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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 16.01.25, sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg. N. 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4285/2023 e n. 3751/2021 R.G. vertenti
TRA
, nata il [...] a [...], residente in [...], cod. Parte_1
fisc.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via San Filippo Bianchi n. 54, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Luciana Intilisano, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura conferita, in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. to MARIA CP_1
CAMMAROTO giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 02.08.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa in data 25.02.21, ai fini del riconoscimento della pensione ciechi civili con diritto all'indennità di accompagnamento (ai sensi e per gli effetti della legge 382/70 e succ. mod.), a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Sottoposta a CP_ visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e la ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di un ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio dell' indennità di accompagnamento, della pensione ciechi civili con diritto all'indennità di accompagnamento (ai sensi e per gli effetti della legge 382/70 e succ. mod.) e, in subordine, della pensione di cieco parziale (o ventesimista), ai sensi e per gli effetti della legge 508/88
e 289/90 e/o indennità speciale per ciechi parziali. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva il grado di invalidità propria delle prestazioni assistenziali invocate. Quindi, dopo aver depositato dichiarazione di dissenso il 27.07.23, con l' odierno ricorso, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva che erano sussistenti alla data della domanda amministrativa i requisiti sanitari indicati. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari a far data dalla domanda amministrativa, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15.02.2024, contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito al disposto richiamo del ctu, dott. e al deposito della Persona_2 relazione peritale, la causa veniva decisa.
La domanda è in parte fondata.
********* Il CTU nominato, dr. , nella relazione scritta depositata in atti, a seguito dell' Persona_2 esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio della pensione per ciechi parziali (ventesimisti) dal 01.01.24, ma non sussistenti i requisiti sanitari propri dell' indennità di accompagnamento. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 02.08.23 può parzialmente accogliersi.
******** Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia. Pertanto si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento, ma trovasi nella condizione sanitaria propria dell' indennità per cieco parziale (ventesimista), non sussistendone le altre condizioni sanitarie richieste in prima istanza. Il limitato accoglimento della domanda, considerata anche la data di decorrenza, successiva alla data di presentazione dei ricorsi, dei requisiti sanitari propri della prestazione di cui alla domanda avanzata in via subordinata, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio e del giudizio di ATP a questo riunito.
Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si CP_ pongono definitivamente a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_
con ricorso depositato in data 2.08.23 nei confronti dell' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità Parte_1 di accompagnamento, ma trovasi nello status di cieco parziale (ventesimista) dal 01.01.2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 17.01.25
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)