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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice onorario dott.ssa Renata M. Barnabò, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1802 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORELLI FEDERICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera n. 130 in data 5 luglio 2022.
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: “Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
“Voglia il Tribunale liquidare l'ammontare dei danni patiti dall'attrice ed al cui risarcimento CP_1 già è stata condannata definitivamente in sede penale (sent. 1020/2015 Tribunale di Varese e 3771/2017
Corte Appello Milano), danni che sulla base della valutazione di CTU ed in forza delle Tabelle di Milanesi, si riquantificano nella misura di euro 214.013,16= oltre interessi di Legge dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 5 Con vittoria di Compensi, Spese e accessori di Legge (patrocinio a spese dello Stato).
In via istruttoria: ove il Tribunale lo ritenesse si insiste per l'ammissione della articolata prova orale per testimoni, indicata in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'aggressione CP_1 subita da parte della convenuta che le ha provocato con un bicchiere gravi lesioni al volto, in data
7 aprile 2012 all'interno di un bar in Luino.
Il fatto come avvenuto e la responsabilità di risultano definitivamente accertati CP_1 nella sentenza n. 1020/2015 del Tribunale di Varese, confermata in Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3771/2017 del 5 giugno 2017, passata in giudicato, che ha acclarato la piena responsabilità e l'ha condannata per il delitto di lesioni dolose aggravate oltre al risarcimento dei danni a favore dell'attrice da liquidarsi in sede civile.
La causa è quindi stata istruita documentalmente, rimanendo la convenuta contumace nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo.
Ammessa una consulenza medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
***********
1) La dichiarazione della contumacia del convenuto
Preliminarmente, occorre confermare la dichiarazione di contumacia di che, CP_1 regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
2) La domanda attorea
E provata senza alcun dubbio dalle risultanze delle sentenza n. 3771/2017 della Corte di Appello di Milano, passata in giudicato.
Procedendo dunque all'esame del quantum, in corso di causa è stata espletata CTU a firma del dott. il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, immune da vizi logici, Persona_1 corroborato da una attenta analisi del danno, del rapporto causale con l'evento e delle specifiche conseguenze, così da poter essere posto a base della valutazione dei postumi risarcitori.
Preliminarmente il dott. ripercorre l'importante percorso clinico di Per_1 Parte_1 conseguente alle lesioni subite in occasione dell'aggressione subita;
quindi conclude nel seguente modo:
pagina 2 di 5 “L'attuale stato anatomico e psicofisico della paziente è certamente riconducibile alle lesioni provocate dall'aggressione subita in data 07/04/2012. Sono presenti tre cicatrici, disestesiche su tutta la superficie, ad andamento leggermente curvilineo, in regione zigomatica sinistra fino al bordo inferiore della palpebra inferiore omolaterale, aventi lunghezza rispettivamente di 6 cm, 3 cm e 2,5 cm. La mimica facciale si presenta alterata, in particolare nell'ammiccamento e nel sorriso, a causa della trazione delle aderenze cicatriziali profonde con evidente pinzatura della cute superficiale. L'apertura della bocca provoca lieve nevralgia in corrispondenza delle cicatrici e fascicolazione a livello dei muscoli zigomatici e della commissura labiale sinistra. Questo evidente complesso cicatriziale altera la regolare armonia del volto. E' evidente un tono dell'umore deflesso in senso depressivo.
Sulla scorta della storia clinica del caso risulta giustificato il riconoscimento di un danno biologico temporaneo e in particolare di una inabilità temporanea biologica assoluta al 100% per 1 giorno, coincidente con il ricovero in PS, di una inabilità temporanea relativa al 75% per 20 gg coincidente con il periodo di convalescenza e guarigione delle ferite, al 50% e 25% ciascuno di 10 gg per l'esecuzione di ulteriori trattamenti medici e chirurgici, a cui si devono aggiungere 6 mesi al 25% per danno biologico di natura psichica. Per il descritto prolungato decorso della guargione, per il complesso menomativo residuato, per l'impatto dello stesso sulla validità, sulla qualità di vita, sulle capacità realizzatrici della persona e sull'autonomia della periziata, appare evidente che vi sia stato un contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica quantificabile in grado elevato (5/5) su danno biologico temporaneo.
Nel caso in discussione, per il descritto prolungato decorso della malattia, per il complesso menomativo residuato, per l'impatto dello stesso sulla validità, sulla qualità di vita, sulle capacità realizzatrici della persona e sull'autonomia della periziata, così come sopra indicato, appare proponibile il riconoscimento di postumi permanenti invalidanti, riferiti al cosidetto danno biologico, nella misura del 25% secondo i criteri tabellari previsti dalle “Linee
Guida per valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (SIMLA, Giuffrè Editore, edizione 2016).
Date le innegabili ripercussioni della menomazione, come percepite dalla perizianda, sulla vita di relazione sociale, il livello di sofferenza psicofisica andrà quantificato come di grado medio (3/5).
Vengono esposte in atti spese mediche e di cura per complessivi Euro 2419,66=”.
Il CTU riporta poi a seguito di un confronto con la consulente di parte attrice Dr.ssa
[...]
“un ulteriore costo di spese mediche future ritenendo possibile in futuro, nonché auspicabile, CP_2 programmare interventi chirurgici migliorativi come prospettato dal Dott. per riparare alle conseguenze Pt_2 dello sfregio e ritengo che i preventivi presentati dallo stesso Dott. a pag. 4 del doc. 5 come attualizzati Pt_2 nel doc. 6 (8.000,00 a seduta) siano congrui”.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri e in applicazione delle tabelle di Milano e così
pagina 3 di 5 indicarne la quantificazione, così come correttamente quantificate da parte attrice ed in base alle risultanze dell'elaborato peritale del dott. Persona_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data dell'evento 19 anni Percentuale di invalidità permanente 25% Punto danno biologico € 4.408,86 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) € 1.807,63 Punto danno non patrimoniale € 6.216,49
Punto base I.T.T. € 173,00 Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 190
Danno biologico risarcibile € 100.302,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 141.425,00 Con personalizzazione 34% del biologico € 175.528,30
Invalidità temporanea totale € 173,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.595,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 865,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 8.217,50 Totale danno biologico temporaneo € 11.850,50
Spese mediche sostenute e future € 34.419,66
Totale generale: € 221,798,16
Tutte dette somme vengono calcolate all'attualità, pertanto, sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.
In definitiva, quindi, il risarcimento dei danni a favore dell'attrice viene complessivamente valutato in € 221.798,16= oltre interessi nella misura sopra determinata.
Le spese di lite pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi, alla luce della natura contumaciale della controversia, nonché delle modalità semplificate di decisione e sono da porre a carico della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1802/2023 promossa da contro Parte_1 [...] ogni altra e contraria istanza anche istruttoria disattesa, così provvede: CP_1
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) ACCERTATA in sede penale la definitiva responsabilità di nella causazione CP_1 dei danni di per l'evento occorso in data 6 aprile 2012, NA la Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura di € 221.798,16, oltre interessi come in narrativa;
3) NA parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri come per legge.
4) PONE le spese della CTU come liquidate a carico della soccombente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, in data 3 marzo 2025.
Il Giudice
Renata M. Barnabò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice onorario dott.ssa Renata M. Barnabò, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1802 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ORELLI FEDERICO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera n. 130 in data 5 luglio 2022.
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: “Pagamento del corrispettivo - Indennita di avviamento - Ripetizione di indebito”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
“Voglia il Tribunale liquidare l'ammontare dei danni patiti dall'attrice ed al cui risarcimento CP_1 già è stata condannata definitivamente in sede penale (sent. 1020/2015 Tribunale di Varese e 3771/2017
Corte Appello Milano), danni che sulla base della valutazione di CTU ed in forza delle Tabelle di Milanesi, si riquantificano nella misura di euro 214.013,16= oltre interessi di Legge dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 5 Con vittoria di Compensi, Spese e accessori di Legge (patrocinio a spese dello Stato).
In via istruttoria: ove il Tribunale lo ritenesse si insiste per l'ammissione della articolata prova orale per testimoni, indicata in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a seguito dell'aggressione CP_1 subita da parte della convenuta che le ha provocato con un bicchiere gravi lesioni al volto, in data
7 aprile 2012 all'interno di un bar in Luino.
Il fatto come avvenuto e la responsabilità di risultano definitivamente accertati CP_1 nella sentenza n. 1020/2015 del Tribunale di Varese, confermata in Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3771/2017 del 5 giugno 2017, passata in giudicato, che ha acclarato la piena responsabilità e l'ha condannata per il delitto di lesioni dolose aggravate oltre al risarcimento dei danni a favore dell'attrice da liquidarsi in sede civile.
La causa è quindi stata istruita documentalmente, rimanendo la convenuta contumace nonostante la regolare notificazione dell'atto introduttivo.
Ammessa una consulenza medico-legale sulla persona dell'attrice, la causa è stata trattenuta in decisione.
***********
1) La dichiarazione della contumacia del convenuto
Preliminarmente, occorre confermare la dichiarazione di contumacia di che, CP_1 regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
2) La domanda attorea
E provata senza alcun dubbio dalle risultanze delle sentenza n. 3771/2017 della Corte di Appello di Milano, passata in giudicato.
Procedendo dunque all'esame del quantum, in corso di causa è stata espletata CTU a firma del dott. il cui elaborato si presenta chiaro ed esaustivo, immune da vizi logici, Persona_1 corroborato da una attenta analisi del danno, del rapporto causale con l'evento e delle specifiche conseguenze, così da poter essere posto a base della valutazione dei postumi risarcitori.
Preliminarmente il dott. ripercorre l'importante percorso clinico di Per_1 Parte_1 conseguente alle lesioni subite in occasione dell'aggressione subita;
quindi conclude nel seguente modo:
pagina 2 di 5 “L'attuale stato anatomico e psicofisico della paziente è certamente riconducibile alle lesioni provocate dall'aggressione subita in data 07/04/2012. Sono presenti tre cicatrici, disestesiche su tutta la superficie, ad andamento leggermente curvilineo, in regione zigomatica sinistra fino al bordo inferiore della palpebra inferiore omolaterale, aventi lunghezza rispettivamente di 6 cm, 3 cm e 2,5 cm. La mimica facciale si presenta alterata, in particolare nell'ammiccamento e nel sorriso, a causa della trazione delle aderenze cicatriziali profonde con evidente pinzatura della cute superficiale. L'apertura della bocca provoca lieve nevralgia in corrispondenza delle cicatrici e fascicolazione a livello dei muscoli zigomatici e della commissura labiale sinistra. Questo evidente complesso cicatriziale altera la regolare armonia del volto. E' evidente un tono dell'umore deflesso in senso depressivo.
Sulla scorta della storia clinica del caso risulta giustificato il riconoscimento di un danno biologico temporaneo e in particolare di una inabilità temporanea biologica assoluta al 100% per 1 giorno, coincidente con il ricovero in PS, di una inabilità temporanea relativa al 75% per 20 gg coincidente con il periodo di convalescenza e guarigione delle ferite, al 50% e 25% ciascuno di 10 gg per l'esecuzione di ulteriori trattamenti medici e chirurgici, a cui si devono aggiungere 6 mesi al 25% per danno biologico di natura psichica. Per il descritto prolungato decorso della guargione, per il complesso menomativo residuato, per l'impatto dello stesso sulla validità, sulla qualità di vita, sulle capacità realizzatrici della persona e sull'autonomia della periziata, appare evidente che vi sia stato un contestuale e consequenziale grado di sofferenza psicofisica quantificabile in grado elevato (5/5) su danno biologico temporaneo.
Nel caso in discussione, per il descritto prolungato decorso della malattia, per il complesso menomativo residuato, per l'impatto dello stesso sulla validità, sulla qualità di vita, sulle capacità realizzatrici della persona e sull'autonomia della periziata, così come sopra indicato, appare proponibile il riconoscimento di postumi permanenti invalidanti, riferiti al cosidetto danno biologico, nella misura del 25% secondo i criteri tabellari previsti dalle “Linee
Guida per valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (SIMLA, Giuffrè Editore, edizione 2016).
Date le innegabili ripercussioni della menomazione, come percepite dalla perizianda, sulla vita di relazione sociale, il livello di sofferenza psicofisica andrà quantificato come di grado medio (3/5).
Vengono esposte in atti spese mediche e di cura per complessivi Euro 2419,66=”.
Il CTU riporta poi a seguito di un confronto con la consulente di parte attrice Dr.ssa
[...]
“un ulteriore costo di spese mediche future ritenendo possibile in futuro, nonché auspicabile, CP_2 programmare interventi chirurgici migliorativi come prospettato dal Dott. per riparare alle conseguenze Pt_2 dello sfregio e ritengo che i preventivi presentati dallo stesso Dott. a pag. 4 del doc. 5 come attualizzati Pt_2 nel doc. 6 (8.000,00 a seduta) siano congrui”.
Ritenuto che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile codesto ufficio ritiene di farli propri e in applicazione delle tabelle di Milano e così
pagina 3 di 5 indicarne la quantificazione, così come correttamente quantificate da parte attrice ed in base alle risultanze dell'elaborato peritale del dott. Persona_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data dell'evento 19 anni Percentuale di invalidità permanente 25% Punto danno biologico € 4.408,86 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) € 1.807,63 Punto danno non patrimoniale € 6.216,49
Punto base I.T.T. € 173,00 Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 10
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 190
Danno biologico risarcibile € 100.302,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 141.425,00 Con personalizzazione 34% del biologico € 175.528,30
Invalidità temporanea totale € 173,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.595,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 865,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 8.217,50 Totale danno biologico temporaneo € 11.850,50
Spese mediche sostenute e future € 34.419,66
Totale generale: € 221,798,16
Tutte dette somme vengono calcolate all'attualità, pertanto, sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione. Inoltre sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.
In definitiva, quindi, il risarcimento dei danni a favore dell'attrice viene complessivamente valutato in € 221.798,16= oltre interessi nella misura sopra determinata.
Le spese di lite pagina 4 di 5 Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le stesse sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed all'effettiva attività defensionale espletata, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi, alla luce della natura contumaciale della controversia, nonché delle modalità semplificate di decisione e sono da porre a carico della convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa RG n. 1802/2023 promossa da contro Parte_1 [...] ogni altra e contraria istanza anche istruttoria disattesa, così provvede: CP_1
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) ACCERTATA in sede penale la definitiva responsabilità di nella causazione CP_1 dei danni di per l'evento occorso in data 6 aprile 2012, NA la Parte_1 convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura di € 221.798,16, oltre interessi come in narrativa;
3) NA parte convenuta al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, in complessivi € 14.103,00= per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri come per legge.
4) PONE le spese della CTU come liquidate a carico della soccombente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, in data 3 marzo 2025.
Il Giudice
Renata M. Barnabò
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