Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2009, n. 12373
CASS
Sentenza 20 gennaio 2009

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Non integra il reato di falsità materiale in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di funzionario di banca preposto al settore borse e titoli, fornisca - utilizzando stampati in uso nella prassi bancaria (c.d. stampate al computer costituenti scritture private) - ai clienti dell'istituto di credito false informazioni in ordine al rendimento dei titoli in gestione, in quanto la confezione di un documento, nel senso della creazione di un atto con i crismi formali di un'ordinaria comunicazione non costituisce segno univoco e decisivo di falsità materiale essendo, a tal fine, necessaria la non genuinità del documento, non sussistente nella specie, non essendovi alcuna alterazione e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale provenendo il documento da soggetto funzionalmente preposto ad emettere simili comunicazioni. Ne deriva che il contenuto mendace di un documento genuino integra il reato di falso ideologico in scrittura privata, come tale non punibile, in quanto non previsto dalla normativa penale.

In tema di falso documentale, le comunicazioni ai clienti di una banca - redatte, su stampa in uso all'istituto di credito, dal funzionario all'uopo preposto - concernenti il rendimento dei titoli affidati in gestione al settore "borsa e titoli" hanno natura di scritture private, in quanto esse non si risolvono nell'adempimento di un mero onere di informativa a carico della banca, ma sono capaci di produrre effetti giuridici nel rapporto con i clienti che si concreta nella funzione di garanzia della libera determinazione del contraente-investitore, al quale deve essere assicurata la più ampia libertà di scelta tra l'opzione del mantenimento dell'impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione della scrittura privata, non occorre che esso riguardi la costituzione, l'esercizio o l'estinzione di un diritto soggettivo, potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico "inter partes" od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto.

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  • 1Concorso di formule assolutorie: prevale quella più liberatoriaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2009, n. 12373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12373
Data del deposito : 20 gennaio 2009

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