Art. 1.
Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931 , e' elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.
Il limite massimo di lire 170 milioni entro il quale, per ciascun esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ai sensi della legge 26 novembre 1969, n. 931 , e' elevato a lire 300 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1979.