Art. 6. Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea 1. Con effetto dal 1 gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) e f) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.
Note all'art. 6:
- Il testo delle lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) del comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"Art. 12 (Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980;
e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1981;
f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1982-30 giugno 1982".
- Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987".
dipendente da aziende di navigazione aerea 1. Con effetto dal 1 gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) e f) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.
Note all'art. 6:
- Il testo delle lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) del comma 1 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"Art. 12 (Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:
a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968;
b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1971;
c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-31 dicembre 1977;
d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-31 dicembre 1980;
e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1981-31 dicembre 1981;
f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1982-30 giugno 1982".
- Il testo del comma 4 dell'art. 12 del D.L. n. 317/1987 (cit.) e' il seguente:
"4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1 gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1 gennaio 1987".