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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1892/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza dell'8.05.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1892/2017 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_2 C.F._1 Parte_1
, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._2 citazione, dall'avv. Giuseppe Di Monda, unitamente al quale elettivamente domiciliano presso lo studio legale di quest'ultimo in Nola (Na), alla via Tansillo n. 11
- OPPONENTI -
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 25.09.2017, dall'avv. Aldo Corvino, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'avv. Concetta Merino sito in Saviano (Na) al Viale Falcone e Borsellino n. 16;
- OPPOSTA –
E
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2 P.IVA_3
difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di intervento depositata telematicamente in data
19.11.2021, dall' avv. Roberto Esposito, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Napoli al Corso Umberto I n. 259;
- TERZA INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C. –
Procedimento N. 1892/2017 – Sentenza - Pag. 1
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 87/2017 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società (nel Parte_1 prosieguo per brevità “ ”), e hanno spiegato tempestiva Pt_1 Parte_2 Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n, 87/2017 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato, nella loro rispettiva veste di debitore principale e fideiussori, di pagare in favore della la somma complessiva di euro 55.392,69, di cui euro 24.572,61 Controparte_1
a titolo di saldo negativo ed interessi del conto corrente n. 401 ed euro 30.820,08 a titolo di saldo negativo ed interessi del rapporto di conto corrente n. 611, con il carico dei successivi interessi e delle spese della procedura monitoria.
A fondamento della spiegata opposizione, gli ingiunti hanno eccepito, quanto alla posizione della società debitrice principale: - l'inidoneità della prova scritta offerta a sostegno della pretesa creditoria azionata in via monitoria;
- la capitalizzazione degli interessi;
- l'usura originaria;
-
l'omesso rispetto del contenuto contrattuale tipico determinato. Su tali premesse, la ha Pt_1
quindi spiegato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme illegittimamente trattenute dalla banca da determinarsi a mezzo dell'espletamento di una CTU contabile.
Con riferimento alla posizione dei fideiussori, questi hanno disconosciuto le firme apposte in calce alle lettere di garanzia prodotte dalla banca ed eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Hanno, quindi, tutti concluso, denegata la provvisoria esecuzione, per la revoca del titolo monitorio, con aggravio delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Contr
2. Ha resistito all'opposizione (in prosieguo per brevità “ ), Controparte_1
controbattendo argomentatamente nel merito a ciascun motivo di opposizione e dichiarando di volersi avvalere dei documenti disconosciuti dai fideiussori. Ha insistito, quindi, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo limitatamente alla posizione della società debitrice principale, espletato vanamente il tentativo di mediazione obbligatorio ed assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU calligrafica volta a verificare l'autenticità delle firme apposte da
[...]
e in calce ai documenti disconosciuti. Pt_2 Parte_1
Procedimento N. 1892/2017 – Sentenza - Pag. 2
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
23.11.2021.
4. Con comparsa di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. depositata telematicamente in data 19 novembre 2021 si è costituita in giudizio cessionaria del credito oggetto di causa in CP_2
Contr forza del contratto di cessione dei crediti stipulato con il 16 febbraio 2021, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti e chiedendo anche la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni per lite temeraria.
5. Indi, la procedura ha subito un doppio rinvio giustificato da esigenze di razionale organizzazione del ruolo ed è poi giunta alla odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024) a seguito dello scambio delle autorizzate note conclusionali, viene definita come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va osservato che nel corso del giudizio si è costituita seguito CP_2
Contr della cessione dei crediti in blocco intervenuta con in data 16.02.2021, facendo proprie le difese già spiegate in atti, senza tuttavia chiedere l'estromissione dell'istituto di credito cedente.
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
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In applicazione dei summenzionati principi, siccome, come detto, non è stata neppure chiesta la
Contr estromissione di dal giudizio, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originariamente costituite.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
2.1. Con riferimento ai profili di nullità parziale dei contratti di conto corrente sollevati unicamente dalla società debitrice principale va osservato quanto segue.
2.1.a. Mette conto in diritto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
2.1.b. Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori delle parti in contenziosi quali quelli in oggetto, in cui si frappongono la domanda formulata dalla banca di condanna del correntista al pagamento del saldo debitore e quella di accertamento della nullità parziale del contratto e di ripetizione dell'indebito, proposta dal correntista in via riconvenzionale.
In relazione a simili fattispecie, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'esistenza e l'inesistenza del credito dedotto in lite (per
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l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005,
n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 e ancora più di recente Cass. 29 ottobre
2020, n. 23852).
Tale proposizione implica, secondo l'orientamento pacifico di questo Tribunale ed in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es.
l'anatoicismo nel calcolo degli interessi) o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrarne l'entità mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
2.1.c. Nella specie, tale onere deve considerarsi validamente assolto, avendo la banca prodotto i contratti di conto corrente n. 401 e 611 ed i relativi documenti di sintesi, contenente, la disciplina di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto ed in particolare, il tasso di interesse a credito e quello a debito, la periodicità - trimestrale - degli interessi debitori e creditori, risultano, inoltre, specificamente regolate le valute e le spese ed approvata la clausola che prevede la facoltà della di variare le condizioni economiche ex art. 117, comma 5, TUB (c.d. jus variandi); la serie CP_1 integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al suo passaggio a sofferenza.
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2.1.d Come si è detto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la società correntista invoca la declaratoria di illegittimità di tutti gli addebiti operati a titolo di interessi usurari e anatoicismo.
Contr In proposito, deve essere - a confutazione di quanto sostenuto da – richiamato il consolidato principio secondo il quale ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita, approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (ex multis, Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 23421/2016;
Cass. n. 11626/2011). Di tal guisa, l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cfr. Cass. n. 11749/2006).
Deve, dunque, ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi corrispondenti (v. Cass. n.
1825 del 20 gennaio 2022, e in motivazione, Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 6736/1995).
2.1.d.1 Tanto doverosamente premesso, quanto alla censura in ordine alla illegittima applicazione degli interessi anatoicistici, va osservato che la stessa è palesemente infondata, perché non tiene conto che i rapporti di conto corrente sono stati aperti, come documentato dall'istituto di credito, nel
2012 e, dunque, successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB ad opera dell'all'art. 25 D.L.vo
4.08.1999, n. 342, e della successiva ed attuativa Delibera CICR del 9.02.2000, che, come è noto, ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla sola condizione che risulti osservata la pari periodicità (cd. criterio di reciprocità). La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione (cfr., in particolare, artt. 2 e 6 Delibera CICR citata): condizioni che, nella specie, dall'esame dei contratti in atti, appaiono rispettate.
Del resto, la denunciata capitalizzazione degli interessi è dedotta in maniera estremamente generica, risolvendosi la stessa in un mero richiamo dei principi generali affermati in materia dalla
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giurisprudenza senza alcuna attinenza al caso concreto, tanto che non è stata depositata in atti (pur annunciata) neppure una perizia contabile di parte volta a quantificare gli addebiti illegittimi assuntamente applicati.
2.1.d.2. Del pari destituita di fondamento è l'eccezione di usurarietà originaria degli interessi pattuiti, mancando finanche di specificare se si sia inteso fare riferimento agli interessi corrispettivi o a quelli moratori, l'indicazione di quale sarebbe il tasso di interessi pattuito, il tasso soglia vigente al momento della stipula di ciascuno dei tre contratti ed in che misura lo stesso sarebbe stato travalicato. Vieppiù, l'opponente non ha depositato i decreti ministeriali atti ad individuare i tassi soglia vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.
2.1.d.3. Infine, anche l'eccezione di violazione dell'art. 117, comma 8, Tub è priva di pregio. Par A tal riguardo, va infatti notato che l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo dell'operazione prima di accedervi. L'erronea
Par quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità dell'operazione negoziale (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del sottoscrittore) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma VI TUB (Tribunale di
Roma, Sezione 17 Civile, 13 febbraio 2019, n 3356).
2.1.e. L'operato pienamente legittimo della banca fonda poi il sicuro rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito formulata dalla Parte_4
Quanto alla specifica posizione dei fideiussori, va osservato, in via assorbente rispetto a ogni
[...] altra considerazione, che all'esito dell'espletata istruttoria, è risultato, infondato il disconoscimento operato da e della sottoscrizione dei contratti di fideiussione Parte_2 Parte_1
prodotti dalla banca.
Segnatamente, il CTU grafologo, nell'elaborato depositato in data 26.11.2019, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di poter integralmente aderire siccome immuni da vizi e congruamente motivate, ha concluso per la certa riconducibilità delle firme apposte dai garanti/odierni opponenti sul contratto di fideiussione del 13 giugno 2012, affermandone, dunque, l'autenticità.
A tale conclusione l'ausiliario dell'ufficio è giunto mediante la comparazione tra la firma vergata sugli impugnati documenti (esaminati in originale), e una pluralità di documenti recanti la firma autografa degli stessi, quali la Carta di Identità, il MOD. 1785 BNL datato 3 febbraio 2012 e 11 giugno 2012, oltre che del saggio grafico raccolto sotto la stessa direzione del consulente, condotta sulla scorta di tecnologie e metodi scientificamente qualificati.
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Donde, gli stessi sono tenuti in solido con la società correntista al pagamento della somma ingiunta in monitorio.
2.2.1. Ed infatti, priva di pregio è l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., per la liquida ragione che la stessa si infrange contro la previsione dell'art. 6 del contratto di garanzia, che in espressa deroga dell'art. 1957 c.c., stabiliva il diritto della banca di agire direttamente nei confronti del garante senza preventiva escussione del debitore principale anche oltre il termine stabilito dalla norma richiamata.
Quanto alla gittata operativa delle norma di cui all'art. 1957 c.c. e alla sua derogabilità, la
Giurisprudenza ha precisato che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere
l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 21867 del 24 settembre 2013), ulteriormente, si è specificato che “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n.
31569 del 3 dicembre 2019).
E' poi bene precisare che nel caso de quo non trova applicazione il principio di diritto sancito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 2021, ove i Giudici di legittimità
hanno sancito la nullità parziale delle fideiussioni bancarie omnibus riproduttive delle clausole predisposte dall'ABI contrastanti con le disposizioni della legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), come evidenziato dalla Banca d'Italia, con il Provv. n. 55 del 2 maggio 2005, in quanto lesive della concorrenza.
Tale precisazione risulta necessaria allorché si consideri che una delle clausole comportanti la nullità ex art. 1419 c.c. del contratto di fideiussione omnibus è proprio quella derogatoria del regime di cui all'art. 1957 c.c.
In tal caso, evidentemente, tale nullità parziale non opera, non essendo stata la stessa in alcun modo prospettata dall'opponente (così anche precludendone l'eventuale rilievo officioso).
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3. In definitiva, l'infondatezza di ciascun motivo di opposizione conduce al suo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti (art. 91) che vanno condannati, in solido, a rifondere quelle sostenute dall'istituto di credito opposto per la difesa nel presente grado di opposizione. Le stesse vengono liquidate d'ufficio, in assenza di specifica notula da parte del patrono della parte vittoriosa, come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal succ.
D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00 (così determinato tenendo conto dell'ammontare del credito ingiunto).
5.1. In base allo stesso principio di causalità devono essere poste a carico degli opponenti
[...]
e le spese della CTU espletata in corso di causa come liquidate con Pt_2 Parte_1
decreto del 4.05.2020.
5.2. Ritiene, infine, il Tribunale che la volontarietà dell'intervento della terza cessionaria del credito e la mancata richiesta di estromissione dell'istituto di credito cedente giustifichi la integrale compensazione delle spese processuali nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 86/2017, emesso da questo Tribunale in data
9.1.2017 e notificato il 20.01.2017, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla Parte_1
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio, in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., liquidandole, in euro 7.052,00 (di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per quella istruttoria ed euro 2.127,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4) pone a definitivo carico degli opponenti e in solido tra loro, le Parte_2 Parte_1
spese della espletata CTU, come liquidate in corso di istruttoria con decreto del 4.05.2020;
Procedimento N. 1892/2017 – Sentenza - Pag. 9
5) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra gli opponenti e la terza interventrice ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Così deciso in Nola, l'8/05/2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
Procedimento N. 1892/2017 – Sentenza - Pag. 10