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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.134/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.560/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 7.10.2021
e depositata in data 8.10.2021, avente ad oggetto impugnazione delibera assembleare
vertente tra
.f. , sito in Caltanissetta via Vittime del Parte_1 P.IVA_1
IX Luglio n.12, in persona del legale rappresentante, difeso dall'avv. Paola Lunetta per procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta Piazza Trento
27
- appellante - contro
nato a [...] il [...] Controparte_1
CodiceFiscale_1
- appellato contumace -
All'udienza del 30.1.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, l'appellante ha precisato le conclusioni come dal proprio atto introduttivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.3.2018, conveniva avanti Controparte_1
al Tribunale di Caltanissetta il corrente in Caltanissetta via Parte_1
Vittime del IX luglio n.12, per ivi sentire ritenere e dichiarare “nulla o, comunque, annullata,
la delibera assembleare del 23.10.2017, in quanto approvata senza la prescritta
maggioranza legale di cui all'art.1136 co.4 c.c.”
Esponeva che con la citata delibera erano stati approvati - al primo punto dell'ordine del giorno - il “computo metrico estimativo dei lavori straordinari redatto dall'ing. CP_2
” inerenti le opere edili da effettuarsi nello stabile condominiale per complessivi €
[...]
60.468/34 e – al secondo punto dell'o.d.g. – il preventivo di spesa presentato dall'impresa
, per la spesa di € 49.281/69 e il ribasso del 18,50%, ma “i due punti Controparte_3
all'ordine del giorno dell'assemblea di che trattasi [….] sarebbero stati approvati con la
maggioranza dei presenti […] in aperta violazione dell'art.1136 comma 4 Cod. Civ. in
combinato disposto con il comma 2 del predetto articolo […]”, col voto favorevole dei
Condomini rappresentanti 498,056 millesimi a fronte dei 501,00 previsti.
Con comparsa di risposta del 5.6.2018 si costituiva il convenuto, precisando - Parte_1
per quanto qui ancora rileva – non trattarsi di “lavori straordinari di notevole entità”, alla stregua delle previsioni dell'art.1136 co.4 c.c.
In ogni caso, il primo punto dell'ordine del giorno era stato approvato all'unanimità dei presenti nel rispetto delle percentuali richieste dall'art.1136 co.4 c.c., mentre riguardo il secondo punto inerente l'approvazione del preventivo presentata dalla ditta “va CP_3
comunque osservato che la delibera de qua è valida ed efficace, in quanto approvata da
un numero di condòmini che, personalmente o per delega, rappresentano in realtà
559,344 millesimi di proprietà. Ciò a dispetto di quanto erroneamente riportato nel verbale,
ove risulta l'errata trascrizione dei millesimi di proprietà facenti capo ai condòmini Pt_2 , e .
[...] Persona_1 Parte_3
Infatti, raffrontando i valori millesimali riportati nella Tab. “A” (tabella afferente ai millesimi
di proprietà) delle vigenti tabelle condominiali - che si producono in copia (all.4) - con i
valori millesimali trascritti nel verbale di assemblea in questione, salta all'occhio che
è titolare di 76,808 millesimi e non di soli 76,708 millesimi;
che Parte_2
è titolare di 84,551 millesimi (65,422 in relazione all'interno n.11 e Persona_1
19,129 in relazione all'interno n.14) e non già di 85,867 millesimi;
e, infine, che Parte_3
è titolare di 87,742 millesimi (64,504 in relazione all'interno n.10 e 25,238 in
[...]
relazione all'interno n.15), e non di soli 25,238 millesimi.
Orbene, facendo un calcolo matematico alla luce di tali corretti (ed effettivi) valori
millesimali, si ha che la delibera in questione è stata così approvata: condòmini presenti
millesimi 715,907, condòmini favorevoli millesimi 559,344, condòmini contrari millesimi
156,563 (…).
Infine, in ogni caso e ad ogni buon conto, con delibera assunta in seconda
convocazione in data 1 giugno 2018, il odierno comparente ha Parte_1
sostituito il deliberato anzidetto (relativo all'approvazione dei preventivi) con altro
deliberato di identico oggetto, epurato dall'errore di trascrizione testè evidenziato e
con voto favorevole unanime”.
Con successiva memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c., l'attore precisava che “l'impugnazione
avanzata riguarda la delibera condominiale per cui è causa, ma i motivi di impugnazione
vengono spiegati e riguardano esclusivamente il punto 2) di detta delibera condominiale,
pertanto appare ovvio che il presente giudizio di impugnazione deve intendersi, ed in
questo senso la precisazione, riguardante esclusivamente il punto due della deliberazione
condominiale impugnata e per cui è causa”.
Istruita la causa con la sola documentazione allegata, ritenuto che “Il Parte_1 convenuto, con delibera assunta in seconda convocazione il 1° giugno 2018, sostituiva il
contenuto della delibera impugnata relativamente all'approvazione dei preventivi, con altro
deliberato di identico oggetto”, con sentenza n.560/2021 il Tribunale di Caltanissetta
dichiarava la cessazione della materia del contendere, condannando il convenuto alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.738/00, oltre rimborso forfettario pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello il Parte_1
corrente in Caltanissetta via Vittime del IX luglio n.12, deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
TRAVISAMENTO DEI FATTI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C.
Il ha originariamente impugnato sia la delibera assunta sul primo punto sia quella assunta al secondo punto CP_1
dell'ordine del giorno, invero proponendo due distinte impugnazioni, che come tali avrebbero dovuto essere distintamente valutate e considerate, mentre il Tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione e/o pronuncia riguardo alla domanda di declaratoria di invalidità della delibera sul primo punto, riguardo cui l'attore vi ha rinunciato con la precisazione espressa nella memoria ex art.183 co.6 n.1 c.p.c.
Per l'effetto, il Decidente avrebbe dovuto dare atto della intervenuta rinuncia alla specifica domanda, a seguito del rilievo formulato dal circa la corretta approvazione della delibera al primo punto all'od.g., perché approvata all'unanimità Parte_1
e nel rispetto dei criteri di legge, con conseguente statuizione di condanna dell'attore alle spese.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 132 C.P.C. - OMESSA E/O INSUFFICIENTE E/O ILLOGICA MOTIVAZIONE
SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA
Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la declaratoria di invalidità della delibera, assunta sul secondo punto all'ordine del giorno del verbale del 23.10.2017, il Tribunale ha errato nel ritenere fondata l'eccezione
Come già evidenziato, la delibera in questione è stata sostituita con quella assunta nel verbale di assemblea dell'1.6.2018), che si è resa necessaria per emendare l'errore di trascrizione dei millesimi nel verbale del 23.10.2017 e non già per sanare il vizio di maggioranza denunciato dal . CP_1 Tanto in considerazione del fatto che anche tale secondo deliberato era esente dal difetto di maggioranza denunciato dall'attore; infatti, non riguardava riparazioni straordinarie di notevole entità e pertanto non era bisognevole di approvazione con la maggioranza prescritta dall'art.1136 co.IV c.c.; in ogni caso, siffatta maggioranza era stata rispettata, come provato con produzione documentale ex adverso incontestata.
Peraltro, la valutazione della “notevole entità” delle riparazioni straordinarie ai fini della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della maggioranza di cui all'art.1136 co.IV c.c. è rimessa, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del Giudice di merito, tenendo conto oltre che dell'ammontare complessivo dell'esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell'edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condomini.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 COMMA II C.C.
In subordine, senza recesso dai motivi che precedono, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del superiore motivo di impugnazione, considerata in ogni caso la manifesta infondatezza della domanda di invalidità formulata dal con CP_1
riferimento alla delibera assunta sul primo punto all'ordine del giorno, si chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza ed in applicazione dell'art.92 co.II c.p.c., Codesta Corte dichiari integralmente compensate tra le parti le spese ed i compensi del giudizio di primo grado, condannando alla rifusione in favore del delle spese e dei Controparte_1 Parte_1
compensi del presente grado.
Per effetto della riforma della sentenza di primo grado nelle parti e nei termini su indicati anche in via gradata, si chiede che la
Corte condanni il anche alla restituzione in favore del della somma di € 3.245,20, Controparte_1 Parte_1
versata e corrisposta in esecuzione spontanea dell'obbligo di pagamento delle spese e dei compensi liquidati nella sentenza impugnata, oltre agli interessi come per legge
Resta contumace l'attore , nonostante la regolare notifica Controparte_1
dell'atto introduttivo di appello.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.1.2025, l'appellante deposita proprie note concludendo come dall'atto introduttivo, quindi la causa viene trattenuta in decisione,
concessi i termini per le difese finali. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, nei limiti e per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare in tutto o in parte la motivazione della sentenza gravata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent. n.19068/2023), mentre, peraltro, sempre in coerenza alla giurisprudenza di legittimità
(così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e
singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo
necessario e sufficiente ex art.132 co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli
elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per
implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo
seguito”.
Allo stesso tempo, il principio processuale della “ragione più liquida” consente di pronunciarsi celermente sul giudizio, incentrando la pronuncia su d'una questione d'agevole soluzione, rendendo superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre,
assicurando l'attuazione del canone costituzionale del giusto processo e della sua durata ragionevole, avente fondamento negli artt.111 co.2 e 24 della Costituzione.
Quanto premesso, con riferimento al primo motivo di gravame, l'attore ha effettivamente impugnato il deliberato assembleare del 23.10.2017 con riferimento ad entrambi i punti dell'ordine del giorno (approvazione computo metrico e approvazione preventivo-offerta della ditta La Manna), esponendo che “i due punti all'ordine del giorno dell'assemblea di
che trattasi […] sarebbero stati approvati con la maggioranza dei presenti […] in aperta
violazione dell'art.1136 comma 4 Cod. Civ. in combinato disposto con il comma 2 del
predetto articolo […]”, mentre nel verbale (all.2 alla comparsa di risposta del ) Parte_1 si riporta invece che l'approvazione del computo metrico di cui al n.1 dell'o.d.g., è
avvenuta all'unanimità dei presenti che assommavano a 654,619/1000, quindi certamente nel rispetto delle maggioranze previste dell'art.1136 co.4 c.c., che in relazione al co.4
recita che “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Per l'effetto, a prescindere dall'interpretare le precisazioni dell'attore avvenute nella memoria dell'art.183 co.6 n.1 c.p.c., come rinuncia alla impugnazione sul deliberato al punto n.1 dell'o.d.g., la domanda attorea al riguardo è certamente infondata, di ciò
dovendo tenersi conto anche ai fini dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale.
Con riferimento al secondo deliberato oggetto di impugnazione (approvazione preventivo-
offerta della ditta , a prescindere dall'interpretare o meno i lavori di che trattasi CP_3
alla stregua di quelli previsti dall'art.1136 co.4 c.p.c. richiedenti l'approvazione del quorum rafforzato, è lo stesso Condominio che li qualifica “lavori straordinari” nell'o.d.g. e, peraltro,
è sempre lo stesso a causarne motivo di impugnazione, tanto che, a Parte_1
prescindere della sussistenza del quorum corretto, ha ammesso di aver comunque trascritto le quote millesimali che approvavano in modo da giustificare la domanda di annullamento dell'attore, poi provvedendo ad una delibera ratificativa in corso di causa in data 1.6.2018 (all.5 alla comparsa di risposta).
Per l'effetto, in ragione della reciproca soccombenza, ai sensi dell'art.92 co.2 c.p.c.
effettivamente sussistevano le ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio avanti il Tribunale.
Di qui l'accoglimento del gravame, nei limiti sopra espressi.
L'appellato va anche condannato al rimborso della somma di Controparte_1
€ 3.245/20 in favore del , versata in esecuzione dell'obbligo di pagamento delle Parte_1
spese della sentenza impugnata, come comprovato dalla corrispondenza PEC e dalla contabile di bonifico attestante l'avvenuto versamento (all.3 e 4 del fascicolo dell'appellante).
Sempre per effetto della soccombenza reciproca, possono essere compensate anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.134/2022, in riforma della sentenza n.560/2021
resa dal Tribunale di Caltanissetta il 7.10.2021 e depositata in data 8.10.2021, compensa interamente le spese di causa tra le parti.
Conferma nel resto la sentenza.
Condanna al rimborso della somma di € 3.245/20 in favore Controparte_1
dell'appellante, versata in esecuzione dell'obbligo di pagamento delle spese della sentenza impugnata, oltre agli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)