Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 05/05/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 16/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
NR MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere NN ZANELLA Referendario-relatore nel giudizio iscritto al n. 2612 del registro di segreteria sul conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del COMUNE DI MALLES VENOSTA, per l’esercizio finanziario 2024, reso dal sindaco del Comune di Malles Venosta, JOSEF THURNER;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario NN LL, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 44/2025 il magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie del Comune di Malles Venosta, per l’esercizio 2024, reso dal sindaco, Josef Thurner, e iscritto al n. 2612 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
Al riguardo, ha evidenziato preliminarmente che la sottoscrizione del conto da parte del sindaco e la conseguente parificazione da parte del responsabile del servizio finanziario sono avvenute in una data successiva alla delibera di approvazione del Consiglio comunale.
Ha poi segnalato che è stato erroneamente usato il modello 16 anziché il prescritto modello 22 di cui al d.P.R. n. 194/1996.
Ha fatto presente che nell’esposizione del valore delle partecipazioni è stato fatto riferimento al valore nominale, anziché al patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
Ha segnalato la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni indicate nel conto e l’elenco completo delle partecipazioni di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 43 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto la revisione/razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.
In relazione a quanto sopra, ha evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007).
Ha chiarito, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto consente un’esposizione contabile più veritiera e trasparente (Sez. Bolzano, sent. n. 72/2025).
2. Il Procuratore regionale, in sede di conclusioni, condividendo le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, ha chiesto che venisse dichiarata l’irregolarità del conto in esame, in ragione dell’indicazione del valore delle partecipazioni secondo il criterio nominale anziché secondo il criterio del patrimonio netto.
Ha, poi, evidenziato alcuni profili di poca chiarezza nella relazione del revisore allegata alla proposta di deliberazione conciliare sul rendiconto della gestione 2024 e, in particolare, la difformità tra la versione italiana e quella tedesca e la mancata indicazione degli agenti contabili designati dal Comune di Malles Venosta.
Con riferimento alle giustificazioni addotte dal Comune in ordine alle indicazioni del Consorzio dei Comuni e al mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale, ha rinviato alle pronunce numero 111 e 112 di questa Sezione.
3. Con apposita memoria depositata telematicamente in data 12 febbraio 2026 il sindaco del Comune di Malles Venosta ha precisato che: i) il conto giudiziale era stato predisposto originariamente in modalità cartacea e solo successivamente è stato caricato telematicamente; ii) con riferimento al criterio del valore nominale sono state seguite le indicazioni del Consorzio dei Comuni; iii) è stato erroneamente usato il modello 16 anziché il modello 22, il cui contenuto è identico; iv) l’indicazione delle sole partecipazioni azionarie è da ricondurre alla denominazione del modello 22 (conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni).
Ha, tuttavia, precisato che per gli esercizi futuri si terrà conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti.
4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi in ordine ai profili di irregolarità evidenziati.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (Sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
In coerenza con quanto sopra esposto, dando continuità all’orientamento di questa Sezione (sent. n. 72/2025), il conto giudiziale dovrà « riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l’intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall’Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.».
5. Con riferimento al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l’art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).
In ragione della predetta previsione, ribadita dall’art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all’art. 1 così dispone: «Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (…) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».
Ebbene, l’art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi, l’addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.
Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l’unica precisazione che il modello 16 è bilingue.
Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. supra), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.
6. Infine, con riferimento alle firme apposte sul conto in data successiva alla delibera di approvazione, si rileva che nel caso di specie l’Amministrazione ha dato prova di aver redatto il conto in versione cartacea e di aver solo successivamente depositata una copia telematica su SIRECO.
Ad ogni buon conto giova precisare che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione per garantire l’integrità e la coerenza della ricostruzione contabile e devono essere approvati dall’organo competente (art. 2 del regolamento sulla contabilità del Comune di Malles Venosta).
La predetta approvazione dovrà essere successiva alla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e alla parificazione.
Il conto giudiziale dovrà poi essere depositato unitamente alla relazione degli organi di controllo interno in ottemperanza al disposto dell’art. 139, secondo comma, c.g.c., il cui contenuto nella versione italiana e tedesca dovrà essere conforme, anche alle disposizioni del regolamento di contabilità.
7. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare senza addebito il conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni del Comune di Malles Venosta reso, per l’esercizio 2024, dal sindaco Josef Thurner.
8. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara irregolare senza addebito il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’estensore Il presidente
NN LL NR RI
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 05.05.2026