Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2006, n. 32693
CASS
Sentenza 5 aprile 2006

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Ai fini della legittimità del provvedimento con il quale, ex art. 300 comma quinto cod. proc. pen., venga disposta la riapplicazione di una misura coercitiva nei confronti di un imputato già prosciolto o assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per lo stesso fatto, non è necessario che detto provvedimento sia assunto nella stessa camera di consiglio in cui è stata deliberata la condanna, ma è sufficiente che esso - quando non ne sia stata data lettura contestualmente alla pronunzia della sentenza, sia emesso in un momento successivo alla pronunzia medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2006, n. 32693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32693
    Data del deposito : 5 aprile 2006

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