Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il secondo comma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. configura quella camerale come la sede naturalmente volta a tutelare esigenze d'economia d'interventi processuali (come, peraltro, dimostrato dall'introdotto parallelismo tra revocazione e correzione d'errore materiale o di calcolo), senza distinguere la fase rescindente della revocazione da quella rescissoria. Ne consegue che entrambe le fasi sono esperibili in sede camerale, nella quale il collegio, dopo aver pronunziato la revocazione della sentenza della S.C., deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1999, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CARIPLO SpA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso l'avvocato DOMENICO GUIDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO PONTIROLI, DARIO ZANETTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO AGRIALBA Srl;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1400/97 di revocazione artt. 391 bis e 395 n.4 cpc della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il
14/2/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7/10/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione accolga la domanda di revocazione con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Il tribunale di Brescia, pronunciando nella causa di opposizione allo stato passivo del fallimento Agrialba s.p.a., proposta dalla LO s.p.a. per la mancata ammissione di un suo credito, respinse la domanda, osservando che il vantato credito, nascente da garanzia fideiussoria prestata dalla società poi fallita a favore Coop. Allevatori Lombardi, non era opponibile al fallimento, in quanto sia la polizza fideiussoria, sia le relative cambiali agrarie non erano munite di data certa ed, inoltre, non davano affidamento circa la necessaria contestualità delle due operazioni, di credito e di garanzia.
L'appello, proposto dalla LO avverso la sentenza di primo grado, fu respinto dalla Corte d'appello di Brescia. La stessa Cassa di risparmio propose, allora, ricorso per la cassazione della sentenza d'appello; ricorso che fu dichiarato inammissibile da questa S.C. con la sentenza n. 1400 del 14 febbraio 1997, "in relazione alla circostanza che la procura per il presente giudizio di cassazione agli avvocati Giuseppe Ripetto e Luciano Pontiroli del Foro di Milano ed all'avvocato Domenico Guidi del Foro di Roma è stata conferita dal dott. Roberto Mazzotta, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della soc.
LO, su fogli separati dal ricorso e solo materialmente ad esso spillati, sul secondo dei quali è anche contenuta la certificazione dell'autenticità della firma".
La LO propone ora ricorso per revocazione della menzionata sentenza della Corte di cassazione. L'intimato fallimento dell'Agrialba non s'è costituito.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso per revocazione la società adduce che questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità del suo ricorso per cassazione, è incorsa in errore, in quanto la procura speciale è "redatta sulla terza facciata del terzo foglio di cui si compone l'atto notificato;
sulla prima facciata si trova la parte conclusiva del ricorso, con la sottoscrizione del procuratore, mentre su parte della terza e della quarta facciata si trova la relazione di notifica. Lo spazio bianco, tra la sottoscrizione del ricorso e la procura, corrisponde a tre righe: si può ben dire che tra la stessa ed il ricorso vi sia identità ontologica, in quanto il foglio su cui essa fu redatta è parte integrante dell'atto".
Il ricorso va accolto e la sentenza revocata.
Bisogna, infatti, constatare che, diversamente da quanto enunciato nella sentenza n. 1400 del 1997, la procura speciale sottoscritta dal presidente della LO non è affatto redatta su foglio separato dal ricorso, bensì sull'altra facciata del medesimo foglio sul quale è scritta la parte conclusiva del ricorso stesso. Peraltro, la facciata sulla quale è redatta la parte conclusiva del ricorso risulta interamente riempita ed in calce vi è apposta la firma del difensore. Il che consente di affermare che vi è un'assoluta continuità tra ricorso e procura, tale da escludere ogni dubbio circa il fatto che essa fu concessa specificamente per quello stesso ricorso.
Si tratta, dunque, del tipico errore di fatto previsto dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c., che, riguardo al giudizio di cassazione, si estende entro i limiti dell'autonoma indagine di fatto consentita alla S.C. ed, in tale sfera di applicabilità, presenta connotati non diversi dall'errore revocatorio imputabile al giudice del merito. Sicché, in sede di legittimità, il menzionato errore deve consistere nel supporre come sussistente un fatto incontrastabilmente insussistente (ovvero l'inverso); che il fatto medesimo non deve essere stato punto controverso sul quale la Suprema Corte si sia pronunciata;
che detto fatto rientri nell'ambito di quelli rimessi all'autonoma e diretta percezione del giudice di legittimità (Cass.9 marzo 1995, n. 2737). Operata, la fase rescindente, può passarsi ora a quella rescissoria. Alla certezza dell'esperibilità di entrambe le fasi in sede camerale, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 giugno 1998, n. 6252) è pervenuta sulla base della considerazione che il secondo comma dell'art. 391 bis c.p.c. indica le forme del rito camerale e non distingue a proposito dell'eventuale fase rescissoria. Il legislatore ha scelto una sede naturalmente volta a tutelare esigenze di economia degli interventi processuali, come può desumersi dall'introdotto parallelismo tra revocazione e correzione di errore materiale o di calcolo, laddove è impensabile che per la sola eliminazione di questo si debba avere una sede processuale pubblica. La sistemazione parallela delle due diverse patologie sconta il fatto che il giudizio di cassazione sulla sentenza di merito è stato già introdotto ed è in quei termini, già precisati, che deve essere definito. Il giudizio camerale è, dunque, la forma che al legislatore è apparsa più idonea a chiudere un giudizio che, al più, deve essere ripetuto, ma in alcun modo mutato. Sicché la camera di consiglio deve valutare prima l'esistenza di ragioni rescindenti e, all'esito positivo (come è avvenuto nella fattispecie), deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito.
A tal proposito, ricordiamo che il tribunale aveva respinto l'opposizione della LO osservando che il vantato credito, nascente da garanzia fideiussoria prestata dalla società poi fallita a favore Coop. Allevatori Lombardi, non era opponibile al fallimento, in quanto sia la polizza fideiussoria, sia le relative cambiali agrarie non erano munite di data certa ed, inoltre, non davano affidamento circa la necessaria contestualità delle due operazioni, di credito e di garanzia. Infatti, le due polizze in atti recavano, dattiloscritta, l'impossibile data del 17 novembre 1977, nonché il timbro postale impresso con la data del 17 novembre 1987; tuttavia, poiché non v'è prova dell'avvenuta spedizione delle due lettere (esse potrebbero essere state riempite addirittura in epoca successiva all'apposizione del timbro postale), il timbro non è idoneo ad attribuire data certa al contenuto dei due documenti. Il giudice d'appello ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, seppur per motivi diversi, osservando che, comunque, anche a tener buono il timbro con il relativo giorno, non ne conseguirebbe la certezza della data, riferita al documento nel suo complesso. Infatti, nel caso in esame, il timbro è apposto sulla facciata del primo foglio di ciascuna polizza, mentre la sottoscrizione dell'Agrialba figura in calce al secondo foglio, staccato dal primo foglio ed unitovi con la spillatrice, cosicché non può dirsi che i due fogli costituiscano un corpo unico (condizione indispensabile, quest'ultima, perché, secondo unanime giurisprudenza, possa essere ritenuta certa la data di una scrittura privata non autenticata nella sottoscrizione e non registrata).
A tale ratio decidendi la Corte bresciana ha, poi, aggiunto che "del resto, di ciò appare consapevole la stessa appellante, che in atto di appello (pag. 8), riconosce esser necessario produrre in originale le fideiussioni. A tanto, però, essa non ha, poi, provveduto". Il ricorso per cassazione della LO si rivolge a quest'ultima parte della sentenza impugnata. In particolare, la società, nel lamentare la violazione degli artt. 2719 c.c. e 112 c.p.c., sostiene che, così argomentando, il giudice di merito ha sostanzialmente ritenuto che le copie fotografiche delle lettere di fideiussione non fossero conformi all'originale. Ma, così facendo, essa ha pronunciato di ufficio su un eccezione che, invece, avrebbe dovuto proporre il curatore. Di qui, dunque, il vizio di extrapetizione in cui è incorsa la Corte d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
Ripercorrendo l'iter logico seguito dal giudice per giungere alle sue conclusioni, è agevole rilevare che la società ricorrente lo travisa del tutto, nel motivo d'impugnazione formulato. Infatti, il giudice ha respinto la domanda in virtù del semplice e corretto presupposto che la certezza della data può effettivamente essere desunta dal timbro postale apposto sul documento, purché il foglio su cui esso è apposto formi corpo unico con il resto del documento. Nella specie, non v'era la prova dell'unicità del corpo, anzi la sottoscrizione dell'Agrialba risultava redatta su di un secondo foglio, staccato da quello sul quale era apposto il timbro postale e ad esso spillato. Fin qui e non oltre la motivazione del rigetto dell'opposizione.
Nessuna pronunzia ha emesso, dunque, il giudice circa la conformità o meno tra l'originale e le prodotte fotocopie delle lettere. Piuttosto, il giudice, nell'ultimo periodo sopra riportato (ed attinto dal motivo di ricorso), si è semplicemente limitato ad affermare che anche la LO era consapevole del fatto che la prova della certezza della data poteva derivare solo dalla dimostrazione che i fogli delle polizze formavano un corpo unico e che a tale scopo era necessario produrre i loro originali (la sentenza cita, sul punto, una specifica pagina dell'atto d'appello), ma, ciononostante, la società stessa non aveva mai provveduto a tale produzione. In altri termini, la Corte bresciana ha ritenuto che, allo stato degli atti, non v'era alcuna prova dell'unicità del corpo documentale e che di tale prova si sarebbe dovuta far carico la società, eventualmente depositando l'originale degli atti. La mancata costituzione dell'intimato fallimento in questo giudizio esime la Corte dal provvedere sulle relative spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione proposto dalla s.p.a. CARIPLO e revoca la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 1400 del 14 febbraio 1997. Decidendo sul ricorso proposto dalla società stessa per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia, depositata il 22 ottobre 1993 con il n. 678/93, lo rigetta. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 1999.