Sentenza 28 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2004, n. 8811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8811 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI IO - Presidente - del 28/01/2004
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 109
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030082/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC RI N. IL 03/09/1946;
avverso sentenza del 13/05/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13-5-2003 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Novara, con la quale CO IO era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e L. 100.000 di ammenda, sostituita la pena detentiva con quella pecuniaria di L.
3.000.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 681 c.p.. La Corte sosteneva che l'imputato, quale legale rappresentante della società cooperativa a r.l. "Casa del Popolo" aveva dato in locazione l'immobile di sua proprietà a IT CI, che d'accordo con il CO, e dividendo con il locatore gli introiti al 50%, aveva adibito abusivamente il locale ad un pubblico spettacolo senza osservare le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il CO, tramite il suo difensore, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 420 ter, 441 e 598 c.p.p. e la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli artt. 681 c.p. e 80 TULPS. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato rinvio del procedimento camerale di appello per impedimento del difensore, sostenendo l'applicabilità dell'art. 420 ter al giudizio camerale di appello proprio del rito abbreviato, rientrante nella disciplina dell'art. 598 e non in quella dell'art. 599 c.p.p.; con il secondo motivo sostiene che non era configurabile alcuna colpa dell'imputato, perché la società proprietaria aveva locato l'immobile, precisando al locatario le condizioni di utilizzazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Proprio in relazione ad un procedimento camerale di appello relativo a giudizio abbreviato le Sezioni Unite avevano ritenuto che la norma relativa al rinvio del procedimento per impedimento del difensore (allora l'art. 486 comma 5 c.p.p., ora l'art. 420 ter comma 5 c.p.p.) non si applicasse ai procedimenti in Camera di Consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. (Sez. Un., n. 7551 dell'8-4-1998, Cerconi, rv. 210795). Attualmente, con l'introduzione dell'art. 420 ter c.p.p. in forza della L. 16 dicembre 1999, n. 479, il rinvio per legittimo impedimento del difensore è consentito non più solo per il dibattimento ma anche per l'udienza preliminare, che si svolge con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore. Pertanto si pone il problema se il rinvio per legittimo impedimento del difensore sia consentito nel procedimento camerale di appello relativo a giudizio abbreviato, per il quale, come giudizio camerale, l'art. 599 c.p.p. prevede le forme dell'art. 127 c.p.p. e la possibilità di rinvio solo per legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire.
Questa Corte si è pronunciata in proposito con due decisioni contrastanti. Invero ha ritenuto dapprima l'applicabilità della regola di cui al quinto comma dell'art. 420 ter c.p.p. anche nel procedimento camerale di appello in giudizio abbreviato, basandosi sul principio del contraddittorio fra le parti e sul rilievo della illogicità della soluzione contraria - che negherebbe la possibilità di rinvio per impedimento del difensore nel giudizio abbreviato in appello, mentre è consentito in primo grado - e concludendo quindi col ravvisare una mera "lacuna" nel testo dell'art. 443 comma 4 c.p.p. (Cass., 2^, n. 970 dell'11-10-2000, Matrenga). Ha poi affermato il contrario, con sentenza che questo Collegio interamente condivide, riportandosi alla accurata motivazione che la sostiene (Cass., n. 1062 del 2-10-2001, Morelli). Invero l'art. 441 c.p.p. prevede per il giudizio abbreviato in primo grado - si svolga esso in Camera di consiglio o in Udienza pubblica (art. 441 comma 3) - l'applicazione, in quanto possibile, delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 422 e 423, di talché deve ritenersi applicabile anche l'art. 420 ter, introdotto dalla legge 479/99, e la regola di cui al comma quinto sul rinvio per legittimo impedimento del difensore. Per contro l'art. 443 comma 4 c.p.p., che prevedeva che il giudizio abbreviato in appello si svolgesse con le forme dell'art. 599 c.p.p., non è stato modificato dalla legge 479/99, il che dimostra la volontà del legislatore di non cambiare la vigente disciplina del giudizio abbreviato in fase di appello. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il richiamo contenuto nell'art. 443 comma 4 c.p.p. alle forme previste dall'art. 599 implica l'osservanza di queste in ogni caso di appello avverso sentenza pronunciata all'esito di un giudizio abbreviato, anche se oggetto del gravame sia la responsabilità di chi ha proposto l'impugnazione, precisando che "tale disciplina non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, essendo giustificata dalla scelta operata dall'imputato", il quale, con la richiesta del giudizio abbreviato "accetta di esercitare il proprio diritto di difesa in forme più limitate" (Cass., 4^, n. 3799 del 26- 1-1996, Provenzano). In conclusione, mentre nessuna "lacuna" sembra ravvisabile nell'attuale sistema legislativo, deve ritenersi che il legislatore abbia consapevolmente inteso mantenere ferma la regola che al giudizio abbreviato si applica in primo grado la disciplina dell'udienza preliminare e in appello quella degli artt. 599 e 127 c.p.p., con la conseguente possibilità di rinvio per legittimo impedimento soltanto dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire, ma non anche del difensore.
Il secondo motivo contiene censure in fatto e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte di appello congruamente spiegato, in maniera non manifestamente illogica, le ragioni per le quali ha ritenuto provato l'accordo dell'imputato con il locatario per la suddivisione degli introiti, in base alle dichiarazioni dello stesso IT, e conseguentemente ha ritenuto la missiva inviata dal CO al IT datata 1^ giugno 2000 (che è quindi successiva alla commissione del reato) un "artificio", chiaramente inefficace, per attuare una forma di trasferimento della responsabilità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004