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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. OR LA Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. CA UC Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1671 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Stefania Aru, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cagliari in data 03.05.1987 tra e disponendo le conseguenti annotazioni Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile;
2. dichiarare che il signor corrisponderà a titolo di assegno di divorzio alla signora CP_1 [...]
la somma di € 300,00 (trecento euro) mensili entro il 05 di ogni mese, importo da Parte_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT o di quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
3. con vittoria delle spese del presente giudizio in caso di opposizione.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso da e ” Parte_1 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Cagliari il 3/05/1987, e che dall'unione coniugale era nata Controparte_1
la figlia (8/03/1988), maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che l'unione non Per_1
si era rivelata felice e con sentenza n. 1764/2020, pubblicata in data 27/07/2022, il Tribunale di
Cagliari aveva pronunciato la separazione dei coniugi, prevedendo il versamento in capo al marito della somma di euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
di essere senza lavoro e di abitare con l'anziana madre, mentre il marito era un lavoratore autonomo con un buon tenore di vita, e continuava ad abitare nella casa coniugale di proprietà di entrambi;
che il convenuto era altresì proprietario di un immobile in Cagliari dove svolgeva l'attività di vendita e assistenza di macchine per l'ufficio; che i coniugi non si erano mai riconciliati;
tanto premesso, ha domandato la pronuncia del divorzio e la previsione di un assegno divorzile di euro 300,00.
Il convenuto non si è costituito e non è comparso.
Sentita la ricorrente, che ha dichiarato di non essersi mai riconciliata col coniuge e di non avere mai percepito l'assegno di mantenimento da lui dovuto, di vivere con la propria madre e di lavorare come segretaria a chiamata per circa tre mesi l'anno percependo la retribuzione di circa 600,00 euro al mese, e di avere lavorato durante il matrimonio dal 1987 al 2016, e a seguito del licenziamento di nuovo nel 2018/2019, il Giudice delegato ha confermato le condizioni della separazione.
Mutato il rito, il convenuto non si è costituito ed è stata pertanto dichiarata la sua contumacia.
La causa istruita con produzioni documentali è stata trattenuta in decisione sulle domande formulate. La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
La ricorrente ha infatti provato, con i documenti prodotti in giudizio, che al momento della domanda i coniugi erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano decorsi termini di legge.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, così
come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n.55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile, quantificato in euro 300,00 mensili.
L'art. 5, sesto comma, della Legge n. 898/1970, prevede che con la sentenza di divorzio il Tribunale
possa disporre la corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto dei criteri contemplati dalla norma (condizioni e reddito dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, proprio o comune), da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti, qualora il richiedente sia privo di mezzi adeguati o sia oggettivamente impossibilitato a procurarseli, posto che si accerti che le cause della sperequazione siano state causate dal contributo dato al nucleo familiare o alla creazione del patrimonio comune con il sacrificio della propria realizzazione personale e professionale, deve essere riconosciuto l'assegno con quantificazione adeguata al contributo fornito.
Non è quindi sufficiente la mera disparità economica fra i coniugi affinché sussista il diritto all'assegno divorzile, occorrendo la prova che ciò dipenda dalle scelte di vita condivise dai coniugi,
con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti con ruolo trainante endofamiliare.
L'onere di provare la ricorrenza di tali presupposti è in capo al richiedente.
È bene chiarire infatti che non si tratta della prosecuzione del diritto al mantenimento sorto con la separazione, ma della costituzione - mediante apposita pronuncia costitutiva - di una nuova attribuzione avente caratteri propri e differenti basata su di un principio di solidarietà post coniugale che può unicamente giustificare il protrarsi di effetti che siano conseguenza delle scelte condivise dai coniugi durante il matrimonio.
Nel caso in esame, le condizioni economiche delle parti non sono state documentate.
La richiedente ha affermato di avere lavorato continuativamente durante il matrimonio dal 1987 al
2016 (30 anni), di avere ripreso nel 2018/2019 dopo il licenziamento, di lavorare attualmente “a chiamata” per soli due/tre mesi l'anno con un guadagno di circa 600,00 euro al mese, e di non avere spese in quanto dimora con la anziana madre.
Non sono state allegate, né tantomeno provate, circostanze o scelte condivise dai coniugi in dipendenza del matrimonio tali da determinare gli attuali ristretti mezzi della ricorrente o da impedire o limitare così significativamente la sua capacità lavorativa (lavora per soli tre mesi l'anno).
La richiedente non ha documentato, né chiesto di provare con adeguate istanze istruttorie, le attuali condizioni economiche del marito.
Non ha neppure allegato che siano mutate rispetto alla separazione, quando (si veda la sentenza del
2016) egli era risultato titolare del modesto reddito di circa euro 10.000,00 annui (833 al mese).
In definitiva, per un verso, non vi è dimostrazione di un divario reddituale fra le parti, né considerata la trentennale esperienza lavorativa della ricorrente durante il matrimonio, proseguita dopo la separazione, e l'assenza di limitazioni della sua capacità lavorativa per ragioni connesse alle scelte di vita matrimoniale, è provata la mancanza di mezzi o l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive.
La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile deve quindi essere respinta in quanto infondata.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, come in epigrafe composto, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cagliari fra coniugi nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1 Parte_1
CAGLIARI il 28/10/1962, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 183, parte II, Serie A, anno 1987 - Comune di Cagliari);
2. Rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, proposta da
[...]
. Parte_1
3. Compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 30/09/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
CA UC OR LA