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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1500/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. ZZ (BT) il Parte_1 C.F._1
03/01/1971, con il patrocinio dell'Avv. PINI RAFFAELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) n. in GRECIA il 10/07/1973, con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. SALAMON RAFFAELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE Nonché con l'intervento di
e , figli minori della Controparte_2 Controparte_3 coppia, con il Curatore speciale Avv. Stefania Moretti.
* CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: come da note del 18.11.2025; PARTE RESISTENTE: come da note del 15.11.2025. Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto del 19.11.2025).
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
a Kerkyra (Grecia) il 12.5.2007, atto registrato al Comune di Peschiera Borromeo al n. 13, parte II, serie C, anno 2008; sono genitori di , nata a Controparte_2
Milano il 31.03.2009, e , nato a [...] il [...]. Controparte_3
-1- La causa, introdotta da per ottenere la pronuncia separativa Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, è stata già parzialmente istruita mediante C.T.U. e, con ordinanza dell'1.10.2025, è stato nominato il Curatore speciale dei minori. Il regime attualmente vigente, in punto di affidamento, collocamento e mantenimento, è stato definito con ordinanza del 28.3.2025, reclamata e confermata, poi in parte modificata il 31.10.2025. All'udienza del 29.10.2025, la resistente ha chiesto l'emissione di pronuncia sullo stato e, entro il successivo termine assegnato ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. Con note del 15.11.2025, la difesa resistente non si è limitata a precisare le conclusioni sullo stato, ma ha sollecitato una modifica dell'ordinanza vigente ex art. 473-bis.23 c.p.c.: richiesta sulla quale si provvede con l'ordinanza che rimette a ruolo la causa. La causa è stata quindi posta in decisione il 19.11.2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Kerkyra (Grecia) il Controparte_1
12.5.2007, atto registrato al Comune di Peschiera Borromeo al n. 13, parte II, serie C, anno 2008;
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
-2-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1500/2024, introdotta da:
(c.f. ), n. ZZ (BT) il Parte_1 C.F._1
03/01/1971, con il patrocinio dell'Avv. PINI RAFFAELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) n. in GRECIA il 10/07/1973, con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. SALAMON RAFFAELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE Nonché con l'intervento di
e , figli minori della Controparte_2 Controparte_3 coppia, con il Curatore speciale Avv. Stefania Moretti.
* CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: come da note del 18.11.2025; PARTE RESISTENTE: come da note del 15.11.2025. Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (visto del 19.11.2025).
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
a Kerkyra (Grecia) il 12.5.2007, atto registrato al Comune di Peschiera Borromeo al n. 13, parte II, serie C, anno 2008; sono genitori di , nata a Controparte_2
Milano il 31.03.2009, e , nato a [...] il [...]. Controparte_3
-1- La causa, introdotta da per ottenere la pronuncia separativa Parte_1 alle condizioni di cui al ricorso, è stata già parzialmente istruita mediante C.T.U. e, con ordinanza dell'1.10.2025, è stato nominato il Curatore speciale dei minori. Il regime attualmente vigente, in punto di affidamento, collocamento e mantenimento, è stato definito con ordinanza del 28.3.2025, reclamata e confermata, poi in parte modificata il 31.10.2025. All'udienza del 29.10.2025, la resistente ha chiesto l'emissione di pronuncia sullo stato e, entro il successivo termine assegnato ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni. Con note del 15.11.2025, la difesa resistente non si è limitata a precisare le conclusioni sullo stato, ma ha sollecitato una modifica dell'ordinanza vigente ex art. 473-bis.23 c.p.c.: richiesta sulla quale si provvede con l'ordinanza che rimette a ruolo la causa. La causa è stata quindi posta in decisione il 19.11.2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. La causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso.
4. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Kerkyra (Grecia) il Controparte_1
12.5.2007, atto registrato al Comune di Peschiera Borromeo al n. 13, parte II, serie C, anno 2008;
2. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
3. PROVVEDE con separata ordinanza per rimettere la causa sul ruolo del giudice istruttore per l'ulteriore corso del giudizio;
4. SPESE al merito.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 24/11/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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