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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 4915/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/08/2025,
da:
e , con l'avv. FILIPPIN ANGELITA Parte_1 Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la regolamentazione dell'affidamento della figlia minore nata dalla loro relazione more uxorio, Persona_1
nonché la definizione delle modalità di visita con ciascun genitore e del diritto al mantenimento, in base alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 05/12/2025,
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 18/09/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse della figlia minore e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4915/2025, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, non Per_1
essendovi motivi ostativi in tal senso. Pertanto, è rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore. Per effetto dell'affidamento condiviso, le decisioni più importanti relative all'educazione della figlia minore, nonché quelle relative alla formazione scolastica,
all'educazione e salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che risulteranno essere le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della minore
2. la figlia viene collocata prioritariamente e Per_1 prevalentemente presso la residenza della madre, attualmente sita in
31033 Castelfranco Veneto (TV), alla Piazzetta Sergio Saviane n. 2,
stabilendo presso la stessa la propria residenza;
3. Stante la tenera età di , le parti al momento stabiliscono Per_1
che il padre potrà gradualmente vedere e tenere con sé la bambina,
dal primo di settembre 2025:
- ogni mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00, quando il padre la ritirerà da scuola sino alle ore 7.00 del giovedì mattina, quando il papà la accompagnerà a scuola, mentre al termine delle lezioni sarà la madre o chi per lei, che andrà a prendere all'uscita di scuola la figlia Per_1
- il primo e il terzo fine settimana, la figlia permarrà Per_1
con il padre, dal sabato all'uscita di scuola alle ore 16.00 circa,
fino al lunedì mattina, quando questi, o chi per lui, si premurerà
di accompagnare la figlia a scuola entro le 7.30, mentre al termine delle lezioni sarà la madre o chi per lei, che andrà a prendere all'uscita di scuola la figlia Per_1
- quanto alle ferie estive: 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno -
cercando i genitori di fare in modo, qualora coincidano le loro due settimane di ferie, che ciascuno possa trascorrere almeno una settimana insieme con la figlia;
- quanto alle vacanze natalizie, pasquali e ogni altra non menzionata, verrà adottato il criterio dell'alternanza annuale,
oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero il pranzo nel giorno festivo con l'uno e la cena con l'altro, con equa suddivisione dei giorni di vacanza della piccola tra i genitori.
- Detti tempi e modalità potranno essere gradualmente modificati e/o ampliati, su accordo scritto dei genitori, allorquando le esigenze della figlia e dei genitori lo rendano necessario e/ o lo consentano.
- Inteso che, il genitore che avrà con sé la figlia garantirà alla stessa la regolare frequenza e partecipazione ad eventuali attività
extrascolastiche e/o ricreative e/o sportive che, nel tempo, dovesse intraprendere;
4. La figlia potrà trascorrere con il padre il giorno del Per_1
di lui compleanno e con la mamma il giorno del di lei compleanno.
Resta inteso che entrambi i genitori potranno presenziare in occasione di eventi di particolare rilievo nella vita sociale e culturale della figlia (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Santi Sacramenti, il giorno del compleanno, feste di inizio/fine anno scolastico, recite, saggi sportivi, ecc…) e per questo i genitori dovranno scambiarsi ogni comunicazione utile in tal senso.
5. Quanto al concorso nelle spese di mantenimento della figlia, il
Sig. entro il giorno 16 di ogni mese, Parte_2
corrisponderà alla Sig.ra , tramite accredito sul conto Parte_1
corrente alla stessa intestato - alle coordinate bancarie già
indicate a parte - un assegno di mantenimento pari ad euro 350,00
mensili (trecentocinquanta/00 euro), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, nonché il 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso. I genitori concordano, quanto alle spese straordinarie per cui non è necessario il preventivo accordo, che esse sono da intendersi comprensive della retta dell'asilo Nido e della Scuola dell'Infanzia. Tra le spese straordinarie si ricomprendono, altresì anche quelle di seguito indicate: le rette periodiche del nido/scolastiche/universitarie -
assicurative, il “corredo” necessario per le attività ludiche oltre che per quelle scolastiche frequentate dalla figlia, il trasporto urbano ed extraurbano, uscite didattiche organizzate dalla scuola e le ricariche del cellulare.
6. L'assegno unico sarà interamente trattenuto dalla Sig.ra Pt_1
, mentre il bonus per l'asilo , qualora percepito, e ogni
[...] Per_2
altra eventuale detrazione, saranno ripartiti secondo le percentuali previste per il pagamento delle spese straordinarie, ovvero 70 % a favore del padre e 30% a favore della madre.
7. Il padre, con la sottoscrizione del presente ricorso, presta il suo consenso alla richiesta del rilascio del documento di identità
personale per la figlia.
8. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di loro;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
9. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della minore. 10. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, dal punto di vista economico e patrimoniale, rispetto al periodo in cui è intercorsa la convivenza.
11. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti.”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Susanna Menegazzi