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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. CE CE Presidente
dott.ssa GA AM Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4763 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Maximilian Molfettini, rappresentante e difensore, ricorrente
e
, nato a [...], il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Gaspare Di Carlo, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione del 23-28/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/4/2025, premettendo di aver instaurato Parte_1
una convivenza more uxorio con in costanza della quale è nata la figlia CP_1
(il 13/4/2019), ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di Per_1 mantenimento della minore come indicato in ricorso.
1 Costituitosi con memoria depositata telematicamente il 26/9/2025, ha CP_1
chiesto parimenti la disciplina dell'affidamento e mantenimento della figlia alle condizioni indicate in memoria.
Con istanza congiunta depositata telematicamente il 17/10/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione congiunta del giudizio.
Scaduto il termine del 30/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la decisione del giudizio alle condizioni dell'accordo depositato in atti il
17/10/2025 e di seguito integralmente riportate:
1) Regime di affidamento e visita delia prole: la minore in affidamento condiviso, avrà domicilio prevalente presso l'abitazione Persona_2 della madre, sita in Palermo, via Luigi Eredia n. 10; Parte_1 il padre potrà incontrare la minore compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: il martedì e il giovedì dal termine della scuola sino alle ore 18:30;
a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato alle ore 11 00 sino alle ore 16.00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
la bambina trascorrerà, con i genitori, ad anni alterni, le festività civili e religiose;
sempre la minore, trascorrerà, altresì, 7 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento presso l'abitazione paterna, da concordare tra le parti;
2) Provvedimenti economici
II sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota di sua spettanza dell'assegno unico universale erogato dall'Inps, avendo il padre manifestato la propria disponibilità
a rinunciarvi in favore della sig.ra Parte_1
Entrambi le parti saranno tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del minore, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Tali condizioni pattizie non appaiono in contrasto con l'interesse preminente della minore,
e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, così provvede:
• dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_1 CP_1
all'affidamento e al mantenimento della figlia minore (nata a [...] il Per_1
13/4/2019) siano regolati alle condizioni di cui all'accordo depositato il 17/10/2025, come dianzi riportate;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Palermo, camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA AM CE CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. CE CE Presidente
dott.ssa GA AM Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4763 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Maximilian Molfettini, rappresentante e difensore, ricorrente
e
, nato a [...], il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato presso l'avv. Gaspare Di Carlo, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione del 23-28/10/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/4/2025, premettendo di aver instaurato Parte_1
una convivenza more uxorio con in costanza della quale è nata la figlia CP_1
(il 13/4/2019), ha chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di Per_1 mantenimento della minore come indicato in ricorso.
1 Costituitosi con memoria depositata telematicamente il 26/9/2025, ha CP_1
chiesto parimenti la disciplina dell'affidamento e mantenimento della figlia alle condizioni indicate in memoria.
Con istanza congiunta depositata telematicamente il 17/10/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione congiunta del giudizio.
Scaduto il termine del 30/10/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la decisione del giudizio alle condizioni dell'accordo depositato in atti il
17/10/2025 e di seguito integralmente riportate:
1) Regime di affidamento e visita delia prole: la minore in affidamento condiviso, avrà domicilio prevalente presso l'abitazione Persona_2 della madre, sita in Palermo, via Luigi Eredia n. 10; Parte_1 il padre potrà incontrare la minore compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità: il martedì e il giovedì dal termine della scuola sino alle ore 18:30;
a settimane alterne, nel fine settimana dal sabato alle ore 11 00 sino alle ore 16.00 della domenica, con pernottamento nella notte intermedia;
la bambina trascorrerà, con i genitori, ad anni alterni, le festività civili e religiose;
sempre la minore, trascorrerà, altresì, 7 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento presso l'abitazione paterna, da concordare tra le parti;
2) Provvedimenti economici
II sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma di euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento della figlia della coppia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota di sua spettanza dell'assegno unico universale erogato dall'Inps, avendo il padre manifestato la propria disponibilità
a rinunciarvi in favore della sig.ra Parte_1
Entrambi le parti saranno tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie in favore del minore, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”.
Tali condizioni pattizie non appaiono in contrasto con l'interesse preminente della minore,
e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
2 Il Tribunale in composizione collegiale, così provvede:
• dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_1 CP_1
all'affidamento e al mantenimento della figlia minore (nata a [...] il Per_1
13/4/2019) siano regolati alle condizioni di cui all'accordo depositato il 17/10/2025, come dianzi riportate;
• compensa tra le parti le spese di lite;
Palermo, camera di consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA AM CE CE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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