Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 2
Non integra il reato di falsità materiale in scrittura privata (art. 485 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di funzionario di banca preposto al settore borse e titoli, fornisca - utilizzando stampati in uso nella prassi bancaria (c.d. stampate al computer costituenti scritture private) - ai clienti dell'istituto di credito false informazioni in ordine al rendimento dei titoli in gestione, in quanto la confezione di un documento, nel senso della creazione di un atto con i crismi formali di un'ordinaria comunicazione non costituisce segno univoco e decisivo di falsità materiale essendo, a tal fine, necessaria la non genuinità del documento, non sussistente nella specie, non essendovi alcuna alterazione e sussistendo piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale provenendo il documento da soggetto funzionalmente preposto ad emettere simili comunicazioni. Ne deriva che il contenuto mendace di un documento genuino integra il reato di falso ideologico in scrittura privata, come tale non punibile, in quanto non previsto dalla normativa penale.
In tema di falso documentale, le comunicazioni ai clienti di una banca - redatte, su stampa in uso all'istituto di credito, dal funzionario all'uopo preposto - concernenti il rendimento dei titoli affidati in gestione al settore "borsa e titoli" hanno natura di scritture private, in quanto esse non si risolvono nell'adempimento di un mero onere di informativa a carico della banca, ma sono capaci di produrre effetti giuridici nel rapporto con i clienti che si concreta nella funzione di garanzia della libera determinazione del contraente-investitore, al quale deve essere assicurata la più ampia libertà di scelta tra l'opzione del mantenimento dell'impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione della scrittura privata, non occorre che esso riguardi la costituzione, l'esercizio o l'estinzione di un diritto soggettivo, potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico "inter partes" od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto.
Commentario • 1
- 1. Concorso di formule assolutorie: prevale quella più liberatoriaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/01/2009, n. 12373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12373 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 20/01/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 167
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 20332/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Riva Paolo, difensore di FR OC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 26 febbraio 2008. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Carmine Stabile, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentito, altresì, l'avv. Riva Paolo, che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 gennaio 2006, il Tribunale di Como dichiarava ER OC colpevole del reato continuato di falso in scrittura privata e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di mesi cinque di reclusione nonché al risarcimento del danno subito dalle parti civili OL LO e US, ai quali assegnava provvisionale immediatamente esecutiva. Riteneva il giudicante che, in base alla compiuta istruttoria, potesse affermarsi con certezza che l'imputato, in qualità di funzionario della Banca Popolare Commercio ed Industria di Lurate Caccivio, addetto al settore borsa e titoli, nel corso degli anni in contestazione avesse fornito ai clienti OL false notizie sull'andamento e quotazione di titoli affidatigli in gestione, consegnando loro rendicontazioni appositamente predisposte, dopo aver distrutto quelle ufficiali della banca, inserendo in esse titoli non presenti in portafoglio ed incrementando il valore di quelli ricevuti in gestione.
L'affermazione in ordine alla sussistenza del reato contestato nasceva dal convincimento che i documenti in esame avessero valore di scrittura privata, mentre l'elemento soggettivo del reato era stato ritenuto esistente, individuandosi il dolo specifico nello scopo di non fare brutta figura con i clienti e con i superiori dell'istituto di credito.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronuncia impugnata, con ulteriori statuizioni di legge. Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente deduce inosservanza od erronea applicazione dell'art. 485 c.p.. All'uopo, sostiene che i documenti in questione non avrebbero potuto considerarsi scritture private, in quanto mere stampate al computer che il ER consegnava ai OL, assolutamente inidonee, per loro natura, sia a fondare una qualsivoglia ragione di credito nei confronti della Banca sia ad assumere valenza probatoria di alcuna pretesa giuridica.
Contesta, inoltre, la ritenuta esistenza dell'elemento soggettivo, soprattutto sub specie del dolo specifico richiesto dalla norma. Con il secondo motivo, eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla natura di scritture private attribuite alle stampate anzidette, sebbene prive dei segni distintivi dell'Istituto di credito, dell'indicazione delle coordinate bancarie, delle sottoscrizioni dei funzionali, segnatamente del direttore generale. Lamenta, poi, che i giudici di merito non abbiano ravvisato gli estremi della falsità ideologica, in luogo di quella materiale;
e che, con motivazione illogica, abbiano individuato il dolo specifico, disattendendo la spiegazione fornita dall'imputato, con riferimento al fine di prospettare ai clienti una possibile evoluzione delle quotazioni dei titoli in un'ottica di medio termine. Si duole, infine, che la Corte di merito abbia del tutto ignorato la doglianza difensiva in ordine all'insussistenza di danni patrimoniali e morali, limitandosi alla conferma delle statuizioni civili essendo stata rimessa alla separata cognizione del giudice civile la liquidazione del danno da reato. 2. - L'ordine logico-giuridico dei molteplici profili di doglianza colloca al primo posto quello relativo alla natura giuridica dei documenti in questione (le cd. stampate). Si osserva, al riguardo, che dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata emerge, chiaramente, che i documenti anzidetti consistevano in periodiche comunicazioni ai clienti, su stampa in uso all'istituto di credito, relativamente al rendimento dei titoli affidati in gestione al settore borsa e titoli, a cura del funzionario ad esso preposto. Erano, insomma, comuni informative, normalmente trasmesse agli investitori, recanti nondimeno false comunicazioni sull'andamento dei titoli ed altre distorte notizie.
In ordine a siffatta documentazione, parte ricorrente dubita della natura di scrittura privata ad essa, concordemente, attribuita dai giudici dei due gradi di merito, ai fini dell'applicazione dell'art.485 c.p.. 2.1. - Tali perplessità, però, non hanno ragion d'essere, non essendo revocabile in dubbio la riconducibilità dei documenti anzidetti alla nozione di scrittura privata recepita dal codice sostanziale. In proposito, è ius receptum che, pur in mancanza di espressa definizione normativa, nel sistema penale - ma anche nella legge civile - la nozione anzidetta va desunta sia in via residuale, in rapporto a quella di atto pubblico, sia in diretto riferimento alla sua peculiare funzione, pacificamente individuata in quella di fissare in un documento, redatto senza l'assistenza di pubblico ufficiale, qualsivoglia dichiarazione di volontà o di scienza, avente rilevanza giuridica. Si tratta, dunque, di nozione assai ampia, la cui dimensione, peraltro, resta ulteriormente dilatata proprio dal generico riferimento al rilievo giuridico. In altri termini, non occorre che il documento in questione riguardi la costituzione, l'esercizio o l'estinzione di un determinato diritto soggettivo, potendo invece concernere qualsiasi circostanza idonea a spiegare effetti nell'ambito di un rapporto giuridico inter partes od anche solo nella sfera giuridica di un determinato soggetto. Le comunicazioni in esame rispondono, pienamente, a siffatte caratteristiche, non risolvendosi nell'adempimento di un mero onere d'informativa a carico della banca, avendo invece intrinseca capacità di produrre effetti giuridici nel rapporto giuridico intercorso con i clienti.
A parte che la valenza giuridica del documento sarebbe, già solo, apprezzabile in rapporto al generico dovere d'informazione - che, anche indipendentemente da espressa previsione negoziale, si riconnette al fondamentale dovere di diligenza e correttezza, che deve, comunque, caratterizzare l'esecuzione del contratto, ai sensi della generale previsione codicistica dell'art. 1176 c.c. - quella intrinseca attitudine la si coglie, appieno, in funzione di garanzia della libera determinazione del contraente/investitore, al quale va assicurata la più ampia facoltà di scelta tra l'opzione del mantenimento dell'impegno finanziario in corso e quella del disinvestimento.
2.2 - Risolto positivamente il quesito preliminare di cui si è detto, va ora affrontata la questione che, nello scacchiere delle censure, ad esso segue logicamente, ossia la qualificazione giuridica delle false informative contenute nelle anzidette stampate e, in particolare, la configurabilità della fattispecie in termini di falsità materiale in scrittura privata, così come ritenuto dai giudici di merito, alla stregua dell'art. 485 c.p.. Orbene, la condotta materiale in esame consiste nella formazione di un documento, all'apparenza conforme agli ordinali standards informativi in uso nella prassi bancaria, ma contenente false comunicazioni. La confezione di un documento, nel senso della creazione di un atto con i crismi formali di un'ordinaria comunicazione, non è, però, segno univoco e decisivo di falsità materiale, come mostrano di ritenere i giudici di merito.
In linea con autorevole interpretazione dottrinaria, deve infatti ritenersi che, ai fini del falso materiale, occorre la non-genuità del documento, ossia la sua provenienza da autore diverso da quello effettivo ovvero l'alterazione del documento originario, nel senso della sua postuma manomissione ad opera di terzi ovvero anche del suo stesso autore, che vi provveda arbitrariamente.
Nel caso di specie, invece, vi è piena corrispondenza tra autore apparente ed autore reale e non vi è stata alcuna alterazione;
non solo, ma il documento proviene da funzionario funzionalmente preposto ad emettere comunicazioni siffatte per ragioni del suo ufficio. Sicché, a fronte della genuinità del documento, il contenuto mendace non può integrare falsità materiale, ma deve considerarsi falso ideologico.
Del resto, è significativo che ad identico approdo interpretativo, in ordine all'insussistenza del falso materiale, si perviene applicando il criterio discretivo proposto da altra autorevole opinione dottrinaria, che fa riferimento al titolo di legittimazione dell'autore materiale, nel senso che ricorre falso materiale ove l'autore del documento non sia legittimato al rilascio dello stesso, mentre sussiste falso ideologico se l'autore sia a tanto abilitato, ma violi l'obbligo giuridico di attestare cose conformi al vero. Nel caso di specie, è pacifico, in punto di fatto, che il ER fosse legittimato ad emettere l'informativa anzidetta e che, nell'occasione, fosse però venuto meno all'obbligo di attestare il vero.
Ed allora, nel caso di specie, ricorre un'ipotesi di falso ideologico in scrittura privata, che, nondimeno, è fattispecie non punibile, in quanto non prevista dalla normativa penale (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 25.5.1984, n. 6751, rv. 165363). Il superiore rilievo è, ovviamente, assorbente di ogni altra questione prospettata dal ricorrente.
3. - Non resta che prenderne atto e far luogo alla declaratoria di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009