Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1999, n. 1000
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il secondo comma dell'art. 391 bis cod. proc. civ. configura quella camerale come la sede naturalmente volta a tutelare esigenze d'economia d'interventi processuali (come, peraltro, dimostrato dall'introdotto parallelismo tra revocazione e correzione d'errore materiale o di calcolo), senza distinguere la fase rescindente della revocazione da quella rescissoria. Ne consegue che entrambe le fasi sono esperibili in sede camerale, nella quale il collegio, dopo aver pronunziato la revocazione della sentenza della S.C., deve nuovamente esaminare il ricorso avverso la sentenza del giudice di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1999, n. 1000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1000
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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