Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi - (come nel caso della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie, ovvero di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale), mentre è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TE LB, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO LEPRONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO OLIVETI, difeso dall'avvocato MARIO PICCOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2702/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 11/03/99 e avverso la sentenza 6128/98 Trib. Milano, dep. 25.6.98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6128 e rigetto dell'altro ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 25 maggio 1998 il tribunale di Milano, pronunciando sull'opposizione proposta da ER VA al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Avv. Alberto TE per il pagamento della somma di lire 5.225.600, quale preteso residuo compenso per prestazioni professionali, ha revocato il decreto opposto e, in parziale accoglimento della domanda avanzata dal professionista, ha condannato la VA a pagare allo stesso la somma di lire 2.525.600, oltre agli interessi al saggio legale dal 3-12- 1992 al saldo effettivo, nonché a rifondergli metà delle spese del giudizio, pari a lire 1.600.000 (essendo l'intero liquidato in complessive lire 3.200.000), dichiarando la restante metà compensata fra le parti;
ha dichiarato, inoltre, la sentenza provvisoriamente esecutiva fra le parti.
Per quanto ancora qui interessa, il tribunale ha motivato la sua decisione così argomentando:
in presenza dell'affermazione della debitrice-opponente, di avere versato all'Avv. TE la somma complessiva di lire 3.700.000, di cui lire 2.700.000 destinate proprio a compensare la sua attività professionale nelle vertenze che l'avevano opposta ai sigg. AN (vertenze in relazione alle quali è stato chiesto il pagamento dei compensi con il ricorso per decreto ingiuntivo di cui ora si discute), incombeva sul creditore-opposto l'onere di provare il proprio assunto circa l'esistenza di altro suo credito verso lo stesso debitore, che sarebbe stato soddisfatto con l'eccepito pagamento.
Essendo mancata tale prova, la eccezione di pagamento dedotta dalla VA deve essere accolta, con conseguente riconoscimento in favore del TE, a titolo di residuo compenso per le prestazioni professionali sopra indicate, della somma di lire 2.525.600 ( 5. 225.600- 2.700.000). Con sentenza depositata l'11 marzo 1999 il tribunale di Milano, pronunciando sull'appello di VA ER avverso la sentenza del pretore della stessa città in data 19-20/11/1993 - con la quale era stata rigettata l'opposizione della VA al decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dall'Avv. TE, per il pagamento della somma di lire 2.546.900 oltre interessi legali e spese, a titolo di compenso dovuto per prestazioni professionali svolte in suo favore dal professionista - ha accolto l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo emesso il 4-6- 1992 dal pretore di Milano ed ha condannato l'appellante al pagamento all'appellato Avv. TE, per il titolo dedotto in giudizio, della somma di lire 346.900, oltre interessi legali dal dovuto al luglio 1992; ha, poi, dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado e condannato l'appellato a rifondere all'appellante quelle del giudizio di appello. Il tribunale è pervenuto a siffatta decisione partendo dal dato, non contestato, della quantificazione in lire 3.046.900 del dovuto all'Avv. TE dalla VA, per prestazioni professionali espletate in favore di quest'ultima nel procedimento nei confronti di tale Omodei, svoltosi in primo grado davanti al tribunale di Como ed in secondo grado davanti alla corte di appello di Milano. Ha statuito, quindi, che la VA, come da lei eccepito, ha effettivamente estinto parzialmente il suo debito relativo alle suindicate prestazioni del professionista, essendo risultato, da una ricevuta compilata e sottoscritta dall'Avv. TE in data 18-4-1991, che costui aveva ricevuto tre assegni, rispettivamente di lire 1.000.000, 1.800.000 e 900.000, dei quali soltanto per il secondo compariva la generica indicazione "acconto pratiche in corso"; e che, inoltre, con riferimento a quanto incassato con i primi due assegni il professionista aveva emesso la parcella n. 30/90 del 29-11-1990, in cui l'onorario di lire 1.500.000, gravato da IVA e CAP, veniva imputato a titolo di acconto in relazione a tre distinti procedimenti, tra i quali compare, limitatamente all'acconto di lire 500.000, anche quello
contro
Omodei, di cui alla presente causa. Il tribunale ha tratto, pertanto, la conclusione che, in assenza di contestazioni in ordine all'effettivo versamento da parte della VA delle somme portate dalla ricevuta 18-4-1991, e mancando qualsiasi chiarimento dell'Avv. TE circa il titolo in base al quale egli aveva incassato la residua somma di lire 2.200.000 - incombendo sul creditore l'onere di provare l'esistenza di altro debito cui imputare l'eccepito pagamento, nel caso che il debitore deduca la corresponsione di una somma idonea ad estinguere il debito per cui è stato convenuto in giudizio - il pagamento della predetta somma deve essere imputato totalmente al debito relativo alla pratica Omodei, di cui alle pretese monitariamente azionate. Di conseguenza, il residuo importo ancora dovuto al TE dalla VA rimane determinato in lire 346.900 ( 2.54 6.900 - 2. 200.000), esattamente corrispondente a quanto la seconda si era dichiarata disposta a versare "a borsa aperta" fin dal luglio 1992. Ricorre per la cassazione delle due sentenze del tribunale di Milano l'Avv. Alberto TE, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il tribunale di Milano sottratto, in entrambi i giudizi, la somma di lire 2.700.000, versata dalla VA, dagli importi dei due distinti crediti per compensi professionali, azionati con i due autonomi procedimenti monitori;
e denunciando violazione e/o falsa applicazione di legge, in relazione alla imputazione di pagamento di cui all'art. 1193 c.c., alla mancata applicazione della legge n. 794/42, ed alla ingiusta tassazione delle spese processuali. Resiste con controricorso VA ER. L'Avv. TE ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'Avv. Alberto TE ha presentato un unico ricorso avverso due distinte sentenze del tribunale di Milano, emesse rispettivamente in primo grado (n. 6128 del 25 maggio 1998) ed in grado di appello (n. 2702 dell'11 marzo 1999), deducendo, in un sol contesto, identici motivi di gravame per l'una e per l'altra decisione.
Nell'ordinamento processualcivilistico non è previsto, invero, che con un unico atto possano essere impugnate più sentenze, tranne che nei casi nei quali le sentenze siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi come nel caso di sentenza non definitiva, oggetto di riserva di impugnazione, e di successiva sentenza definitiva;
di sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie;
di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale -, mentre è inammissibile sia il ricorso per cassazione proposto contestualmente e con un unico atto contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice di merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi, sia l'applicabilità in sede di legittimità, ai fini di una eventuale riunione, del disposto dell'art. 274 c.p.c., che comporta valutazioni di merito ed esercizio di poteri discrezionali propri ed esclusivi del giudice di merito stesso (SS.UU. 19 maggio 1997 n. 4445; Sez. 3^, 6 giugno 1994 n. 5472). Diversamente opinando, si consentirebbe, a tacer d'altro, alla parte di provocare, con un unico ricorso avverso una pluralità di sentenze, la riunione di distinti procedimenti, che può essere disposta, invece, ricorrendone le condizioni (stessa causa o cause connesse), soltanto dal giudice ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. Manca, d'altra parte, nell'ordinamento una disposizione analoga e corrispondente a quella contenuta nell'art. 335 c.p.c., che prevede la riunione in un solo processo di tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza.
Deve concludersi, pertanto, che, attesa, da un lato, la tassatività e specificità dei mezzi di impugnazione e la natura pubblicistica ed inderogabile delle norme che regolano modi, tempi e forme per proporli, e avuto riguardo, dall'altro, alla tipicità dei provvedimenti impugnabili, cui corrispondono i relativi mezzi impugnazione previsti dalla legge, e soltanto quelli (artt. 323, 339, 360, 395 e 404 c.p.c.), è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, con un unico atto e per identici motivi, avverso due sentenza emesse in procedimenti diversi e per cause diverse (oltre che in gradi diversi di giudizio, come nella fattispecie). Consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 125.800 (euro 64,97), oltre a lire 1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria 4 gennaio 2002