lavoratori Controparte_2 dipendenti di inusitatamente e sistematicamente rassegnate in limine all'intimata Parte_1 caducazione ad nutum del rapporto contrattuale in essere con l'appaltatrice, ha illegittimamente usurpato e si è illegittimamente avvalsa, con soluzione di continuità, della forza lavoro, delle conoscenze e dell'esperienza dei lavoranti o inglobandoli direttamente nei propri Parte_1 organici o facendoli confluire in altra compagine d'impresa già pronta a surrogare Parte_1
[...]
- omettendo talora di corrispondere i compensi dovuti, talvolta erogati solamente a seguito di diffida legale dell'appaltatrice, e taluni dei quali persino maturati da a fronte di Parte_1 attività e i servizi affidati e continuativamente prestati presso strutture di presidi tecnico-operativi allestiti, sviluppati e gestiti, in forza dei convenuti e stipulati accordi negoziali, in via esclusiva ed autonoma da contrattualmente onerata di tutti costi di allestimento, conduzione e Parte_1 manutenzione di dette strutture;
- esponendo a rischi, concreti e reiterati, di default, ogni qual volta, determinata Parte_1 ad libitum da la caducazione del rapporto contrattuale, un novero consistente Controparte_2 di dipendenti di ha richiesto e preteso, a seguito dell'interruzione dell' attività Parte_1 lavorativa, la concomitante corresponsione delle spettanze di fine rapporto;
- esponendo altresì a rischi, concreti e reiterati, di default o comunque di grave Parte_1 pregiudizio, ogni qual volta, determinata ad libitum da la caducazione del Controparte_2 rapporto contrattuale, qualche dipendente di ha mosso, a seguito dell'interruzione Parte_1 dell' attività lavorativa, rivendicazioni lavorative e salariali talora sfociate in azioni giudiziarie che hanno per giunta illegittimamente e pretestuosamente indotto , così Controparte_2 aggravando i rischi di dissesto e di paralisi economica dell'azienda appaltatrice, a bloccare persino il pagamento di corrispettivi dovuti a Parte_1
- violando il principio, codificato nell'ordinamento negli artt. 1175 e 1375 c.c, , della buona fede oggettiva, ossia della reciproca correttezza e lealtà di condotta delle parti che deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all'esecuzione, e che, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche;
- abusando e profittando della oggettiva disparità dei contraenti del rapporto negoziale e del vantaggio eccessivo ottenuto per effetto del bisogno economico (talora indotto) del contraente appaltatore, in palese violazione della legislazione nazionale vigente e di quella comunitaria ispirate alla disciplina della gross disparity, la quale, in linea con i principi sanzionatori dell'abuso del potere contrattuale sanciti negli ordinamenti nazionali, contempla e legittima il sindacato giurisdizionale sul vantaggio eccessivo ottenuto da un contraente per effetto del bisogno economico dell'altro contraente, attuando un controllo sull'autonomia privata dei singoli e delle imprese che è finalizzato alla giustizia contrattuale e all'equilibrio economico delle prestazioni;
---per l'effetto:
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
Milano, Via A. Negri n° 1,
- alla corresponsione, in favore di di un indennizzo che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Parte_1 vorrà determinare ricorrendo al criterio equitativo che costituisce metodo normale per la valutazione del lucro cessante ai sensi dell'art. 2056 secondo comma c.c.. ed applicando il parametro di riferimento per la determinazione equitativa dell'indennizzo dovuto per il mancato guadagno subito dalla società appaltatrice e che può determinarsi alla luce del criterio percentuale (corrispondente al 13% del valore dell'appalto) indicato nell'art.345 L. n° 2248 del 1865 in materia di lavori pubblici, evocata l' analogia iuris e/o legis di ambito contrattuale e la trasponibilità di esso per tipologia, ovvero in misura da determinarsi in via equitativa o in misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero che risulterà dovuta all'esito del giudizio e/o a seguito di espletanda CTU
- al risarcimento del danno inferto a che l'Ill.mo Sig. Giudice adito vorrà Parte_1 liquidare in via equitativa o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio e/o a seguito di espletanda CTU, assumendo, per quel che attiene il profilo di danno derivato dalle illegittime, immotivate ed arbitrarie decurtazioni dei compensi dovuti per la complessiva attività prestata ed operate a fronte della immutata ed invariata quantità e qualità dei servizi espletati, quale parametro di riferimento l'allegato prospetto, ancorché parziale in quanto inerente esclusivamente attività e servizi appaltati da ed espletati da nell'alveo dell'appalto capostipite conferito a Controparte_2 Parte_1 dal Ministero degli Interni, delle decurtazioni dei compensi unilateralmente Controparte_2 ed immotivatamente operate da Controparte_2
- al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa o che sarà ritenuta di giustizia o nella misura che sarà o che risulterà ritenuta dovuta all'esito del giudizio e/o a seguito di espletanda CTU, inferto a dalle condotte gravemente inadempienti, Parte_1 pregiudizievoli e dannose perpetrate e procrastinate da nell'ambito dei Controparte_2 contratti e dei rapporti d'appalto descritti in premessa al presente atto ed intercorsi tra l'appaltante e l'appaltatrice Controparte_2 Parte_1
Oltre interessi e rivalutazione sulle somme liquidate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si costituiva la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni avversa istanza, domanda o conclusione:
in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutto quanto esposto al punto 1 del presente atto.
- in via principale, rigettare le avverse domande per tutto quanto esposto nel presente atto.
- in ogni caso, condannare la società attrice o chi di ragione al pagamento delle spese di lite
A seguito del provvedimento del 14/09/2016 in cui il precedente giudicante disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti del Ministero degli Interni, della Gtech S.p.a. della e della si costituivano in giudizio: Controparte_5 Controparte_6
- il , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
, e comunque l'inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto nei suoi Controparte_3 confronti, condannando parte attrice al pagamento delle spese e onorari, con aggravamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- la quale cessionaria del ramo d'azienda della Gtech S.p.a., richiedendo Controparte_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, successivamente ribadite con foglio di precisazione depositato in data 18/06/2021:
- accertare e dichiarare l'estraneità di al giudizio de quo e, per l'effetto, Controparte_4 disporne l'estromissione dal giudizio medesimo;
- condannare alla refusione, in favore di delle spese di lite. Parte_1 Controparte_4
Al termine della fase istruttoria, nel corso dell'udienza del 18/09/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
1. In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dal e dalla Controparte_3
la domanda di accertamento dei rapporti contrattuali intercorsi tra la e Controparte_4 CP_6 gli ulteriori convenuti.
Ciò in quanto “l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione dì fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale” (cfr. Cass. 28821/2017 e Cass. 3905/2003).
Posto che parte attrice non ha documentato che il caso di specie rientri in una delle eccezioni previste dalla legge, non è accoglibile l'interpretazione della secondo cui Parte_1
l'accertamento riguarda rapporti giuridici connessi alla sua azione risarcitoria di nei Parte_1 confronti di , sia perché la pretesa rientra nel contratto stipulato tra quest'ultima e CP_6 CP_6
e sia perché nonostante il disposto dell'art. 1656 c.c. tra il subappaltatore (in questo la ) Parte_1
e il committente (in questo caso gli altri convenuti) non sussiste alcun rapporto giuridico (cfr. Cass. 24717/2018 e Cass. 648/2018).
Pertanto, trattandosi di una domanda di accertamento di una mera situazione di fatto, la stessa non è ammissibile.
2. Il contratto posto in essere dalle parti rappresenta un subappalto di servizi tra e CP_6
in cui parte attrice si era impegnata a fornire assistenza tecnica (cfr. pag. 1 doc. 1 Parte_1 fascicolo di parte attrice) a e, secondo la ricostruzione attorea, anche agli ulteriori soggetti CP_6 citati in giudizio (che ricoprono la posizione di committenti) e nel corso del quale si CP_6 sarebbe resa responsabile di un serie di condotte illecite, per le quali l'odierna attrice richiedeva un risarcimento, così riassumibili:
a) illegittimo storno dei dipendenti di;
Parte_1
b) ingiustificata riduzione o dilazione, attraverso l'utilizzo di prassi contrattuali atipiche, come i
“buoni d'ordine”, dei pagamenti di quanto dovuto alla società appaltatrice;
c) abusivo utilizzo dello strumento del recesso ad nutum relativamente al contratto in oggetto;
d) abuso di dipendenza economica da parte di nei confronti della Telecnica, come previsto CP_6 dall'art. 19 della legge 192/1998;
e) violazione del principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
2. Con riguardo allo storno dei dipendenti, esso è configurabile come atto di concorrenza sleale in base al disposto dell'art. 2598 c. 3 c.c. e tra gli elementi costitutivi dello stesso deve risultare la volontà di chi lo attua di arrecare danno alla controparte ossia il cosiddetto animus nocendi di cui non ha offerto alcuna prova ex art. 2697 c.c. Parte_1
Nello specifico occorreva la dimostrazione, non offerta da parte istante, di una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare un danno a , in quanto non può ritenersi Parte_1 sufficiente la mera constatazione del passaggio di collaboratori da un'impresa a un'altra ma “è necessario invece che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato;
in siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente” (cfr. Cass. 3865/2020).
3. Quanto al profilo sub. b si evidenzia che la modalità di pagamento tramite “buoni d'ordine”, definita “illegittima e atipica” da parte istante, non solo risulta contrattualmente pattuita (cfr. doc. 1 pag. 4 e ss. fascicolo di parte attrice) ma è stata più volte ribadita da nella corrispondenza CP_6 stragiudiziale intercorsa tra le parti (cfr. docc. 15-16 fascicolo di parte attrice) e che, inoltre, a norma dell'art. 1218 c.c. è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un adempimento omesso o tardivo, in base alla prova, da parte del creditore, del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, tramite un'allegazione che implichi un'inosservanza “qualificata” ossia astrattamente idonea a produrre un danno risarcibile, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. (cfr. Cass. 28420/2024 e Cass. 12760/2024). Tuttavia, poiché tale prova non è stata offerta da parte attrice, la pretesa risarcitoria non può ritenersi dimostrata.
4. Quanto al punto sub. c, così come risulta dagli atti di parte attrice, la ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. con applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 2056 c. 2 c.c. (cfr. pag. 23 comparsa conclusionale di parte attrice).
Tuttavia, anche tale domanda risulta infondata, in quanto grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato per il mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile per l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, non rilevando, viceversa, che parte appaltante non abbia dimostrato che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'esecutore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (cfr. Cass. 15304/2020 e Cass. 8853/2017). Tale onere probatorio non può essere adempiuto facendo ricorso al criterio dell'equità poiché “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass 9744/2023 e Cass. 4534/2017).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dimostrato il concreto pregiudizio, limitandosi indicare un possibile criterio di calcolo per la sua liquidazione in via equitativa (cfr. pag. 23 comparsa conclusionale), limitandosi a depositare un documento dalla stessa prodotto e nei confronti del singolo cliente “Ministero degli Interni” (cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice), documento che, come tale, deve considerarsi irrilevante, poiché “il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione” (cfr. Cass. 19820/2023 e Cass. 8290/2016).
5. Quanto, poi alla tutela avverso l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 l'applicazione della suddetta normativa onera colui che la invoca a dimostrare:
“1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.” (cfr. Cass. 27435/2024 e Cass. 1184/2020).
Tuttavia, nel caso in esame, parte attrice non ha dimostrato né l'assenza di possibilità di alternative economiche diverse dal contratto con , né l'elemento soggettivo costituito CP_6 dall'intenzionalità della condotta vessatoria della società convenuta.
Pertanto, anche tale domanda risarcitoria è infondata e deve essere respinta.
6. Per le ragioni esposte precedenza, non può nemmeno ritenersi dimostrato un danno da malafede contrattuale imputabile a e conseguentemente un diritto al risarcimento dello stesso a CP_6 beneficio di ex artt. 1175 e 1375, in quanto tutti i comportamenti che secondo parte Parte_1 attrice configurerebbero una violazione di tale principio si sono rivelati privi di pregio o indimostrati.
A tal proposito, peraltro, il danno per violazione del principio di buona fede contrattuale necessita della prova del pregiudizio inteso come l'interesse positivo, ossia come i vantaggi che la parte avrebbe ottenuto se l'accordo fosse stato eseguito in buona fede (cfr. Cass. 23273/2006) che non è stata offerta da parte istante.
Conclusivamente la domanda di accertamento della deve ritenersi inammissibile e Parte_1 quella risarcitoria azionata solamente nei confronti di , infondata. CP_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto: della pluralità delle parti convenute, del diverso grado dell'attività difensiva da esse svolta e della circostanza che il non ha assolto all'onere della prova di dimostrare la Controparte_3 responsabilità aggravata di parte attrice ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. 21798/2015: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”); nulla deve provvedersi in ordine alle spese tra e rimaste contumaci. Parte_10 Controparte_5 Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento formulata dalla nei confronti della Parte_1
Gtech S.p.a., ora del , della e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6 della Controparte_5
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla nei confronti della Parte_1 CP_2
[...]
- condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del Parte_2 [...]
, nella misura, per ciascuno, di € 5.431,00 quale compenso Controparte_7 professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
in favore di nella misura di € 10.860,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di e Controparte_5 CP_6 Controparte_6
Roma, 15/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57904 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Di Domenica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Pasquale Leonardi Cattolica n° 6
- Attrice -
CONTRO
già (C.F.: ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Giulio Cesare n° 23
- Convenuta –
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n° 12
- Convenuto -
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Gentile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Sebino n° 29 - Convenuta -
NONCHÉ CONTRO
Controparte_5 Controparte_6
- Convenuti Contumaci -
Oggetto: Appalto, altre ipotesi ex art 1655c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_2 [...] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
1. Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- accertato, rilevato e dichiarato che presso il Ministero degli Interni taluni lavoratori già dipendenti di e segnatamente i GN , Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
così come presso , e segnatamente i GN Per_1 Persona_2 Controparte_5
, , ed il Sig. così presso Parte_5 Parte_6 Persona_3 Per_4
, e segnatamente il Sig. , presso e CP_4 Parte_7 Controparte_6 segnatamente il Sig. , così presso i Presidi tecnico-operativi, e segnatamente i Parte_8
GN e , hanno svolto, hanno continuato a prestare e tuttora Persona_5 Parte_9 espletano, ancorché in favore di altre aziende, attività lavorativa originata da contratti di appalto conferiti a da nell'alveo dei capostipiti contratti di appalto Parte_1 Controparte_2 affidati a sia dal Ministero degli Interni, sia da , sia da CP_2 Controparte_5
, sia da nonché originata da contratti di appalto conferiti da CP_4 Controparte_6
a ed inerente attività e servizi espletandi ed espletati presso Controparte_2 Parte_1 strutture di presidi tecnico-operativi allestiti, sviluppati e gestiti, in forza dei convenuti e stipulati accordi negoziali, in via esclusiva ed autonoma da contrattualmente onerata di Parte_1 tutti costi di allestimento, conduzione e manutenzione di dette strutture, sicché accertato, rilevato e dichiarato che violando le cogenti disposizioni normative, talune delle quali a carattere imperativo, in materia di subentro nel contratto di appalto, con l'espediente dell'artata Controparte_2 induzione alle dimissioni dei lavoratori dipendenti di sistematicamente Parte_1 rassegnate in limine all'intimata caducazione ad nutum del rapporto contrattuale in essere con l'appaltatrice, ha illegittimamente usurpato e si è illegittimamente avvalsa, con soluzione di continuità, della forza lavoro, delle conoscenze e dell'esperienza dei lavoranti Parte_1 facendoli confluire in altre compagini d'impresa irritualmente e non legittimamente surrogate a ed ostentate quali aggiudicatrici di presunte gare indette da ancorchè Parte_1 CP_2 tutte sistematicamente taciute a atteso ed accertato che presso il Ministero degli Parte_1
Interni taluni lavoratori già dipendenti di e segnatamente i GN Parte_1 Parte_3
, così come presso dello
[...] Parte_4 Persona_1 Persona_2 CP_5
Stato, e segnatamente i GN , , ed il Sig. Parte_5 Parte_6 Persona_3
così presso Lottomatica Group S.p.a. (ora GTECH S.p.a.), e segnatamente il Sig. Per_4
, così presso e segnatamente il Sig. , Parte_7 Controparte_6 Parte_8 così presso i Presidi tecnico-operativi, e segnatamente i GN e , Persona_5 Parte_9 hanno svolto, hanno continuato a prestare e tuttora espletano, ancorchè in favore di altre compagini d'impresa irritualmente e non legittimamente surrogate a ed ostentate quali Parte_1 aggiudicatrici di presunte gare indette da ancorchè tutte sistematicamente taciute a CP_2
attività lavorativa originata da contratti di appalto conferiti a da Parte_1 Parte_1 nell'alveo dei capostipiti contratti di appalto affidati a sia dal Controparte_2 CP_2
Ministero degli Interni, sia da , sia da , sia da Controparte_5 CP_4 Controparte_6
nonché originata da contratti di appalto conferiti da a
[...] Controparte_2 Parte_1 ed inerente attività e servizi espletandi ed espletati presso strutture di presidi tecnico-operativi allestiti, sviluppati e gestiti, in forza dei convenuti e stipulati accordi negoziali, in via esclusiva ed autonoma da contrattualmente onerata di tutti costi di allestimento, conduzione e Parte_1 manutenzione di dette strutture;
- accertato, rilevato e dichiarato che nell'ambito dei contratti e dei rapporti d'appalto descritti in premessa al presente atto ed intercorsi tra l'appaltante e l'appaltatrice Controparte_2
ha attuato, perpetrato e procrastinato condotte gravemente Parte_1 Controparte_2 inadempienti, pregiudizievoli e dannose per e segnatamente: Parte_1
- compiendo, mediante la cristallizzata prassi di atipici quanto illegittimi “buoni d'ordine” periodicamente notificati alla commissionaria, un'illegittima, arbitraria, unilaterale e sistematica modificazione quantitativa della obbligazione negoziale originaria al fine artato di inferire sia un'illegittima frammentazione di durata - sebbene solo fittizia ed apparente attesa l' ininterrotta effettività e continuità delle attività e dei servizi ab origine appaltati e continuativamente espletati da - dell'obbligazione originaria, sia una sistematica decurtazione dei Parte_1 corrispettivi dovuti a per giunta unilateralmente ed arbitrariamente rideterminati, Parte_1 ma sempre unilateralmente ed arbitrariamente ridotti e depauperati, persino a fronte di invariata quantità e qualità delle attività e dei servizi resi;
- differendo e dilatando illegittimamente ed immotivatamente nel tempo i compensi dovuti a malgrado l'appaltante abbia sempre richiesto ed anzi sempre Parte_1 CP_6 CP_2 preteso dall'appaltatrice sia in termini quantitativi che qualitativi, per giunta mai Parte_1 variati o rimodulati nell'alveo dei capostipiti contratti d'appalto affidati a dal Controparte_2
Ministero degli Interni, da e da (ora GTECH S.p.a.), da Controparte_5 Controparte_4
– di qui la loro evocazione in giudizio quali litisconsorti - l'espletamento Controparte_6 delle attività e dei servizi contrattualmente convenuti ab origine;
- estromettendo artatamente e capziosamente, senza mai muovere alla impresa appaltatrice preventive contestazioni di inadempimenti e senza mai inoltrare previe e formali comunicazioni di recesso o di risoluzione del rapporto negoziale, dalle attività appaltate per Parte_1 affidarle a Ditta terze ostentate quali aggiudicatrici di presunte gare indette da CP_2 ancorchè tutte sistematicamente taciute a . Parte_1
- assumendo e reiterando, in violazione delle disposizioni normative che disciplinano il contratto d'appalto, determinazioni di caducazione dei rapporti contrattuali con la forma del recesso ad nutum, illegittimamente ed irritualmente ascritto da alla dedotta mancata Controparte_2 proposizione, imputata a di offerte Parte_1 endocontrattuali arbitrariamente ed illegittimamente ritenute indefettibili per la prosecuzione delle attività in essere;
- perpetrando con sistematicità un esercizio abusivo, giuridicamente sanzionabile, del diritto, oltre che delle facoltà che lo ineriscono, di recesso ad nutum riconosciuto dall'art. 1671 c.c. all'appaltante, atteso che, nel caso di specie, ne ha deliberatamente, Controparte_2 artatamente ed illegittimamente abusato perpetrando sistematicamente recessi arbitrari e perciò ad libitum;
- con l'espediente dell'artata induzione alle dimissioni dei lavoratori Controparte_2 dipendenti di inusitatamente e sistematicamente rassegnate in limine all'intimata Parte_1 caducazione ad nutum del rapporto contrattuale in essere con l'appaltatrice, ha illegittimamente usurpato e si è illegittimamente avvalsa, con soluzione di continuità, della forza lavoro, delle conoscenze e dell'esperienza dei lavoranti o inglobandoli direttamente nei propri Parte_1 organici o facendoli confluire in altra compagine d'impresa già pronta a surrogare Parte_1
[...]
- omettendo talora di corrispondere i compensi dovuti, talvolta erogati solamente a seguito di diffida legale dell'appaltatrice, e taluni dei quali persino maturati da a fronte di Parte_1 attività e i servizi affidati e continuativamente prestati presso strutture di presidi tecnico-operativi allestiti, sviluppati e gestiti, in forza dei convenuti e stipulati accordi negoziali, in via esclusiva ed autonoma da contrattualmente onerata di tutti costi di allestimento, conduzione e Parte_1 manutenzione di dette strutture;
- esponendo a rischi, concreti e reiterati, di default, ogni qual volta, determinata Parte_1 ad libitum da la caducazione del rapporto contrattuale, un novero consistente Controparte_2 di dipendenti di ha richiesto e preteso, a seguito dell'interruzione dell' attività Parte_1 lavorativa, la concomitante corresponsione delle spettanze di fine rapporto;
- esponendo altresì a rischi, concreti e reiterati, di default o comunque di grave Parte_1 pregiudizio, ogni qual volta, determinata ad libitum da la caducazione del Controparte_2 rapporto contrattuale, qualche dipendente di ha mosso, a seguito dell'interruzione Parte_1 dell' attività lavorativa, rivendicazioni lavorative e salariali talora sfociate in azioni giudiziarie che hanno per giunta illegittimamente e pretestuosamente indotto , così Controparte_2 aggravando i rischi di dissesto e di paralisi economica dell'azienda appaltatrice, a bloccare persino il pagamento di corrispettivi dovuti a Parte_1
- violando il principio, codificato nell'ordinamento negli artt. 1175 e 1375 c.c, , della buona fede oggettiva, ossia della reciproca correttezza e lealtà di condotta delle parti che deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all'esecuzione, e che, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche;
- abusando e profittando della oggettiva disparità dei contraenti del rapporto negoziale e del vantaggio eccessivo ottenuto per effetto del bisogno economico (talora indotto) del contraente appaltatore, in palese violazione della legislazione nazionale vigente e di quella comunitaria ispirate alla disciplina della gross disparity, la quale, in linea con i principi sanzionatori dell'abuso del potere contrattuale sanciti negli ordinamenti nazionali, contempla e legittima il sindacato giurisdizionale sul vantaggio eccessivo ottenuto da un contraente per effetto del bisogno economico dell'altro contraente, attuando un controllo sull'autonomia privata dei singoli e delle imprese che è finalizzato alla giustizia contrattuale e all'equilibrio economico delle prestazioni;
---per l'effetto:
condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Controparte_2
Milano, Via A. Negri n° 1,
- alla corresponsione, in favore di di un indennizzo che l'Ill.mo Sig. Giudice adito Parte_1 vorrà determinare ricorrendo al criterio equitativo che costituisce metodo normale per la valutazione del lucro cessante ai sensi dell'art. 2056 secondo comma c.c.. ed applicando il parametro di riferimento per la determinazione equitativa dell'indennizzo dovuto per il mancato guadagno subito dalla società appaltatrice e che può determinarsi alla luce del criterio percentuale (corrispondente al 13% del valore dell'appalto) indicato nell'art.345 L. n° 2248 del 1865 in materia di lavori pubblici, evocata l' analogia iuris e/o legis di ambito contrattuale e la trasponibilità di esso per tipologia, ovvero in misura da determinarsi in via equitativa o in misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero che risulterà dovuta all'esito del giudizio e/o a seguito di espletanda CTU
- al risarcimento del danno inferto a che l'Ill.mo Sig. Giudice adito vorrà Parte_1 liquidare in via equitativa o nella misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio e/o a seguito di espletanda CTU, assumendo, per quel che attiene il profilo di danno derivato dalle illegittime, immotivate ed arbitrarie decurtazioni dei compensi dovuti per la complessiva attività prestata ed operate a fronte della immutata ed invariata quantità e qualità dei servizi espletati, quale parametro di riferimento l'allegato prospetto, ancorché parziale in quanto inerente esclusivamente attività e servizi appaltati da ed espletati da nell'alveo dell'appalto capostipite conferito a Controparte_2 Parte_1 dal Ministero degli Interni, delle decurtazioni dei compensi unilateralmente Controparte_2 ed immotivatamente operate da Controparte_2
- al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa o che sarà ritenuta di giustizia o nella misura che sarà o che risulterà ritenuta dovuta all'esito del giudizio e/o a seguito di espletanda CTU, inferto a dalle condotte gravemente inadempienti, Parte_1 pregiudizievoli e dannose perpetrate e procrastinate da nell'ambito dei Controparte_2 contratti e dei rapporti d'appalto descritti in premessa al presente atto ed intercorsi tra l'appaltante e l'appaltatrice Controparte_2 Parte_1
Oltre interessi e rivalutazione sulle somme liquidate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Si costituiva la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2 Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni avversa istanza, domanda o conclusione:
in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per tutto quanto esposto al punto 1 del presente atto.
- in via principale, rigettare le avverse domande per tutto quanto esposto nel presente atto.
- in ogni caso, condannare la società attrice o chi di ragione al pagamento delle spese di lite
A seguito del provvedimento del 14/09/2016 in cui il precedente giudicante disponeva la rinnovazione della citazione nei confronti del Ministero degli Interni, della Gtech S.p.a. della e della si costituivano in giudizio: Controparte_5 Controparte_6
- il , rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_3
voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
, e comunque l'inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto nei suoi Controparte_3 confronti, condannando parte attrice al pagamento delle spese e onorari, con aggravamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- la quale cessionaria del ramo d'azienda della Gtech S.p.a., richiedendo Controparte_4
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, successivamente ribadite con foglio di precisazione depositato in data 18/06/2021:
- accertare e dichiarare l'estraneità di al giudizio de quo e, per l'effetto, Controparte_4 disporne l'estromissione dal giudizio medesimo;
- condannare alla refusione, in favore di delle spese di lite. Parte_1 Controparte_4
Al termine della fase istruttoria, nel corso dell'udienza del 18/09/2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue.
1. In primo luogo, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dal e dalla Controparte_3
la domanda di accertamento dei rapporti contrattuali intercorsi tra la e Controparte_4 CP_6 gli ulteriori convenuti.
Ciò in quanto “l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione dì fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale” (cfr. Cass. 28821/2017 e Cass. 3905/2003).
Posto che parte attrice non ha documentato che il caso di specie rientri in una delle eccezioni previste dalla legge, non è accoglibile l'interpretazione della secondo cui Parte_1
l'accertamento riguarda rapporti giuridici connessi alla sua azione risarcitoria di nei Parte_1 confronti di , sia perché la pretesa rientra nel contratto stipulato tra quest'ultima e CP_6 CP_6
e sia perché nonostante il disposto dell'art. 1656 c.c. tra il subappaltatore (in questo la ) Parte_1
e il committente (in questo caso gli altri convenuti) non sussiste alcun rapporto giuridico (cfr. Cass. 24717/2018 e Cass. 648/2018).
Pertanto, trattandosi di una domanda di accertamento di una mera situazione di fatto, la stessa non è ammissibile.
2. Il contratto posto in essere dalle parti rappresenta un subappalto di servizi tra e CP_6
in cui parte attrice si era impegnata a fornire assistenza tecnica (cfr. pag. 1 doc. 1 Parte_1 fascicolo di parte attrice) a e, secondo la ricostruzione attorea, anche agli ulteriori soggetti CP_6 citati in giudizio (che ricoprono la posizione di committenti) e nel corso del quale si CP_6 sarebbe resa responsabile di un serie di condotte illecite, per le quali l'odierna attrice richiedeva un risarcimento, così riassumibili:
a) illegittimo storno dei dipendenti di;
Parte_1
b) ingiustificata riduzione o dilazione, attraverso l'utilizzo di prassi contrattuali atipiche, come i
“buoni d'ordine”, dei pagamenti di quanto dovuto alla società appaltatrice;
c) abusivo utilizzo dello strumento del recesso ad nutum relativamente al contratto in oggetto;
d) abuso di dipendenza economica da parte di nei confronti della Telecnica, come previsto CP_6 dall'art. 19 della legge 192/1998;
e) violazione del principio di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
2. Con riguardo allo storno dei dipendenti, esso è configurabile come atto di concorrenza sleale in base al disposto dell'art. 2598 c. 3 c.c. e tra gli elementi costitutivi dello stesso deve risultare la volontà di chi lo attua di arrecare danno alla controparte ossia il cosiddetto animus nocendi di cui non ha offerto alcuna prova ex art. 2697 c.c. Parte_1
Nello specifico occorreva la dimostrazione, non offerta da parte istante, di una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare un danno a , in quanto non può ritenersi Parte_1 sufficiente la mera constatazione del passaggio di collaboratori da un'impresa a un'altra ma “è necessario invece che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato;
in siffatta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente” (cfr. Cass. 3865/2020).
3. Quanto al profilo sub. b si evidenzia che la modalità di pagamento tramite “buoni d'ordine”, definita “illegittima e atipica” da parte istante, non solo risulta contrattualmente pattuita (cfr. doc. 1 pag. 4 e ss. fascicolo di parte attrice) ma è stata più volte ribadita da nella corrispondenza CP_6 stragiudiziale intercorsa tra le parti (cfr. docc. 15-16 fascicolo di parte attrice) e che, inoltre, a norma dell'art. 1218 c.c. è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per un adempimento omesso o tardivo, in base alla prova, da parte del creditore, del nesso di causalità tra la condotta del debitore e l'inadempimento fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, tramite un'allegazione che implichi un'inosservanza “qualificata” ossia astrattamente idonea a produrre un danno risarcibile, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. (cfr. Cass. 28420/2024 e Cass. 12760/2024). Tuttavia, poiché tale prova non è stata offerta da parte attrice, la pretesa risarcitoria non può ritenersi dimostrata.
4. Quanto al punto sub. c, così come risulta dagli atti di parte attrice, la ha agito in Parte_1 giudizio per ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 1671 c.c. con applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 2056 c. 2 c.c. (cfr. pag. 23 comparsa conclusionale di parte attrice).
Tuttavia, anche tale domanda risulta infondata, in quanto grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato per il mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile per l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, non rilevando, viceversa, che parte appaltante non abbia dimostrato che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'esecutore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (cfr. Cass. 15304/2020 e Cass. 8853/2017). Tale onere probatorio non può essere adempiuto facendo ricorso al criterio dell'equità poiché “la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (cfr. Cass 9744/2023 e Cass. 4534/2017).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dimostrato il concreto pregiudizio, limitandosi indicare un possibile criterio di calcolo per la sua liquidazione in via equitativa (cfr. pag. 23 comparsa conclusionale), limitandosi a depositare un documento dalla stessa prodotto e nei confronti del singolo cliente “Ministero degli Interni” (cfr. doc. 14 fascicolo di parte attrice), documento che, come tale, deve considerarsi irrilevante, poiché “il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione” (cfr. Cass. 19820/2023 e Cass. 8290/2016).
5. Quanto, poi alla tutela avverso l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l. 192/1998 l'applicazione della suddetta normativa onera colui che la invoca a dimostrare:
“1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o “asimmetria” di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia “eccessivo” (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto);
2) in secondo luogo, indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, che non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale.” (cfr. Cass. 27435/2024 e Cass. 1184/2020).
Tuttavia, nel caso in esame, parte attrice non ha dimostrato né l'assenza di possibilità di alternative economiche diverse dal contratto con , né l'elemento soggettivo costituito CP_6 dall'intenzionalità della condotta vessatoria della società convenuta.
Pertanto, anche tale domanda risarcitoria è infondata e deve essere respinta.
6. Per le ragioni esposte precedenza, non può nemmeno ritenersi dimostrato un danno da malafede contrattuale imputabile a e conseguentemente un diritto al risarcimento dello stesso a CP_6 beneficio di ex artt. 1175 e 1375, in quanto tutti i comportamenti che secondo parte Parte_1 attrice configurerebbero una violazione di tale principio si sono rivelati privi di pregio o indimostrati.
A tal proposito, peraltro, il danno per violazione del principio di buona fede contrattuale necessita della prova del pregiudizio inteso come l'interesse positivo, ossia come i vantaggi che la parte avrebbe ottenuto se l'accordo fosse stato eseguito in buona fede (cfr. Cass. 23273/2006) che non è stata offerta da parte istante.
Conclusivamente la domanda di accertamento della deve ritenersi inammissibile e Parte_1 quella risarcitoria azionata solamente nei confronti di , infondata. CP_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto: della pluralità delle parti convenute, del diverso grado dell'attività difensiva da esse svolta e della circostanza che il non ha assolto all'onere della prova di dimostrare la Controparte_3 responsabilità aggravata di parte attrice ex art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. 21798/2015: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”); nulla deve provvedersi in ordine alle spese tra e rimaste contumaci. Parte_10 Controparte_5 Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento formulata dalla nei confronti della Parte_1
Gtech S.p.a., ora del , della e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6 della Controparte_5
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla nei confronti della Parte_1 CP_2
[...]
- condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in favore del Parte_2 [...]
, nella misura, per ciascuno, di € 5.431,00 quale compenso Controparte_7 professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
in favore di nella misura di € 10.860,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e CP_1 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- nulla per le spese nei confronti di e Controparte_5 CP_6 Controparte_6
Roma, 15/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.