Art. 2.
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero 41 tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - D'AREZZO - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero 41 tesoro, relativo all'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - D'AREZZO - PANDOLFI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO