Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1994, n. 147
Articolo 2
Versione
6 marzo 1994
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.
Entrata in vigore il 6 marzo 1994