TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5451/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5451/2020 r.g.a.c.
TRA
c.f.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Fondi, via Parte_2 C.F._2
C. Battisti n.6 presso lo studio dell'Avv. Toni De Simone che li difende e rappresenta in giudizio come da procura agli atti
-Ricorrenti-
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
presso l'Avvocatura della Provincia di Latina, in , Via Costa n. 1, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Giulio Tatarelli come da procura agli atti pagina 1 di 6 - Resistente-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia ambientale
Conclusioni: cfr. conclusioni precisate all'udienza del 02.12.2025;
IN FATTO
Con tempestivo ricorso la società nonché Parte_1 Parte_1
e , in proprio e nella qualità di unici soci ed amministratori della società predetta, Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 161/2020, prot. 34904 del 12.10.2020
notificata il 19.10.2020 con cui la ha ingiunto il pagamento di € 2.066,67 per la Controparte_1
violazione dell'art. 190 comma 1 e 4 sanzionati dall'art. 258 comma 2 e 3 del D.Lgs 152/2006.
A sostegno della loro opposizione, i ricorrenti hanno dedotto l'errata interpretazione della normativa di settore sostenendo che gli articoli del menzionato decreto legislativo prevedono l'applicazione della sanzione solo nell'ipotesi di mancanza totale e/o carente compilazione del registro di carico- scarico rifiuti e non anche la mancata pronta esibizione a richiesta degli agenti accertatori.
I ricorrenti hanno sostenuto, inoltre, che, nonostante l'assenza fisica del registro cartaceo richiesto dall'autorità ispettiva, hanno provveduto ad esibire prontamente gli altri documenti atti a ricostruire le informazioni inerenti alla gestione dei rifiuti e che gli stessi non sono stati presi in considerazione dagli agenti accertatori.
Hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
L'art. 190 d.lgs. 152/2006 stabilisce l'obbligo per i produttori di rifiuti di tenere un registro di carico e pagina 2 di 6 scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti,
della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento e costituisce la base per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti da presentare alle camere di commercio territorialmente competenti.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione del registro è, dunque, quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati o smaltiti ai fini di adottare le dovute cautele nelle relative operazioni, così che l'obbligo di annotazione non può
essere adempiuto con modalità diverse da quelle della registrazione il cui rigore formale è correlato
(Cass., n. 28236/2008).
Nel caso in esame parte opponente ha dedotto che la disciplina richiamata non può applicarsi alla fattispecie in esame in quanto il registro di carico scarico in oggetto era regolarmente tenuto ma non presente fisicamente nella sede della società opponente al momento dell'ispezione.
L'opposizione non può trovare accoglimento in quanto la disciplina normativa prevede espressamente all'art. 190, D.Lgs. 152/2006 ratione temporis vigente che il registro di carico e scarico rifiuti deve essere presente nella sede della società che produce tali rifiuti pericolosi ( cfr. art. 190 comma 10 della
disposizione eccettuata dal comma 7 solo per le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti
non pericolosi).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “per giurisprudenza consolidata di questa Corte
(Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 27/06/2006 (Rv. 594493 - 01), in tema di sanzioni amministrative
relative alla disciplina dei rifiuti, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi,
dettato dall'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, (c.d. decreto Ronchi) (disposizione, per quanto qui rileva,
sovrapponibile all'art. 190, t.u. ambiente) non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma pagina 3 di 6 comprende - come modalità integrativa del precetto di cui all'art. 12, la cui omissione si risolve in una
violazione dell'obbligo di regolare “tenuta” - anche quello della custodia di essi presso l'impresa ove
avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta
esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli. E questo perché la ratio di tali precetti risiede
nell'esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, della
fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro. È stato anche chiarito (Sez. 2, Sentenza
n. 20456 del 23/09/2009 (Rv. 609869 - 01) che solo la presenza del registro di carico e scarico presso
lo stabilimento può consentire all'amministrazione di procedere alla verifica del ciclo produttivo e
all'accertamento dell'esattezza delle registrazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 05.12.2023, n. 33993).
Pertanto, costituisce violazione del precetto di cui all'art. 190 sanzionato dall'art. 258, comma 2, Testo
Unico Ambiente l'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso il luogo di produzione degli stessi in quanto l'obbligo di custodia non può ritenersi adempiuto qualora il registro, anche se regolarmente tenuto, non è presente in loco, in quanto di fatto comporta l'impossibilità per gli agenti accertatori di effettuare gli opportuni controlli.
Con stretto riferimento al principio di legalità della fattispecie di causa l'art. 258 (codice ambiente)
sanziona alternativamente chiunque “omette di tenere” o “tiene in modo incompleto” il registro di carico e scarico. La tenuta, analogica o digitale non importa, del predetto registro presso l'azienda è
imposta, nel caso di specie, dalla natura dell'azienda la quale produce più di 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, fattispecie che non consente l'applicazione della eccezione di cui all'art.190 comma 7
codice ambiente peraltro inapplicabile ratione temporis alla data dell'accertamento ispettivo del
15.6.2017). Tanto non consente di valutare la diversa ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 258
comma 5 d.lg 152/06, invece ravvisata dall'opponente, la quale non riguarda la irregolare tenuta dei registri di carico e scarico ma la diversa ipotesi della mancata presenza nel registro di carico e scarico pagina 4 di 6 (nel caso di specie non fornito nella sede ispezionata) di alcune delle informazioni che devono essere contenute nel predetto registro ai sensi dell'art. 190 del medesimo codice ambiente.
Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della ricorrente con conseguente refusione,
secondo valori inferiori ai medi per la non complessità della fattispecie giuridica esaminata, in favore della resistente, ai sensi del dm 55\14 e successive modifiche, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 161/2020, prot. 34904 del
12.10.2020 emessa dalla Provincia di;
CP_1
- condanna nonché e , Parte_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di unici soci ed amministratori della società, al pagamento in favore della provincia di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.400 oltre CP_1
accessori di legge.
Latina, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza cartolare del
16.12.2025 pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Gaetano Negro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5451/2020 r.g.a.c.
TRA
c.f.: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
(c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Fondi, via Parte_2 C.F._2
C. Battisti n.6 presso lo studio dell'Avv. Toni De Simone che li difende e rappresenta in giudizio come da procura agli atti
-Ricorrenti-
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata Controparte_1 P.IVA_2
presso l'Avvocatura della Provincia di Latina, in , Via Costa n. 1, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Giulio Tatarelli come da procura agli atti pagina 1 di 6 - Resistente-
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia ambientale
Conclusioni: cfr. conclusioni precisate all'udienza del 02.12.2025;
IN FATTO
Con tempestivo ricorso la società nonché Parte_1 Parte_1
e , in proprio e nella qualità di unici soci ed amministratori della società predetta, Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 161/2020, prot. 34904 del 12.10.2020
notificata il 19.10.2020 con cui la ha ingiunto il pagamento di € 2.066,67 per la Controparte_1
violazione dell'art. 190 comma 1 e 4 sanzionati dall'art. 258 comma 2 e 3 del D.Lgs 152/2006.
A sostegno della loro opposizione, i ricorrenti hanno dedotto l'errata interpretazione della normativa di settore sostenendo che gli articoli del menzionato decreto legislativo prevedono l'applicazione della sanzione solo nell'ipotesi di mancanza totale e/o carente compilazione del registro di carico- scarico rifiuti e non anche la mancata pronta esibizione a richiesta degli agenti accertatori.
I ricorrenti hanno sostenuto, inoltre, che, nonostante l'assenza fisica del registro cartaceo richiesto dall'autorità ispettiva, hanno provveduto ad esibire prontamente gli altri documenti atti a ricostruire le informazioni inerenti alla gestione dei rifiuti e che gli stessi non sono stati presi in considerazione dagli agenti accertatori.
Hanno concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso.
IN DIRITTO
L'art. 190 d.lgs. 152/2006 stabilisce l'obbligo per i produttori di rifiuti di tenere un registro di carico e pagina 2 di 6 scarico su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
Il registro di carico e scarico, integrato con il formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti,
della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento e costituisce la base per la compilazione della comunicazione annuale dei rifiuti da presentare alle camere di commercio territorialmente competenti.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, la funzione del registro è, dunque, quella di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati o smaltiti ai fini di adottare le dovute cautele nelle relative operazioni, così che l'obbligo di annotazione non può
essere adempiuto con modalità diverse da quelle della registrazione il cui rigore formale è correlato
(Cass., n. 28236/2008).
Nel caso in esame parte opponente ha dedotto che la disciplina richiamata non può applicarsi alla fattispecie in esame in quanto il registro di carico scarico in oggetto era regolarmente tenuto ma non presente fisicamente nella sede della società opponente al momento dell'ispezione.
L'opposizione non può trovare accoglimento in quanto la disciplina normativa prevede espressamente all'art. 190, D.Lgs. 152/2006 ratione temporis vigente che il registro di carico e scarico rifiuti deve essere presente nella sede della società che produce tali rifiuti pericolosi ( cfr. art. 190 comma 10 della
disposizione eccettuata dal comma 7 solo per le imprese che producono meno di 20 tonnellate di rifiuti
non pericolosi).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “per giurisprudenza consolidata di questa Corte
(Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 27/06/2006 (Rv. 594493 - 01), in tema di sanzioni amministrative
relative alla disciplina dei rifiuti, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi,
dettato dall'art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, (c.d. decreto Ronchi) (disposizione, per quanto qui rileva,
sovrapponibile all'art. 190, t.u. ambiente) non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma pagina 3 di 6 comprende - come modalità integrativa del precetto di cui all'art. 12, la cui omissione si risolve in una
violazione dell'obbligo di regolare “tenuta” - anche quello della custodia di essi presso l'impresa ove
avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta
esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli. E questo perché la ratio di tali precetti risiede
nell'esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, della
fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro. È stato anche chiarito (Sez. 2, Sentenza
n. 20456 del 23/09/2009 (Rv. 609869 - 01) che solo la presenza del registro di carico e scarico presso
lo stabilimento può consentire all'amministrazione di procedere alla verifica del ciclo produttivo e
all'accertamento dell'esattezza delle registrazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 05.12.2023, n. 33993).
Pertanto, costituisce violazione del precetto di cui all'art. 190 sanzionato dall'art. 258, comma 2, Testo
Unico Ambiente l'omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso il luogo di produzione degli stessi in quanto l'obbligo di custodia non può ritenersi adempiuto qualora il registro, anche se regolarmente tenuto, non è presente in loco, in quanto di fatto comporta l'impossibilità per gli agenti accertatori di effettuare gli opportuni controlli.
Con stretto riferimento al principio di legalità della fattispecie di causa l'art. 258 (codice ambiente)
sanziona alternativamente chiunque “omette di tenere” o “tiene in modo incompleto” il registro di carico e scarico. La tenuta, analogica o digitale non importa, del predetto registro presso l'azienda è
imposta, nel caso di specie, dalla natura dell'azienda la quale produce più di 2 tonnellate di rifiuti pericolosi, fattispecie che non consente l'applicazione della eccezione di cui all'art.190 comma 7
codice ambiente peraltro inapplicabile ratione temporis alla data dell'accertamento ispettivo del
15.6.2017). Tanto non consente di valutare la diversa ipotesi sanzionatoria prevista dall'art. 258
comma 5 d.lg 152/06, invece ravvisata dall'opponente, la quale non riguarda la irregolare tenuta dei registri di carico e scarico ma la diversa ipotesi della mancata presenza nel registro di carico e scarico pagina 4 di 6 (nel caso di specie non fornito nella sede ispezionata) di alcune delle informazioni che devono essere contenute nel predetto registro ai sensi dell'art. 190 del medesimo codice ambiente.
Quanto alle spese di lite, va dato atto della soccombenza della ricorrente con conseguente refusione,
secondo valori inferiori ai medi per la non complessità della fattispecie giuridica esaminata, in favore della resistente, ai sensi del dm 55\14 e successive modifiche, in relazione al valore della causa in concreto riscontrata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 161/2020, prot. 34904 del
12.10.2020 emessa dalla Provincia di;
CP_1
- condanna nonché e , Parte_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di unici soci ed amministratori della società, al pagamento in favore della provincia di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.400 oltre CP_1
accessori di legge.
Latina, 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza cartolare del
16.12.2025 pagina 5 di 6 pagina 6 di 6