Articolo 6 della Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Articolo 5Articolo 7
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1 marzo 1991
Art. 6. Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea 1. Con effetto dal 1› gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) e f) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.
Note all'art. 6:
- Il testo delle lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) del comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"Art. 12 (Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea). - 1. Con effetto dal 1› gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1› luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1› maggio 1968;
b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› maggio 1968-31 dicembre 1971;
c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1972-31 dicembre 1977;
d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1978-31 dicembre 1980;
e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1981-31 dicembre 1981;
f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1› gennaio 1982-30 giugno 1982".
- Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1› gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1› gennaio 1987".
Entrata in vigore il 1 marzo 1991