Ordinanza cautelare 30 giugno 2023
Sentenza breve 29 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 10326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10326 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10326/2025REG.PROV.COLL.
N. 00565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 565 del 2024, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il Comune di Sant’Agapito, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mariella Antonilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione prima, n. 17917 del 29 novembre 2023, resa tra le parti, concernente la rettifica di un finanziamento PON Legalità.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Agapito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025, il consigliere LA D’LO e udito per la parte appellata l’avvocato Mariella Antonilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha proceduto il 16 marzo 2023 a rettificare nella misura del 25% il finanziamento concesso nell’ambito del “ PON legalità 2014-2020 ” al Comune di Sant’Agapito per l’adeguamento, il miglioramento e la messa in sicurezza del campo sportivo, in quanto i relativi lavori erano stati affidati alla società SI.RO. Edilizia senza che fosse stata fatta una corretta applicazione dei criteri di selezione.
1.1. In particolare, l’impresa aggiudicataria dei lavori era risultata in possesso della qualifica “OG1”, ma non della qualifica “OS6” indicata nel bando di gara (come rettificato) né, soprattutto, della qualifica “OS24” prevista nel capitolato speciale di appalto.
1.2. Il Ministero non ha quindi ritenuto fondate le giustificazioni fornite dal Comune anche alla luce della nota del 14 maggio 2020 a firma del RUP (invocata a motivo del cambio di categoria da OS24 a OG1), che non risultava essere stata pubblicata, né recepita nella documentazione di gara.
1.3. Dal canto suo, l’Amministrazione comunale ha invece evidenziato come, dopo l’approvazione del progetto, fossero stati predisposti gli atti di gara e nel capitolato speciale di appalto del gennaio del 2020 era stata indicata come categoria prevalente quella “OS24” (verde e arredo urbano), ma che in seguito, in data 14 maggio 2020, il RUP aveva chiesto al progettista di essere autorizzato a predisporre l’effettivo bando di gara e il disciplinare con la diversa categoria “OG1” (edifici civili e industriali).
1.4. La nota a firma del RUP e del progettista che aveva autorizzato la modifica, pur non essendo stata resa pubblica (come contestato dal Ministero), aveva fatto sì che nel bando di gara e nel disciplinare di gara, pubblicati il 25 maggio 2020, era stata indicata la categoria “OG1”. Peraltro, il 17 luglio 2020 vi era anche stata un’altra modifica del bando e del disciplinare perché era stato previsto che si potesse partecipare con la categoria “OS6”, oltre che con l’indicata categoria “OG1”, quest’ultima posseduta dalla ditta SI.RO Edilizia alla quale era stati affidati i lavori.
1.5. In sostanza, a conferma del fatto che la modifica iniziale (quella da OS24 a OG1) fosse stata concordata con il progettista, il Comune ha sottolineato che nessun ricorso era stato proposto dalle imprese partecipanti e da quelle escluse.
2. Contro il provvedimento di rettifica del finanziamento il Comune di Sant’Agapito ha proposto ricorso al T.A.R. del Lazio, sostenendo che lo stesso fosse viziato per un difetto di motivazione, per un difetto di istruttoria ed anche perché era stata fatta un’errata applicazione del punto 14 dell’allegato alla decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019. Secondo l’Amministrazione ricorrente tale norma avrebbe consentito una rettifica del finanziamento solo laddove i criteri di selezione fossero stati modificati dopo l’apertura delle buste (quindi per anomalie relative ad una fase, quella di selezione delle offerte, diversa e successiva rispetto a quella in cui si colloca la irregolarità contestata al Comune).
3. Il T.A.R. in un primo tempo ha sospeso il provvedimento impugnato, disponendo il riesame della vicenda, ma il Ministero ha confermato il provvedimento di rettifica. Quest’ultimo è stato poi impugnato con motivi aggiunti.
4. Con la sentenza in forma semplificata indicata in epigrafe (n. 17917 del 2023), il T.A.R. del Lazio ha poi accolto il ricorso, compensando le spese di giudizio.
4.1. Più nel dettaglio, lo stesso Tribunale ha evidenziato come il Comune ricorrente non avesse arbitrariamente modificato la categoria prevalente (“OS24”) prevista all’inizio nel Capitolato speciale di appalto del gennaio 2020, poiché ad aprile dello stesso anno, il RUP aveva chiesto l’autorizzazione alla variazione (in “OG1”) al progettista, tanto che nel disciplinare di gara e nel bando del maggio 2020 proprio l’OG1 era stata individuata.
5. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno, prospettando l’erroneità della decisione del T.A.R. che non avrebbe adeguatamente considerato le incongruenze della gara riguardo ai requisiti tecnici per la partecipazione (nello specifico, il possesso della categoria di lavorazione oggetto del finanziamento), peraltro non modificati nel Capitolato speciale.
5.1. Il Ministero ha anche censurato il rilievo dato dalla sentenza all’incidenza del principio di prevalenza del bando sugli altri elementi costitutivi della disciplina di gara (l’individuazione della categoria prevalente era invece riservata al progettista), e alla effettiva portata del punto 14 allegato alla decisione della Commissione europea C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019.
6. Parte appellante ha depositato ulteriori documenti il 23 gennaio 2024 e una dichiarazione di interesse alla definizione del giudizio il 15 maggio 2025.
7. Il Comune di Sant’Agapito si è costituito il 15 aprile 2024, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria conclusiva il 10 ottobre 2025.
8. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 novembre 2025.
9. L’appello non è fondato, a prescindere dall’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dal Comune appellato (il Ministero non avrebbe formulato motivi di appello specifici, riproponendo solo le eccezioni già dedotte in primo grado).
10. Nel caso di specie non è contestato fra le parti:
a ) che l’ammissione, durante la gara per l’affidamento dei lavori oggetto del finanziamento per cui è causa, di offerte provenienti da operatori economici in possesso della qualifica OG1 (fra cui quello poi risultato aggiudicatario) è stata conseguenza non di una decisione assunta in corso di gara, bensì dell’indicazione di tale categoria nella lex specialis di gara, segnatamente nel bando e nel Disciplinare di gara, in contrasto con il Capitolato speciale d’appalto in cui era rimasta l’indicazione della qualifica OS24 originariamente prevista;
b ) che, indipendentemente dalla valenza della dichiarazione del RUP datata 14 maggio 2020 (prodotta dal Comune nel corso del procedimento culminato con il provvedimento di rettifica oggetto dell’impugnazione in prime cure), la modifica del requisito di qualificazione pacificamente è stata pubblicata e portata a conoscenza di tutti i concorrenti, permanendo soltanto la suindicata contraddizione sul punto tra bando e Disciplinare da un lato e Capitolato dall’altro;
c ) che, soprattutto, per l’esecuzione dei lavori di cui si trattava (adeguamento e messa in sicurezza di un campo di calcio) fosse sufficiente la qualifica generale OG1, e non necessarie quelle speciali, cosa non contestata neanche dall’Amministrazione appellante.
11. Ciò premesso, deve ritenersi assorbente, nel senso dell’infondatezza dell’appello, il rilievo per cui la “irregolarità” contestata al Comune nella gestione della procedura non è riconducibile al punto 14 del § 2.2 delle Linee guida di cui all’Allegato alla Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019, come richiamato dal provvedimento impugnato. Infatti, tale irregolarità è specificamente riferita all’ipotesi in cui i “ criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati durante la fase di selezione o sono stati erroneamente applicati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione di offerte non idonee (o rigetto delle offerte che avrebbero dovuto essere accettate) ”, laddove nel caso di specie i criteri sono stati correttamente applicati, e, se modifica vi è stata, questa è intervenuta prima della fase di selezione (ma è anche discutibile che una modifica vi sia stata, potendo al più configurarsi un profilo di ambiguità o di contraddizione interna della lex specialis globalmente considerata).
11.1. Quanto sopra, integrando un esercizio del potere di rettifica al di fuori dell’ipotesi per cui era normativamente (e tassativamente) previsto, è sufficiente per confermare le conclusioni del primo giudice, esonerando dall’esame degli ulteriori argomenti sollevati dalla parte appellante, quali l’incidenza del principio di prevalenza del bando sugli altri elementi costitutivi della disciplina di gara.
12. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
13. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FF GR, Presidente
LA D'LO, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA D'LO | FF GR |
IL SEGRETARIO