Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 1
Ai fini della legittimità del provvedimento con il quale, ex art. 300 comma quinto cod. proc. pen., venga disposta la riapplicazione di una misura coercitiva nei confronti di un imputato già prosciolto o assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per lo stesso fatto, non è necessario che detto provvedimento sia assunto nella stessa camera di consiglio in cui è stata deliberata la condanna, ma è sufficiente che esso - quando non ne sia stata data lettura contestualmente alla pronunzia della sentenza, sia emesso in un momento successivo alla pronunzia medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/04/2006, n. 32693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32693 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 05/04/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 497
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 006946/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NC LF, N. IL 12/11/1969;
avverso ORDINANZA del 05/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. RAFFAELE MAURO del Foro di Napoli il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa in data 18 novembre 2002 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NC FO per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 416 bis c.p.p.. Con sentenza in data 22 marzo 2004 il Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale proscioglieva lo NC dal suddetto reato in tema di sostanze stupefacenti, ordinandone, ex art. 300 c.p.p., comma 1, la scarcerazione per il titolo suddetto.
In accoglimento della impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, la Corte d'appello di Napoli dichiarava, con sentenza emessa il 28 giugno 2005, dichiarava il predetto imputato responsabile anche del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e - ritenuta la continuazione con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale lo NC aveva riportato condanna con la sentenza resa in primo grado - determinava la pena in complessivi anni sette e mesi quattro di reclusione.
Con successiva ordinanza emessa il 19 dicembre 2005 la stessa Corte territoriale applicava all'imputato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al citato art. 74, argomentando che l'ulteriore condanna in secondo grado accresceva le ragioni le quali avevano già determinato l'adozione della medesima misura in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p., e segnatamente quelle che autorizzavano la formulazione di una prognosi di spiccata pericolosità sociale.
Sulla impugnazione della difesa dello NC - il quale aveva dedotto la violazione del disposto dell'art. 275 ter c.p.p. (ai sensi del quale, in caso di condanna in appello, le misure cautelari vanno disposte contestualmente alla pronuncia della relativa sentenza) in quanto la ordinanza coercitiva era stata emessa sei mesi dopo la lettura del dispositivo in udienza e quattro mesi dopo il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, ed aveva sostenuto, altresì, la insussistenza delle esigenze cautelari poste a base della misura adottata - la Corte d'appello di Napoli, confermava l'ordinanza impugnata, motivando il proprio provvedimento come segue.
La gravata ordinanza non aveva applicato per la prima volta la misura cautelare allo NC in relazione alla specifica imputazione di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, ma aveva operato il ripristino di una misura già applicata dal G.I.P. ed estintasi per effetto del proscioglimento in primo grado. Era stato quindi applicato il disposto dell'art. 300 c.p.p., comma 5, che condiziona ad una successiva condanna il ripristino della misura coercitiva nei confronti dell'imputato, e che trova applicazione tutte le volte in cui vi sia stata una precedente pronuncia di proscioglimento a seguito di dibattimento (comprensiva della sentenza di non doversi procedere prevista dall'art. 529 c.p.p. e di quella di assoluzione disciplinata dall'art. 530 c.p.p.), ovvero una sentenza di non luogo a procedere, di cui all'art. 425 c.p.p. emessa all'udienza preliminare, l'una o l'altra riformata, diverso essendo il caso in cui sia applicata, in appello, una misura cautelare in relazione ad una contestazione per la quale l'imputato non è mai stato sottoposto a misura cautelare, in tal caso essendosi al di fuori della previsione di cui all'art. 300 c.p.p., comma 5, e trovando invece applicazione la norma di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, con le limitazioni in essa previste. Pertanto, essendosi nella specie in presenza di un'ordinanza che aveva ripristinato la misura coercitiva a norma dell'art. 300 c.p.p., comma 5, l'impugnazione de qua andava qualificata come appello ex art. 310 c.p.p.. Nel merito della impugnazione, non prescrivendo l'art. 300 c.p.p., comma 5, (a differenza dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter) che la misura cautelare sia disposta "contestualmente alla sentenza" (di condanna in appello), e potendo, quindi, l'ordinanza dispositiva della misura essere emessa in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di condanna, doveva ritenersi infondata la censura dell'appellante in ordine alla pretesa tardività della emissione della (nuova) ordinanza custodiale;
inoltre, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, quella di cui all'art. 274 c.p.p., lettera c), costituita dal pericolo di reiterazione del reato, emergeva chiaramente - così come la insufficienza di ogni altra misura diversa da quella della custodia carceraria a fronteggiare adeguatamente il suddetto pericolo - dalla congiunta considerazione della gravità dei fatti in contestazione (partecipazione con un ruolo di primo piano ad un'associazione dedita al traffico di hashish e cocaina) e della personalità dell'imputato, al quale erano contestati un ruolo anche in tal caso di spicco nell'associazione di tipo camorristico denominata clan Rossi, nonché la commissione di una serie di reati fine (contestazioni di condotte per le quali era stato condannato in primo grado ed in appello) ed il quale annoverava a suo carico un precedente penale per delitto di estorsione. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, lo NC FO, con deduzione dei vizi di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e) per inosservanza del disposto dell'art. 275 ter c.p.p., e di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), per manifesta illogicità della motivazione. Sotto il primo profilo il ricorrente richiama il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter ritenendolo quello applicabile nel caso di specie in quanto introdotto con L. n. 128 del 2001, successiva a quella che ha disciplinato l'art. 300 c.p.p., comma 5 (sicché, ove si dovesse intravedere un contrasto tra le due norme, esso dovrebbe essere risolto nel senso che l'applicabilità della prima troverebbe la sua ratio quantomeno nella implicita abrogazione del secondo), ed assumendo che ai sensi del citato art. 275 c.p.p., comma 2 ter la Corte territoriale avrebbe dovuto, se del caso, emettere l'ordinanza custodiale contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello e non già, come avvenuto, a distanza di sei mesi da detta pronuncia.
Tanto premesso, il ricorrente conclude affermando che l'ordinanza cautelare in oggetto doveva essere dichiarata inefficace in quanto non emessa contestualmente alla sentenza di condanna in secondo grado, bensì a distanza di sei mesi dalla lettura del dispositivo della medesima.
I suddetti motivi sono infondati,ed il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
Va premesso che il ricorrente, pur avendo dedotto esplicitamente il vizio di legittimità di cui all'art. 606 c.p.p., lettera e), non svolge alcuna censura volta ad evidenziare la manifesta illogicità, o la mancanza, della motivazione del provvedimento impugnato (e non censura il medesimo sotto il profilo della ivi affermata sussistenza della esigenza cautelare di cui alla lettera C dell'art. 274 c.p.p.), nè contesta la circostanza che la misura della custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte territoriale a seguito della sentenza di condanna emessa in secondo grado per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 274 debba essere considerata come reiterativa di ordinanza applicativa della medesima misura, emessa in precedenza per tale reato e successivamente estintasi a seguito della pronuncia di proscioglimento dal medesimo emessa in primo grado, ma si limita - come già si è detto - a sostenere che nella specie la norma applicabile era quella dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter per derivare da tale assunto la inefficacia della misura custodiale (nuovamente) disposta perché non adottata "contestualmente alla sentenza" di condannatosi come previsto nella suddetta norma processuale. Orbene la questione della fondatezza o meno della conseguenza, in termini di inefficacia della misura (nuovamente disposta), che il ricorrente trae dalla circostanza che la nuova ordinanza coercitiva non fu emessa contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna in secondo grado, in violazione del disposto dal comma 2 ter dell'art. 275 c.p.p. (come inserito dalla L. 26 marzo 2001, n. 128, art. 14, lettera c), a tenore della quale "nei casi di condanna in appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma dell'art. 274 c.p.p., risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p., comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole") - è superata nel caso in esame perché si deve ritenere che la ordinanza impugnata abbia correttamente fatto riferimento al disposto dell'art. 300 c.p.p., comma 5. Invero, come rilevato nella suddetta ordinanza, i giudici del procedimento principale, i quali hanno emesso, in parziale riforma della decisione adottata in primo grado, sentenza di condanna dello NC per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (confermando l'affermazione di responsabilità del medesimo per il concorrente delitto di cui all'art. 416 bis c.p.), hanno correttamente applicato, all'atto di emettere la ordinanza coercitiva della libertà personale, il disposto dell'art. 300 c.p.p., comma 5 a tenore del quale "Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettere b) e c). Il citato art. 300 c.p.p. ("Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze") dispone nel suo comma 1 che "Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento", ed in connessione con tale disposto va letto quello del comma 5 della medesima norma, ai sensi del quale "Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 c.p.p., comma 1, lettere b) e c).".
In ambo tali disposizioni il termine "proscioglimento" va inteso in senso lato, cioè come riferito non soltanto al caso previsto dall'art. 529 c.p.p. (come opina il ricorrente affermando quanto l'art. 300 c.p.p., comma 5, non dice) ma a tutti quelli, inclusa la assoluzione prevista dall'art. 530 c.p.p., indicati nel capo 11, Sezione 1 ("Sentenza di proscioglimento") del codice di rito, e la nuova applicazione della stessa misura coercitiva prevista dall'art. 300 c.p.p., comma 5 presuppone l'avvenuta estinzione della misura applicata con ordinanza precedente per effetto di sentenza (come nella specie) di proscioglimento, nonché la successiva condanna del medesimo imputato, per lo stesso fatto (oltre alla presenza delle esigenze cautelari indicate nella norma in oggetto), elementi tutti che - come affermato nell'ordinanza gravata di ricorso - sono presenti nel caso in esame con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, anche in relazione al quale fu emessa a suo tempo ordinanza impositiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di NC FO, estintasi ex art. 300 c.p.p., comma 1 per effetto dell'intervenuto proscioglimento con sentenza emessa dal G.U.P. in data 22 marzo 2004 e ripristinata dalla Corte di appello di Napoli a seguito della condanna dello NC, per quel medesimo fatto, emessa dalla suddetta Corte con sentenza datata 28 giugno 2005. Prive di pregio sono, dunque, le affermazioni del ricorrente secondo cui la norma dell'art. 275 c.p.p., comma 2 ter conterrebbe l'unica disciplina applicabile nel caso di specie in quanto introdotta con L. n. 128 del 2001, successiva a quella che ha disciplinato l'art. 300 c.p.p., comma 5, e che un eventualmente ravvisabile contrasto normativo tra le due norme suddette dovrebbe essere risolto nel senso dell'applicabilità della prima, la quale avrebbe implicitamente abrogato la seconda. Trattasi, invero, di due disposti normativi che (come evidenziato anche dalla loro collocazione topografica e dalle loro rispettive rubriche: " Criteri di scelta delle misure", "Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze") riguardano ipotesi diverse e sono, con ogni evidenza, diverse in ordine alla rispettiva ratio sottostante oltre che in ordine ai presupposti applicativi, si che non può certamente sostenersi che il legislatore, nell'introdurre con L. del 2001 il comma 2 ter, dell'art. 275 c.p.p. abbia inteso abrogare il comma 5, dell'art. 300 c.p.p. (in realtà il legislatore ha inteso introdurre una nuova norma a tutela della collettività dal pericolo connesso alla permanenza in libertà di soggetti gravati da determinati precedenti penali e riconosciuti responsabili, in grado di appello, di determinati gravi delitti), ne' che vi sia stata, di fatto, la suddetta pretesa abrogazione implicita, non sussistendo invece alcuna incompatibilità, sul piano logico-applicativo, dei due disposti normativi in esame, ne' potendo comunque la omessa applicazione dell'istituto di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 ter, risolversi nella inapplicabilità del diverso istituto di cui all'art. 300 c.p.p., comma 5 quando, come nella specie, ne ricorrano i presupposti di legge..
Nella ordinanza gravata di ricorso i giudici del Tribunale cd. "della Libertà" hanno, dunque, oltre che correttamente qualificato come appello ex art. 310 c.p.p. la proposta impugnazione (vedasi Cass. Sez. 1^ 12/2/2002, n. 23061, Leuzzo: "L'ordinanza che ripristina la misura coercitiva a norma dell'art. 300 c.p.p., comma 5, nei confronti di persona condannata in appello dopo assoluzione in primo grado non può essere considerata come nuovo provvedimento coercitivo, dato il nesso necessario e indissolubile che la lega a quella che ha disposto la precedente misura, ed è pertanto impugnabile mediante appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e non con il riesame previsto dal precedente art. 309 c.p.p.", altrettanto correttamente ritenuto che nel caso di specie avesse trovato esatta applicazione il disposto dell'art. 300 c.p.p., comma 5 con remissione, da parte del giudice di secondo grado, a seguito di affermazione della responsabilità in sede di appello, della ordinanza ripristinatoria della medesima misura cautelare che era divenuta inefficace in conseguenza dell'antecedente pronuncia di proscioglimento. Quanto affermato nella impugnata ordinanza reiettiva dell'appello cautelare trova conforto nella ivi citata sentenza Cass. Sez. 2^, 15/12/1993, n. 4749, Martelli, e va qui richiamata anche la ordinanza di questa Corte, Sezione 1^, 8/5/1998, n. 2218, Vitello, la quale ha affermato che ai fini della legittimità del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 300 c.p.p., comma 5, venga disposta la riapplicazione di una misura coercitiva nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per lo stesso fatto, non è necessario che il detto provvedimento sia assunto nella stessa camera di consiglio in cui è stata deliberata la condanna, essendo invece sufficiente che esso, quando non ne sia stata data lettura contestualmente alla pronuncia della sentenza, sia emesso in un momento successivo a detta pronuncia (Conf. Cass. 1, c.c. 20 aprile 1998 nn. 2219 e 2220, non massimale, la prima "in toto" e la seconda sul punto).
Per le sin qui illustrate ragioni il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Risultando lo NC FO tuttora detenuto, la Cancelleria di questa Corte provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006