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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 1019/2022, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 3/12/2024 all'esito dell'ordinanza del
10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARINELLI SANDRO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PALMESE Controparte_1 P.IVA_2
LORENZO
- APPELLATO –
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIMISSO PIETRO Controparte_2
- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1237/2022 pubblicata il 22/09/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 1863/2020 notificata a mezzo pec in data 23/09/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante Parte_1
impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara l'aveva condannata al
[...] pagamento in favore della della somma di € 20.911,11, IVA inclusa, Controparte_1 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, quale corrispettivo delle opere appaltate ed eseguite da tale ultima società, nonchè al rimborso in favore della ricorrente delle spese del giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo.
Riteneva il Tribunale compiutamente provato l'affidamento alla società appaltatrice - che il
Tribunale riconosceva, alla luce della data della sua costituzione, essere legittimata attiva alla richiesta rigettando le argomentazioni di parte appellante in ordine alla costituzione della società iscritta al Registro Imprese in epoca successiva all'effettuazione di parte dei lavori
- delle opere da essa eseguite in favore della appellante che evidenziava non essere state di fatto contestate neanche nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo esperita dall'appaltatrice.
Il Tribunale, quindi, riconosceva l'esistenza di un contratto di appalto tra la società odierna appellata e la società appellante, nonché l'effettuazione di lavori aggiuntivi rispetto al corrispettivo indicato dalla stessa parte appellata in corso di giudizio, sicchè sulla base delle risultanze della CTU espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, condannava la parte odierna appellante al versamento del corrispettivo residuo al netto dell'acconto che risultava essere stato già percepito.
Con il proprio appello, la parte appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto la legittimazione attiva della società appellata in quanto ritiene che erroneamente il Tribunale abbia considerato esistere la possibilità della società di divenire titolare di rapporti giuridici prima della sua costituzione, giacchè le attività di realizzazione delle opere, per le quali erano state rilasciate ricevute parziali da parte di colui che poi sarebbe diventato il socio della società, erano iniziate prima della sua formale costituzione ed il detto socio non poteva assumere la posizione di falsus procurator della società stessa non ancora venuta ad esistenza ed in ogni caso, le eventuali ratifiche dei negozi posti in essere da tale falsus procurator non avrebbero potuto retroagire ad epoca antecedente la costituzione della società stessa.
Riteneva l'appellante a tal proposito irrilevanti le fatture passive prodotte in giudizio dalla odierna appellata che non costituivano elemento di grado di comprovare l'esistenza della società all'atto dell'esecuzione delle opere che datavano al maggio 2018.
Contesta ancora l'appellante la valenza probatoria che il Giudice avrebbe attribuito alla CTU espletata in corso di ATP al fine della dimostrazione dell'effettuazione dei lavori da parte della appellata censurando la decisione anche sul punto della rilevanza attribuita dal
Tribunale alla mancata contestazione circa l'effettivo svolgimento dei lavori da parte della da parte del proprio CTP nel corso del procedimento di accertamento Controparte_1 tecnico preventivo.
Ribadisce, inoltre, come non erano state mai negate le lavorazioni di manutenzione sul silos di proprietà appellante, ma riferibili a soggetto diverso interamente soddisfatto di ogni suo avere, ossia il Sig. cui i lavori erano stati appaltati. CP_2
Così, quindi, conclude: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello riformando la sentenza impugnata n. 1237/2022 pubbl. il
22.09.2022 nel procedimento n. 1863/2020 R.G. – Repert. N. 2226/2022 del 23.09.2022 resa dal Giudice del Tribunale di Pescara, nella persona della Dott.ssa P. Franceschelli e notificata alla scrivente difesa a mezzo pec in data 23.09.2022, e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, così articolate “1. In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società , sulla Controparte_1 scorta delle considerazioni che sono state ampiamente dispiegate;
2. Nel merito, accertare
e dichiarare l'illegittimità nonché l'inammissibilità dell'azione di inadempimento avanzata dalla ricorrente per mancanza del presupposto necessa-rio di tale domanda, ovvero il titolo su cui avrebbe dovuto fondarsi il rapporto obbligatorio tra le parti, ovvero per l'evidente mancanza di prova sulle prestazioni assertivamente eseguite … 4. In ogni caso, rigettare la domanda di condanna al pagamento dei compensi anticipati al CTU nell'esperito CTU per le considerazioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e
Cap come per legge”.
3. Con vittoria di spese e compensi, il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Si costituisce la società appellata contestando le ragioni di gravame ed evidenziando come contrariamente a quanto ritenuto dalla appellante la società era già stata costituita allorquando il contratto di appalto era stato verbalmente stipulato ed eseguiti i lavori di cui alla richiesta di pagamento, richiamando all'uopo anche le dichiarazioni rese da CP_2
intervenuto nel giudizio e socio di minoranza della società appellata.
[...]
Evidenzia la società appellata inoltre come non si verterebbe in termini di falsus procurator come argomentato dalla parte appellante, ma di un rapporto originariamente intercorso con essa appellata così come risultante dalla documentazione in atti, segnatamente dalle email intercorse tra le parti, e dalle dichiarazioni del CP_2
La società appellata contesta anche le ragioni poste a fondamento del gravame relativamente al quantum del credito riconosciutole dal Tribunale, argomentando in ordine alla correttezza dell'elaborato tecnico del CTU affettato in sede di accertamento tecnico preventivo ed evidenziando come correttamente il Tribunale avesse ritenute irrilevanti rispetto alla sussistenza del credito le contestazioni del CTP della appellante che inerivano solo il valore delle opere, che veniva a differire in applicazione di una unilaterale scontistica evidenziata dal CTP stesso.
Così, all'esito, conclude: “rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
ed ulteriormente confermare in ogni sua statuizione la Parte_1 sentenza n. 1237/2022 del Tribunale di Pescara oggetto di gravame. Con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Si costituisce l'intervenuto , proponendo il proprio gravame condizionato Controparte_2 in ordine al mancato accoglimento della domanda di pagamento in proprio favore delle somme relative al contratto di appalto che la parte appellante deduce essere intercorso con il stesso. CP_2
Contesta in ogni caso le ragioni di gravame evidenziando come il rapporto contrattuale fosse intercorso con la società appellata successivamente alla sua costituzione e, quindi, il relativo corrispettivo sarebbe dovuto in favore di questa, così come correttamente statuito dal
Tribunale che ha correttamente valorizzato gli elementi probatori offerti nel corso del giudizio e tenuto correttamente conto del principio di non contestazione in ordine all'effettuazione dei lavori ed all'esistenza del rapporto contrattuale.
Così, quinid, conclude: “a) in via principale, confermare la sentenza n. 1237/2022 del
Tribunale di Pescara;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga fondato il motivo di gravame basato sul diniego della legittimazione della CP_1 riformare il corrispondente capo di sentenza, ravvisando, invece, la legittimazione attiva del sig. e così, per l'effetto, condannare la a pagare al CP_2 Controparte_3 sig. la somma di € 20.911,11, calcolata al netto degli acconti di cui si è detto, oltre CP_2 interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dall'insorgenza del diritto all'effettivo soddisfo, fatta salva, in via rigorosamente gradata, nell'uno e nell'altro caso, la diversa determinazione del credito ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, come per legge.”
All'udienza del 3/12/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note richiamando gli scritti difensivi conclusionali già depositati innanzi la Corte con precedente relatore e, successivamente all'ordinanza del
11/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Del tutto correttamente, infatti, il Tribunale ha valorizzato le risultanze documentali affatto contestate e segnatamente la corrispondenza intercorsa tra la parti successiva alla costituzione della società appellata, per confermare la circostanza che il rapporto di appalto fosse intercorso tra la appellante e la società appellata.
2.1. Ciò nonostante il fatto che la società appellata non fosse ancora costituita allorquando il aveva effettuato alcune lavorazioni in favore della CP_2 società appellante
2.2. Per tali lavorazioni, infatti, lo stesso aveva rilasciato le relative ricevute sulle quali la società appellante ha operato (o avrebbe dovuto operare) le ritenute d'acconto così come esposto nelle ricevute del 20/5/2018 e del 1/8/2018.
2.3. Allorquando la legale rappresentante della società ebbe, quindi, a ricevere la fattura emessa il 16/7/2018 dalla società appellata, nulla ebbe ad obiettare in ordine al soggetto emittente la fattura ed anzi, confermando anche di averla sottoposta al proprio commercialista, chiedeva modificarsi la sola descrizione dei lavori - eliminando la parola acconto adducendo a giustificazione la mancata redazione di un capitolato dei lavori relativi all'appalto.
2.4. Ciò conferma come il rapporto di appalto relativo alla “sistemazione ordinaria di un silos ed impianto idraulico” intercorresse proprio con la società appellante, i cui corretti estremi ai fini fiscali la stessa legale rappresentante contestualmente trasmetteva, dando conto, quindi, di avere pienamente contezza del rapporto e della relativa parte contrattuale.
2.5. D'altro canto, laddove il rapporto contrattuale fosse, invece, intercorso personalmente con il , la parte appellante (ed ancor più il suo Controparte_2 commercialista) si sarebbe dovuto immediatamente avvedere che l'emittente della fattura - il cui pagamento si dichiarava disposto a breve ad onorare alle coordinate bancarie proprio della società appellata, cosi come comunicate con la seconda email del 17/7/2018 - non era costituito dalla persona fisica del ma la società appellata stessa. CP_2
2.6. Tanto più che il aveva già in precedenza rilasciato ricevute per lavori CP_2 di ristrutturazione di un silos ma da costui espletate nell'ambito di un'attività qualificata come prestazione occasionale, prive quindi di IVA e soggette alla ritenuta d'acconto.
2.7. Ciò conferma ulteriormente come le prestazioni occasionali resa dal CP_2 costituissero attività antecedente e differente da quella successivamente posta in essere in forma imprenditoriale dalla società, seppur incidente sullo stesso oggetto, ossia il silos di proprietà della società appellante.
2.8. Priva di rilevanza, quindi, è l'argomentazione della parte appellante circa la posizione di falsus procurator della società appellata da parte di CP_2
giusta la dimostrazione circa la sussistenza del rapporto di appalto
[...] direttamente con la società, in epoca successiva alla sua costituzione, avvenuta nel giugno del 2018 e la riferibilità dei lavori alla società appellata, quale controparte contrattuale della società appellante.
2.9. Non costituendo il contratto di appalto un contratto a forma vincolata, infatti, le risultanze discendenti dagli elementi acquisiti in giudizio, per la loro gravità, precisione e concordanza, costituiscono prova dell'esistenza del contratto di appalto intercorso tra la società appellante e la società appellata.
2.10. E', infatti pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616;
Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983).
2.11. La prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni laddove le stesse abbiano, come nella fattispecie, i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I,
24.5.2018, n. 12971).
2.12. Come sopra detto, la stessa corrispondenza scambiata tra le parti conferma l'esistenza di un contratto d'appalto tra la società appellante e la società appellata avente ad oggetto lavori manutentivi sul silos di proprietà della società appellante.
3. Infondate sono le ulteriori censure che concernono la dimostrazione della consistenza dei lavori eseguiti dalla parte appellata.
3.1. Le risultanze dell'ATP, che seguono l'indicazione delle lavorazioni dedotte dalla parte appellata nel proprio ricorso e negli allegati CTP e perizia tecnica che riporta le immagini delle singole lavorazioni eseguite dalla società appellata, consentono di ritenere dimostrata l'effettuazione delle suddette lavorazioni da parte della società.
3.2. Deve tenersi nella dovuta considerazione, infatti, la circostanza che la parte appellante sia in sede di ATP che nel primo grado del giudizio di merito, si fosse limitata a contestare l'ammontare delle lavorazioni - argomentando inoltre circa l'effettuazione di parte di essa da parte di altra impresa - piuttosto che a negare la loro effettuazione, pur dinanzi all'analitica indicazione contenuta nel computo metrico che specificava sia la quantità delle lavorazioni che la loro valorizzazione sulla base del prezziario regionale.
3.3. Dinanzi alla specifica indicazione delle lavorazioni eseguite, quindi, la contestazione dell'effettuazione di essa da parte della società appellata, avrebbe dovuto essere ben specifica, sicchè il mancato assolvimento di tale onere in unione con le altre risultanze istruttorie, non ultima la CTU espletata nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo, fa ritenere dimostrata l'effettuazione da parte della società appellata delle opere da essa elencate.
3.4. Correttamente, al proposito, il Tribunale ha ritenuto non probante la documentazione dalla quale la parte appellante avrebbe voluto dimostrare l'effettuazione delle opere da parte di terzi propri fornitori, alla luce dell'esiguità dell'importo rispetto al complesso delle opere realizzate dalla società appellata e, rileva il Collegio, tenuto conto della circostanza che non trattavasi di una fattura attestante l'effettuazione di lavorazioni ma di un mero preventivo di opere che, peraltro non si riferivano al silos sul quale sono state effettuate le opere di che trattasi quanto, piuttosto ad “cantina” “cucina” e “fabbricato”, sì da ritenersi afferenti ad altre opere.
3.5. Posto che non risulta dimostrato alcun accordo circa una diversa valorizzazione delle opere che debbono ritenersi dimostrato essere state effettuate dalla società appellata, correttamente il Tribunale ha ritenuto di riconoscere alla impresa appellata il corrispettivo determinato nel corso della consulenza espletata in fase di accertamento tecnico preventivo.
3.6. Le risultanze della stessa, infatti, seppur con un corposo richiamo a quanto espresso dal CTP della società appellata, appaiono corrette in quanto determinano il corrispettivo sulla scorta di misurazioni e dei corrispettivi regionali senza che possano rilevare le argomentazioni del CTP di parte appellante, argomentazioni reiterate in questo grado, circa un minor valore delle opere in quanto da computarsi con una riduzione del 20%.
3.7. L'argomentazione della parte appellante appare, infatti, del tutto apodittica e non supportata da alcun elemento tecnico o giuridico tale da confermarne la fondatezza, neanche in relazione a pregresse pratiche commerciali tra le medesime parti, sicuramente da escludersi alla luce della recentissima costituzione della società appellata.
4. Visto il rigetto dell'appello non vi è luogo dall'esaminare l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato . Controparte_2
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in capo alla società appellante e sono liquidate, in favore della società appellata e dell'Erario, attesa l'ammissione di al patrocinio gratuito, nei valori medi sulla base del Controparte_2 valore del decisum, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
5.1. in Euro 3.966,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore della società appellata e dell'Erario delle spese di lite del giudizio che liquida, per ciascuna delle parti, in euro
3.966,00 per il presente grado, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del 31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi )
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte di Appello di L'Aquila composta dai seguenti magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Avv. Giancarlo Penzavalli Giudice Ausiliario Relatore ed Estensore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo con il R.G.N. 1019/2022, in grado di appello trattenuta in decisione all'udienza collegiale in trattazione scritta del 3/12/2024 all'esito dell'ordinanza del
10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARINELLI SANDRO
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. PALMESE Controparte_1 P.IVA_2
LORENZO
- APPELLATO –
E NEI CONFRONTI DI
rappresentato e difeso dall'Avv. CHIMISSO PIETRO Controparte_2
- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE- avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 1237/2022 pubblicata il 22/09/2022 resa all'esito del procedimento RG n. 1863/2020 notificata a mezzo pec in data 23/09/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante Parte_1
impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Pescara l'aveva condannata al
[...] pagamento in favore della della somma di € 20.911,11, IVA inclusa, Controparte_1 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo, quale corrispettivo delle opere appaltate ed eseguite da tale ultima società, nonchè al rimborso in favore della ricorrente delle spese del giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo.
Riteneva il Tribunale compiutamente provato l'affidamento alla società appaltatrice - che il
Tribunale riconosceva, alla luce della data della sua costituzione, essere legittimata attiva alla richiesta rigettando le argomentazioni di parte appellante in ordine alla costituzione della società iscritta al Registro Imprese in epoca successiva all'effettuazione di parte dei lavori
- delle opere da essa eseguite in favore della appellante che evidenziava non essere state di fatto contestate neanche nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo esperita dall'appaltatrice.
Il Tribunale, quindi, riconosceva l'esistenza di un contratto di appalto tra la società odierna appellata e la società appellante, nonché l'effettuazione di lavori aggiuntivi rispetto al corrispettivo indicato dalla stessa parte appellata in corso di giudizio, sicchè sulla base delle risultanze della CTU espletata in fase di accertamento tecnico preventivo, condannava la parte odierna appellante al versamento del corrispettivo residuo al netto dell'acconto che risultava essere stato già percepito.
Con il proprio appello, la parte appellante censura la sentenza laddove ha ritenuto la legittimazione attiva della società appellata in quanto ritiene che erroneamente il Tribunale abbia considerato esistere la possibilità della società di divenire titolare di rapporti giuridici prima della sua costituzione, giacchè le attività di realizzazione delle opere, per le quali erano state rilasciate ricevute parziali da parte di colui che poi sarebbe diventato il socio della società, erano iniziate prima della sua formale costituzione ed il detto socio non poteva assumere la posizione di falsus procurator della società stessa non ancora venuta ad esistenza ed in ogni caso, le eventuali ratifiche dei negozi posti in essere da tale falsus procurator non avrebbero potuto retroagire ad epoca antecedente la costituzione della società stessa.
Riteneva l'appellante a tal proposito irrilevanti le fatture passive prodotte in giudizio dalla odierna appellata che non costituivano elemento di grado di comprovare l'esistenza della società all'atto dell'esecuzione delle opere che datavano al maggio 2018.
Contesta ancora l'appellante la valenza probatoria che il Giudice avrebbe attribuito alla CTU espletata in corso di ATP al fine della dimostrazione dell'effettuazione dei lavori da parte della appellata censurando la decisione anche sul punto della rilevanza attribuita dal
Tribunale alla mancata contestazione circa l'effettivo svolgimento dei lavori da parte della da parte del proprio CTP nel corso del procedimento di accertamento Controparte_1 tecnico preventivo.
Ribadisce, inoltre, come non erano state mai negate le lavorazioni di manutenzione sul silos di proprietà appellante, ma riferibili a soggetto diverso interamente soddisfatto di ogni suo avere, ossia il Sig. cui i lavori erano stati appaltati. CP_2
Così, quindi, conclude: “In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello riformando la sentenza impugnata n. 1237/2022 pubbl. il
22.09.2022 nel procedimento n. 1863/2020 R.G. – Repert. N. 2226/2022 del 23.09.2022 resa dal Giudice del Tribunale di Pescara, nella persona della Dott.ssa P. Franceschelli e notificata alla scrivente difesa a mezzo pec in data 23.09.2022, e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, così articolate “1. In via pregiudiziale di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società , sulla Controparte_1 scorta delle considerazioni che sono state ampiamente dispiegate;
2. Nel merito, accertare
e dichiarare l'illegittimità nonché l'inammissibilità dell'azione di inadempimento avanzata dalla ricorrente per mancanza del presupposto necessa-rio di tale domanda, ovvero il titolo su cui avrebbe dovuto fondarsi il rapporto obbligatorio tra le parti, ovvero per l'evidente mancanza di prova sulle prestazioni assertivamente eseguite … 4. In ogni caso, rigettare la domanda di condanna al pagamento dei compensi anticipati al CTU nell'esperito CTU per le considerazioni esposte in narrativa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e
Cap come per legge”.
3. Con vittoria di spese e compensi, il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
Si costituisce la società appellata contestando le ragioni di gravame ed evidenziando come contrariamente a quanto ritenuto dalla appellante la società era già stata costituita allorquando il contratto di appalto era stato verbalmente stipulato ed eseguiti i lavori di cui alla richiesta di pagamento, richiamando all'uopo anche le dichiarazioni rese da CP_2
intervenuto nel giudizio e socio di minoranza della società appellata.
[...]
Evidenzia la società appellata inoltre come non si verterebbe in termini di falsus procurator come argomentato dalla parte appellante, ma di un rapporto originariamente intercorso con essa appellata così come risultante dalla documentazione in atti, segnatamente dalle email intercorse tra le parti, e dalle dichiarazioni del CP_2
La società appellata contesta anche le ragioni poste a fondamento del gravame relativamente al quantum del credito riconosciutole dal Tribunale, argomentando in ordine alla correttezza dell'elaborato tecnico del CTU affettato in sede di accertamento tecnico preventivo ed evidenziando come correttamente il Tribunale avesse ritenute irrilevanti rispetto alla sussistenza del credito le contestazioni del CTP della appellante che inerivano solo il valore delle opere, che veniva a differire in applicazione di una unilaterale scontistica evidenziata dal CTP stesso.
Così, all'esito, conclude: “rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla
[...]
ed ulteriormente confermare in ogni sua statuizione la Parte_1 sentenza n. 1237/2022 del Tribunale di Pescara oggetto di gravame. Con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Si costituisce l'intervenuto , proponendo il proprio gravame condizionato Controparte_2 in ordine al mancato accoglimento della domanda di pagamento in proprio favore delle somme relative al contratto di appalto che la parte appellante deduce essere intercorso con il stesso. CP_2
Contesta in ogni caso le ragioni di gravame evidenziando come il rapporto contrattuale fosse intercorso con la società appellata successivamente alla sua costituzione e, quindi, il relativo corrispettivo sarebbe dovuto in favore di questa, così come correttamente statuito dal
Tribunale che ha correttamente valorizzato gli elementi probatori offerti nel corso del giudizio e tenuto correttamente conto del principio di non contestazione in ordine all'effettuazione dei lavori ed all'esistenza del rapporto contrattuale.
Così, quinid, conclude: “a) in via principale, confermare la sentenza n. 1237/2022 del
Tribunale di Pescara;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adita Corte ritenga fondato il motivo di gravame basato sul diniego della legittimazione della CP_1 riformare il corrispondente capo di sentenza, ravvisando, invece, la legittimazione attiva del sig. e così, per l'effetto, condannare la a pagare al CP_2 Controparte_3 sig. la somma di € 20.911,11, calcolata al netto degli acconti di cui si è detto, oltre CP_2 interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dall'insorgenza del diritto all'effettivo soddisfo, fatta salva, in via rigorosamente gradata, nell'uno e nell'altro caso, la diversa determinazione del credito ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado, come per legge.”
All'udienza del 3/12/2024 svolta nella forma della trattazione scritta le parti precisavano le proprie conclusioni come rispettive note richiamando gli scritti difensivi conclusionali già depositati innanzi la Corte con precedente relatore e, successivamente all'ordinanza del
11/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. Del tutto correttamente, infatti, il Tribunale ha valorizzato le risultanze documentali affatto contestate e segnatamente la corrispondenza intercorsa tra la parti successiva alla costituzione della società appellata, per confermare la circostanza che il rapporto di appalto fosse intercorso tra la appellante e la società appellata.
2.1. Ciò nonostante il fatto che la società appellata non fosse ancora costituita allorquando il aveva effettuato alcune lavorazioni in favore della CP_2 società appellante
2.2. Per tali lavorazioni, infatti, lo stesso aveva rilasciato le relative ricevute sulle quali la società appellante ha operato (o avrebbe dovuto operare) le ritenute d'acconto così come esposto nelle ricevute del 20/5/2018 e del 1/8/2018.
2.3. Allorquando la legale rappresentante della società ebbe, quindi, a ricevere la fattura emessa il 16/7/2018 dalla società appellata, nulla ebbe ad obiettare in ordine al soggetto emittente la fattura ed anzi, confermando anche di averla sottoposta al proprio commercialista, chiedeva modificarsi la sola descrizione dei lavori - eliminando la parola acconto adducendo a giustificazione la mancata redazione di un capitolato dei lavori relativi all'appalto.
2.4. Ciò conferma come il rapporto di appalto relativo alla “sistemazione ordinaria di un silos ed impianto idraulico” intercorresse proprio con la società appellante, i cui corretti estremi ai fini fiscali la stessa legale rappresentante contestualmente trasmetteva, dando conto, quindi, di avere pienamente contezza del rapporto e della relativa parte contrattuale.
2.5. D'altro canto, laddove il rapporto contrattuale fosse, invece, intercorso personalmente con il , la parte appellante (ed ancor più il suo Controparte_2 commercialista) si sarebbe dovuto immediatamente avvedere che l'emittente della fattura - il cui pagamento si dichiarava disposto a breve ad onorare alle coordinate bancarie proprio della società appellata, cosi come comunicate con la seconda email del 17/7/2018 - non era costituito dalla persona fisica del ma la società appellata stessa. CP_2
2.6. Tanto più che il aveva già in precedenza rilasciato ricevute per lavori CP_2 di ristrutturazione di un silos ma da costui espletate nell'ambito di un'attività qualificata come prestazione occasionale, prive quindi di IVA e soggette alla ritenuta d'acconto.
2.7. Ciò conferma ulteriormente come le prestazioni occasionali resa dal CP_2 costituissero attività antecedente e differente da quella successivamente posta in essere in forma imprenditoriale dalla società, seppur incidente sullo stesso oggetto, ossia il silos di proprietà della società appellante.
2.8. Priva di rilevanza, quindi, è l'argomentazione della parte appellante circa la posizione di falsus procurator della società appellata da parte di CP_2
giusta la dimostrazione circa la sussistenza del rapporto di appalto
[...] direttamente con la società, in epoca successiva alla sua costituzione, avvenuta nel giugno del 2018 e la riferibilità dei lavori alla società appellata, quale controparte contrattuale della società appellante.
2.9. Non costituendo il contratto di appalto un contratto a forma vincolata, infatti, le risultanze discendenti dagli elementi acquisiti in giudizio, per la loro gravità, precisione e concordanza, costituiscono prova dell'esistenza del contratto di appalto intercorso tra la società appellante e la società appellata.
2.10. E', infatti pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009, n. 22616;
Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983).
2.11. La prova del contratto può essere data per testimoni e per presunzioni laddove le stesse abbiano, come nella fattispecie, i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I,
24.5.2018, n. 12971).
2.12. Come sopra detto, la stessa corrispondenza scambiata tra le parti conferma l'esistenza di un contratto d'appalto tra la società appellante e la società appellata avente ad oggetto lavori manutentivi sul silos di proprietà della società appellante.
3. Infondate sono le ulteriori censure che concernono la dimostrazione della consistenza dei lavori eseguiti dalla parte appellata.
3.1. Le risultanze dell'ATP, che seguono l'indicazione delle lavorazioni dedotte dalla parte appellata nel proprio ricorso e negli allegati CTP e perizia tecnica che riporta le immagini delle singole lavorazioni eseguite dalla società appellata, consentono di ritenere dimostrata l'effettuazione delle suddette lavorazioni da parte della società.
3.2. Deve tenersi nella dovuta considerazione, infatti, la circostanza che la parte appellante sia in sede di ATP che nel primo grado del giudizio di merito, si fosse limitata a contestare l'ammontare delle lavorazioni - argomentando inoltre circa l'effettuazione di parte di essa da parte di altra impresa - piuttosto che a negare la loro effettuazione, pur dinanzi all'analitica indicazione contenuta nel computo metrico che specificava sia la quantità delle lavorazioni che la loro valorizzazione sulla base del prezziario regionale.
3.3. Dinanzi alla specifica indicazione delle lavorazioni eseguite, quindi, la contestazione dell'effettuazione di essa da parte della società appellata, avrebbe dovuto essere ben specifica, sicchè il mancato assolvimento di tale onere in unione con le altre risultanze istruttorie, non ultima la CTU espletata nel corso della fase di accertamento tecnico preventivo, fa ritenere dimostrata l'effettuazione da parte della società appellata delle opere da essa elencate.
3.4. Correttamente, al proposito, il Tribunale ha ritenuto non probante la documentazione dalla quale la parte appellante avrebbe voluto dimostrare l'effettuazione delle opere da parte di terzi propri fornitori, alla luce dell'esiguità dell'importo rispetto al complesso delle opere realizzate dalla società appellata e, rileva il Collegio, tenuto conto della circostanza che non trattavasi di una fattura attestante l'effettuazione di lavorazioni ma di un mero preventivo di opere che, peraltro non si riferivano al silos sul quale sono state effettuate le opere di che trattasi quanto, piuttosto ad “cantina” “cucina” e “fabbricato”, sì da ritenersi afferenti ad altre opere.
3.5. Posto che non risulta dimostrato alcun accordo circa una diversa valorizzazione delle opere che debbono ritenersi dimostrato essere state effettuate dalla società appellata, correttamente il Tribunale ha ritenuto di riconoscere alla impresa appellata il corrispettivo determinato nel corso della consulenza espletata in fase di accertamento tecnico preventivo.
3.6. Le risultanze della stessa, infatti, seppur con un corposo richiamo a quanto espresso dal CTP della società appellata, appaiono corrette in quanto determinano il corrispettivo sulla scorta di misurazioni e dei corrispettivi regionali senza che possano rilevare le argomentazioni del CTP di parte appellante, argomentazioni reiterate in questo grado, circa un minor valore delle opere in quanto da computarsi con una riduzione del 20%.
3.7. L'argomentazione della parte appellante appare, infatti, del tutto apodittica e non supportata da alcun elemento tecnico o giuridico tale da confermarne la fondatezza, neanche in relazione a pregresse pratiche commerciali tra le medesime parti, sicuramente da escludersi alla luce della recentissima costituzione della società appellata.
4. Visto il rigetto dell'appello non vi è luogo dall'esaminare l'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato . Controparte_2
5. Le spese di lite, seguono la soccombenza, da individuarsi in capo alla società appellante e sono liquidate, in favore della società appellata e dell'Erario, attesa l'ammissione di al patrocinio gratuito, nei valori medi sulla base del Controparte_2 valore del decisum, esclusi dal computo i compensi per la fase istruttoria del presente grado di cui all'art. 4, V comma, lettera c, del DM 55/2014, non tenutasi e, quindi:
5.1. in Euro 3.966,00 per il presente grado, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 921,00
4. Fase decisionale € 1.911,00
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento in favore della società appellata e dell'Erario delle spese di lite del giudizio che liquida, per ciascuna delle parti, in euro
3.966,00 per il presente grado, oltre in ogni caso il rimborso forfettario ed gli accessori di legge;
3) Poichè il presente giudizio è stato iniziato in epoca successiva la data del 31/1/2013 di entrata in vigore dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, così come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228 sussistono i presupposti per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Avv. Giancarlo Penzavalli ) ( Dott.ssa Nicoletta Orlandi )