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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3145/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003217207000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava ricorso presso questa Corte impugnando, per le ragioni ivi esposte, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificatale il 02/04/2025: l'AdER e la Regione Campania si costituivano allegando controdeduzioni e documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso de quo appare inammissibile per violazione dell'art. 21, D. L.vo 546/1992, così come correttamente evidenziato anche dall'ente della riscossione.
Al riguardo va rilevato che a parte ricorrente, e ciò trova riscontro documentale, l'atto impugnato veniva notificato in data 02.04.2025, come dalla stessa trascritto.
L'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 prescrive che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Il termine de quo, in quanto sanzionato con l'inammissibilità, è pacificamente un termine perentorio, finanche rilevabile d'ufficio.
Avendo l'istante notificato il ricorso in data 05/06/2025, lo stesso deve considerarsi tardivo giacché andava proposto entro la data del 03/06/2025 (infatti, l'ultimo giorno del termine era festivo, 02/06/2025, per cui la scadenza andava prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo).
Ne deriva che l'istante non ha rispettato il termine, fissato a pena di decadenza, dall'art. 21 del DLGS
546/92 e, in tal senso, il ricorso è inammissibile.
Le spese processuali, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (art. 12, co. 2, D. L.vo 546/1992), riducendo della metà il relativo parametro di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche (tabella n. 23), a favore della sola AdER, unica delle due resistenti ad aver formulato l'eccezione de qua.
P.Q.M.
Letto l'art. 21 D. L.vo 546/1992 dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della AdER, che liquida in € 276,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti;
compensa le spese quanto alla Regione Campania.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PALESCANDOLO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3145/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250003217207000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 614/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 depositava ricorso presso questa Corte impugnando, per le ragioni ivi esposte, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificatale il 02/04/2025: l'AdER e la Regione Campania si costituivano allegando controdeduzioni e documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, il ricorso de quo appare inammissibile per violazione dell'art. 21, D. L.vo 546/1992, così come correttamente evidenziato anche dall'ente della riscossione.
Al riguardo va rilevato che a parte ricorrente, e ciò trova riscontro documentale, l'atto impugnato veniva notificato in data 02.04.2025, come dalla stessa trascritto.
L'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92 prescrive che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Il termine de quo, in quanto sanzionato con l'inammissibilità, è pacificamente un termine perentorio, finanche rilevabile d'ufficio.
Avendo l'istante notificato il ricorso in data 05/06/2025, lo stesso deve considerarsi tardivo giacché andava proposto entro la data del 03/06/2025 (infatti, l'ultimo giorno del termine era festivo, 02/06/2025, per cui la scadenza andava prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo).
Ne deriva che l'istante non ha rispettato il termine, fissato a pena di decadenza, dall'art. 21 del DLGS
546/92 e, in tal senso, il ricorso è inammissibile.
Le spese processuali, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (art. 12, co. 2, D. L.vo 546/1992), riducendo della metà il relativo parametro di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche (tabella n. 23), a favore della sola AdER, unica delle due resistenti ad aver formulato l'eccezione de qua.
P.Q.M.
Letto l'art. 21 D. L.vo 546/1992 dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della AdER, che liquida in € 276,00, oltre oneri accessori di legge se dovuti;
compensa le spese quanto alla Regione Campania.