Art. 2. Comitato di coordinamento per la programmazione turistica
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro competente da lui delegato che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali e delle giunte provinciali di Trento e Bolzano o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di coordinamento i Ministri interessati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica indica le finalita' prioritarie in relazione alle quali le regioni stabiliscono criteri e modalita' di utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 13 della presente legge.
Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo, di norma a scadenza triennale, per compiere verifiche della situazione e dei problemi del settore e suggerire i provvedimenti relativi. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 29 marzo 2001, n. 135 ha disposto (con l'art. 11 comma 6)che: "La legge 17 maggio 1983, n. 217 , e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge."