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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9342 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18141/2019 R.G. promossa da: Pt_1
, rappresentato e difeso dall'avv Arnaldo Todisco
[...]
contro,
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Carlo Caruso,
NONCHÉ:
(C.F.: ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale Rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvti A Gambino E
G Tellone
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 11.9.2919 Il sig. proponeva opposizione all' Parte_1
intimazione di pagamento emessa da ex art. 50 del d.P.R. 602/73 per il recupero CP_2
di crediti previdenziali di titolarità a loro volta trasfusi in n. 6 avvisi di addebito Pt_2
prodromici.
Eccepivala nullità dell'atto impugnato nonché dell'iscrizione a ruolo dei relativi crediti per la omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici. L'Ente previdenziale, al momento della sua costituzione in giudizio, forniva prova della rituale notifica dei n. 6 avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta.
L'opponente, all'esito di istruttoria, proponeva querela di falso contro le sottoscrizioni delle relate di notifica dei predetti atti, e all'udienza del 23.11.2022, si sospendeva il presente giudizio e autorizzava la proposizione incidenter tantum della querela di falso.
Incardinato Il giudizio di querela di falso dinnanzi al competente Tribunale Ordinario di
Napoli e iscritto al n. di R.G. 28167/2022, sospeso il presente giudizio , l 'azione di querela di falsio veniva poi dichiarata inammissibile con sentenza n. 1574/2025 , in quanto in quella sede è stato spiegato, nei fatti, un tentativo di mettere in dubbio che il processo notificatorio fosse stato effettivamente eseguito. In altre parole, muovendo dalle contestazioni alle sottoscrizioni, il ricorrente approdava all'affermazione che alcun messo notificatore avesse mai materialmente notificato ad alcuno gli atti prodromici all'intimazione impugnata nel giudizio che ci occupa. Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la querela di falso,con l'effetto di confermare integralmente la rituale notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, con conseguente cristallizzazione del credito e impossibilità di contestarlo nel giudizio corrente. L'
riassumeva il giudizio corrente. CP_2
Il ricorso è da dichiararsi inammmissibile per la violazione dell'art. 24, comma 5, D.
Lgsl. N. 46/99, il quale dispone che contro l'iscrizione al ruolo (per analogia “avvisi di addebito”) si può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento-avviso di addebito.
Detto termine, come detto, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. Cass. n. 4506/2007). Nel caso che ne occupa, il termine non è stato rispettato con la conseguente necessità di una declaratoria di inammissibilità. Inoltre
'intimazione di pagamento emessa dall in base all'art. 50, c. 2 Controparte_3
DPR 602/73, è oramai pacificamente equiparata all'avviso di mora;
l'effetto, dunque, è che se alla ricezione dell'intimazione il destinatario non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile successivamente (cfr. la recentissima Cass. n.
6436/2025). Attesa la natura della pronuncia, le spese vanno compensate
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate
Così deciso in data 17/12/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio
Alla udienza del 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 18141/2019 R.G. promossa da: Pt_1
, rappresentato e difeso dall'avv Arnaldo Todisco
[...]
contro,
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Carlo Caruso,
NONCHÉ:
(C.F.: ), in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale Rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvti A Gambino E
G Tellone
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 11.9.2919 Il sig. proponeva opposizione all' Parte_1
intimazione di pagamento emessa da ex art. 50 del d.P.R. 602/73 per il recupero CP_2
di crediti previdenziali di titolarità a loro volta trasfusi in n. 6 avvisi di addebito Pt_2
prodromici.
Eccepivala nullità dell'atto impugnato nonché dell'iscrizione a ruolo dei relativi crediti per la omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici. L'Ente previdenziale, al momento della sua costituzione in giudizio, forniva prova della rituale notifica dei n. 6 avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta.
L'opponente, all'esito di istruttoria, proponeva querela di falso contro le sottoscrizioni delle relate di notifica dei predetti atti, e all'udienza del 23.11.2022, si sospendeva il presente giudizio e autorizzava la proposizione incidenter tantum della querela di falso.
Incardinato Il giudizio di querela di falso dinnanzi al competente Tribunale Ordinario di
Napoli e iscritto al n. di R.G. 28167/2022, sospeso il presente giudizio , l 'azione di querela di falsio veniva poi dichiarata inammissibile con sentenza n. 1574/2025 , in quanto in quella sede è stato spiegato, nei fatti, un tentativo di mettere in dubbio che il processo notificatorio fosse stato effettivamente eseguito. In altre parole, muovendo dalle contestazioni alle sottoscrizioni, il ricorrente approdava all'affermazione che alcun messo notificatore avesse mai materialmente notificato ad alcuno gli atti prodromici all'intimazione impugnata nel giudizio che ci occupa. Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile la querela di falso,con l'effetto di confermare integralmente la rituale notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento, con conseguente cristallizzazione del credito e impossibilità di contestarlo nel giudizio corrente. L'
riassumeva il giudizio corrente. CP_2
Il ricorso è da dichiararsi inammmissibile per la violazione dell'art. 24, comma 5, D.
Lgsl. N. 46/99, il quale dispone che contro l'iscrizione al ruolo (per analogia “avvisi di addebito”) si può proporre opposizione al Giudice del lavoro entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento-avviso di addebito.
Detto termine, come detto, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr. Cass. n. 4506/2007). Nel caso che ne occupa, il termine non è stato rispettato con la conseguente necessità di una declaratoria di inammissibilità. Inoltre
'intimazione di pagamento emessa dall in base all'art. 50, c. 2 Controparte_3
DPR 602/73, è oramai pacificamente equiparata all'avviso di mora;
l'effetto, dunque, è che se alla ricezione dell'intimazione il destinatario non contesta tempestivamente l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione di prescrizione diventa inammissibile successivamente (cfr. la recentissima Cass. n.
6436/2025). Attesa la natura della pronuncia, le spese vanno compensate
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate
Così deciso in data 17/12/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio