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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11013/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12735/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Casoria, alla via De Martino n. 07, presso lo studio dell'avv. Domenico
CC e RO CC, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita medica al cui esito è risultata invalida al 75%; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario utile per l'ottenimento della pensione di inabilità. Ha quindi adito nei termini il
Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1 riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2 perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa stante le conclusioni della consulenza disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa con compensazione delle spese.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo di parte ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “La sig.ra è Parte_1 affetta da: emiparesi destra secondaria ad asportazione di meningioma;
ipertensione arteriosa, asma bronchiale, obesità. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 100%; realizza i requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per la
2 definizione di persona handicappata con connotazione di gravità a partire dal mese di settembre
2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Il complesso menomativo della ricorrente sicuramente determina una percentuale invalidante del 100%, come già precedentemente riconosciuto. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette
“momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Le patologie della sig.ra
[...]
, in particolare gli esiti di asportazione del meningioma con conseguente emiparesi, in Pt_1 associazione all'obesità, determinano i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente si presenta in sedia a rotelle;
sollecitata ad assumere la stazione eretta ed alla deambulazione senza assistenza, si evidenzia deficit di equilibrio, rischio caduta e ricerca di appoggio sugli arti superiori. Si aggiunge inoltre che la ricorrente è apparsa parzialmente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, con riduzione del tono dell'umore e rallentamento ideo-motorio. Per tutti questi motivi la ricorrente presenta i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Adesso resta da affrontare l'annoso problema della retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti “tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore l'assicurato. Pertanto tenuto conto: dei tempi medi di evoluzione delle minorazioni in diagnosi;
dell'assenza di un elemento documentale che permette di individuare con precisione il momento clinico in cui il quadro menomativo sia stato di entità da consentire la concessione dell'assegno; che si tratta di patologie cronico-degenerative a lenta evoluzione, si ritiene che il presupposto sia presente a partire dal mese di settembre 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027. In merito alla condizione di persona handicappata, la stessa è disciplinata dalla legge 104/92, all'interno della quale, all'articolo 3, si definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
3 apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; dell'integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dalla ricorrente è caratterizzato da patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, con connotazione di gravità. Nello specifico trattasi di un complesso menomativo che è caratterizzato da rilevanti ripercussioni funzionali per le quali è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo. Alla luce di tutte queste riflessioni ritengo la sig.ra persona con handicap con connotazione di gravità ex Parte_1 legge 104/92 art. 3comma 3 a partire dal mese di settembre 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui
4 fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in capo alla sig.ra della pensione di inabilità a partire dalla domanda amministrativa e dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e della condizione di disabilità grave a partire dal settembre 2024.
Le spese di lite vengono compensate per la metà alla luce del riconoscimento di due prestazioni a partire da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, mentre per la rimanente metà seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento in favore della sig.ra della pensione di inabilità a partire dalla Parte_1 domanda amministrativa e dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave a partire dal settembre 2024;
- compensa le spese per metà e pone la rimanente metà a carico dell' , che liquida in euro CP_2
1.348,50, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 11013/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12735/2023
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Casoria, alla via De Martino n. 07, presso lo studio dell'avv. Domenico
CC e RO CC, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/09/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità; di essere stata sottoposta a visita medica al cui esito è risultata invalida al 75%; di avere proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha riconosciuto esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario utile per l'ottenimento della pensione di inabilità. Ha quindi adito nei termini il
Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il Per_1 riconoscimento delle summenzionate prestazioni.
1 Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso CP_2 perché infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott.ssa , la causa è stata rinviata per la Per_2 discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa stante le conclusioni della consulenza disposta, mentre parte resistente ha chiesto la decisione della causa con compensazione delle spese.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dalla ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, parte ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stata ritenuta in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, ella, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è fondato, nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo di parte ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso che “La sig.ra è Parte_1 affetta da: emiparesi destra secondaria ad asportazione di meningioma;
ipertensione arteriosa, asma bronchiale, obesità. Il complesso menomativo determina un grado di invalidità del 100%; realizza i requisiti sanitari necessari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per la
2 definizione di persona handicappata con connotazione di gravità a partire dal mese di settembre
2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che “Il complesso menomativo della ricorrente sicuramente determina una percentuale invalidante del 100%, come già precedentemente riconosciuto. Resta adesso da verificare se vi sono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. L'indennità di accompagnamento viene concessa agli individui che hanno un complesso menomativo di entità tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua per effettuare gli atti quotidiani della vita;
per atti quotidiani della vita si intendono le attività alla base dei sette
“momenti” (alimentazione, vestizione e svestizione, comunicazione, igiene personale, controllo sfinterico, spostamenti intramurari, spostamenti extramurari). Le patologie della sig.ra
[...]
, in particolare gli esiti di asportazione del meningioma con conseguente emiparesi, in Pt_1 associazione all'obesità, determinano i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento. La ricorrente si presenta in sedia a rotelle;
sollecitata ad assumere la stazione eretta ed alla deambulazione senza assistenza, si evidenzia deficit di equilibrio, rischio caduta e ricerca di appoggio sugli arti superiori. Si aggiunge inoltre che la ricorrente è apparsa parzialmente orientata nel tempo, nello spazio e verso le persone, con riduzione del tono dell'umore e rallentamento ideo-motorio. Per tutti questi motivi la ricorrente presenta i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Adesso resta da affrontare l'annoso problema della retrodatazione: trattasi di un compito niente affatto agevole, da elaborarsi a seconda dei vari criteri medico-legali, noti alla maggior parte degli specialisti in materia. Infatti, sulla scorta della stessa criteriologia, risulta alquanto “anomalo” il riconoscimento di un beneficio economico a partire dalla data della visita medico-legale, a meno che proprio in tale epoca, non si sia verificato l'evento morboso e/o complicanza maggiormente invalidante. Ed inoltre, vanno considerati anche i cosiddetti “tempi medi” di evoluzione delle minorazioni di cui è portatore l'assicurato. Pertanto tenuto conto: dei tempi medi di evoluzione delle minorazioni in diagnosi;
dell'assenza di un elemento documentale che permette di individuare con precisione il momento clinico in cui il quadro menomativo sia stato di entità da consentire la concessione dell'assegno; che si tratta di patologie cronico-degenerative a lenta evoluzione, si ritiene che il presupposto sia presente a partire dal mese di settembre 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027. In merito alla condizione di persona handicappata, la stessa è disciplinata dalla legge 104/92, all'interno della quale, all'articolo 3, si definisce “persona handicappata” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
3 apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1). Al comma 3 dello stesso articolo si precisa che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Un'altra premessa necessaria è che la valutazione del quadro menomativo non può essere basata sulla tabella indicativa per la valutazione degli invalidi civili di cui al D.M. 5-2-1992, poiché questa fa riferimento alla riduzione della capacità di lavoro, mentre l'handicap rappresenta l'estrinsecazione sociale della menomazione e della conseguente disabilità. In tale ottica, si possono riconoscere le seguenti tipologie di disabilità: del comportamento;
della comunicazione;
dell'igiene personale;
della locomozione;
motorie (con particolare riferimento agli arti superiori); motorie (relative alla destrezza nei movimenti più raffinati), situazionali (relative alla resistenza alla fatica, alla tolleranza alle diverse temperature, ecc.). Da queste disabilità derivano le seguenti tipologie di handicap: dell'orientamento; della mobilità; dell'indipendenza fisica;
dell'occupabilità; dell'integrazione sociale;
dell'indipendenza economica. Ogni tipo di handicap è graduabile, e nel loro insieme andranno a rappresentare il grado di gravità complessivo di handicap. Il complesso morboso presentato dalla ricorrente è caratterizzato da patologie che legittimano il riconoscimento della condizione di persona handicappata, con connotazione di gravità. Nello specifico trattasi di un complesso menomativo che è caratterizzato da rilevanti ripercussioni funzionali per le quali è necessario effettuare un intervento assistenziale permanente e continuativo. Alla luce di tutte queste riflessioni ritengo la sig.ra persona con handicap con connotazione di gravità ex Parte_1 legge 104/92 art. 3comma 3 a partire dal mese di settembre 2024. Si consiglia revisione nel mese di gennaio 2027”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui
4 fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta e deve essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in capo alla sig.ra della pensione di inabilità a partire dalla domanda amministrativa e dell'indennità di Parte_1 accompagnamento e della condizione di disabilità grave a partire dal settembre 2024.
Le spese di lite vengono compensate per la metà alla luce del riconoscimento di due prestazioni a partire da data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, mentre per la rimanente metà seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti. CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara sussistere il requisito sanitario per il riconoscimento in favore della sig.ra della pensione di inabilità a partire dalla Parte_1 domanda amministrativa e dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave a partire dal settembre 2024;
- compensa le spese per metà e pone la rimanente metà a carico dell' , che liquida in euro CP_2
1.348,50, oltre spese generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese delle CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 02/10/2025
Il Giudice del lavoro
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